La validità delle dichiarazioni sostitutive per ottenere il beneficio “prima casa” riservato alle giovani coppie

Le dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato devono rispondere ai dati risultanti dai pubblici registri ciò vale anche per quelle dichiarazioni finalizzate ad ottenere agevolazioni fiscali, poiché in tale settore risulta imprescindibile il parametro oggettivo costituito dai registri anagrafici ed evitare così eventuali elusioni delle finalità assistenziali della normativa vigente in materia.

Così il Consiglio di Stato con sentenza n. 7130/19, depositata il 21 ottobre. La vicenda. Un cittadino veniva ammesso alla corresponsione del contributo per l’acquisto della prima casa dopo la presentazione della domanda a seguito di un bando pubblicato sulla base di una delibera della giunta comunale. Questi aveva chiesto il contributo nell’ambito della categoria riservata a giovani coppie”, dichiarando che al proprio nucleo familiare appartenevano lui, la moglie e il figlio, anche se da pochi mesi prima aveva trasferito la propria residenza dai genitori. Il Comune così emetteva il provvedimento di decadenza dal beneficio per falsa dichiarazione, poiché avrebbe dovuto dichiarare anche i propri genitori come appartenenti al nucleo familiare. Il TAR adito in primo grado, territorialmente competente, accoglieva la domanda del dichiarante. Il Comune, dunque, propone appello avverso detta decisione. Il contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell’interessato al beneficio. Secondo costante giurisprudenza amministrativa, per la decadenza dall’assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la composizione del nucleo familiare è rappresentata dalle registrazioni anagrafiche, fatte previo accertamento fiscale da parte dell’amministrazione comunale. E l’eventuale modificazione di fatto della famiglia anagrafica deve essere denunciata dagli interessati, così da farla valere nei confronti dei terzi. Ed una dichiarazione si ritiene valida ed efficace solo se rispetti, oltre alle formalità prescritte dall’ordinamento, anche il canone dell'autosufficienza contenutistica rispetto al documento o all'atto sostituito . Infatti le dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato a fini di semplificazione devono rispondere ai dati risultanti dai pubblici registri. E tale principio vale anche per le dichiarazioni sostitutive finalizzate ad ottenere contributi economici, poiché in tale settore risulta imprescindibile il parametro oggettivo costituito dai registri anagrafici ed evitare così eventuali elusioni delle finalità assistenziali della normativa vigente in materia. Alla luce di dette considerazioni il Consiglio di Stato accoglie il ricorso.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26 settembre – 21 ottobre 2019, n. 7130 Presidente Severini – Estensore Quadri Fatto B. G. veniva ammesso alla corresponsione del contributo per l’acquisto della prima casa in virtù di presentazione della domanda a seguito di bando pubblicato ad aprile 2001 sulla base della delibera di Giunta municipale n. 6336 del dicembre 2000. Lo stesso aveva chiesto il contributo nell’ambito della categoria riservata giovani coppie” e aveva dichiarato che al proprio nucleo familiare appartenevano lui medesimo, la moglie e il figlio. Ma dal gennaio 2001 aveva trasferito la propria residenza dai genitori. Il Comune ha, dunque, emesso in data 25 settembre 2008 il provvedimento di decadenza dal beneficio per falsa dichiarazione, atteso che il B.i avrebbe dovuto dichiarare anche i genitori come appartenenti al suo nucleo familiare. Con sentenza n. 3063 del 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania accoglieva il ricorso proposto dal B. per l’annullamento del provvedimento di decadenza dal beneficio relativo al contributo, sostenendo che per nucleo familiare dovesse intendersi quello della famiglia effettiva, nucleare, e non di quella anagrafica. Il Comune di Napoli propone appello contro la sentenza succitata, deducendone l’erroneità per avere interpretato il concetto di nucleo familiare” nel senso di famiglia nucleare e non in senso rigorosamente oggettivo, come risultante dagli atti anagrafici. La dichiarazione resa dall’interessato sarebbe, dunque, falsa, perché contrastante con quanto attestato dalle certificazioni anagrafiche. All’udienza pubblica del 26 settembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione. Diritto Giunge in decisione l’appello proposto dal Comune di Napoli contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 3063 del 2010 che ha accolto il ricorso di B. G. per l’annullamento del provvedimento di decadenza dal beneficio relativo al contributo per l’acquisto della prima casa, al quale era stato ammesso in virtù di presentazione della domanda a seguito di bando pubblicato ad aprile 2001 sulla base della delibera di Giunta 6336 del dicembre 2000. Per la sentenza, per nucleo familiare deve intendersi quello della famiglia effettiva, nucleare e non di quella anagrafica, anche perché la ratio della legge della regione Campania 2 luglio 1997, n. 18 Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” sarebbe proprio quella di aiutare le giovani coppie che, non disponendo di un’abitazione, sono eventualmente costrette a convivere con i genitori. Per il Comune appellante tale interpretazione sarebbe erronea, dovendosi far ricorso, in materia di elargizione di contributi, ad un criterio oggettivo, quello anagrafico, il solo che permette l’accertamento effettivo del possesso dei requisiti. In ogni caso il bando, che parla di nucleo familiare, non sarebbe stato oggetto di impugnazione. Sussisterebbe, dunque, la falsa dichiarazione, presupposto del provvedimento di decadenza. L’appello è fondato. Dalla documentazione versata in atti risulta che il B. aveva chiesto il contributo nell’ambito della categoria riservata giovani coppie” dichiarando come appartenenti al proprio nucleo familiare solo la moglie e il figlio, oltre a lui medesimo. Il Comune, effettuati i dovuti accertamenti, ha constatato che dal gennaio 2001 l’interessato aveva trasferito la propria residenza dai genitori, e quindi avrebbe dovuto dichiarare anche loro come appartenenti al suo nucleo familiare. Ha dunque emesso il provvedimento di decadenza per falsa dichiarazione. Invero, per la costante giurisprudenza amministrativa Ai fini della decadenza dall'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la composizione del nucleo familiare è rappresentata dalle registrazioni anagrafiche fatte sulla base delle indicazioni degli stessi interessati e previa conferma degli accertamenti disposti dall'amministrazione comunale pertanto, l'eventuale modificazione di fatto della famiglia anagrafica deve essere denunciata dagli interessati, affinché essa possa essere fatta valere nei confronti dei terzi” Cons. Stato, sez. II, 11 gennaio 1996, n. 1958 . L'intero sistema della documentazione amministrativa, imperniato sulla sostituzione di un certificato o di un atto di notorietà con altrettante dichiarazioni rese dall'interessato, poggia sui due fondamentali principi dell'autoresponsabilità del dichiarante e dell'equivalenza funzionale delle suddette dichiarazioni rispetto ai certificati o agli atti sostituiti. In base a ciò, una dichiarazione può ritenersi valida ed efficace se, e soltanto se, essa rispetti - oltre alle formalità estrinseche prescritte dall'ordinamento essenzialmente dirette a rendere incontrovertibile la paternità di una determinata dichiarazione - anche il canone dell'autosufficienza contenutistica rispetto al documento o all'atto sostituito. Pertanto, una dichiarazione sostitutiva, ivi incluse quelle complesse ossia risultanti dalla combinazione in vario modo di un'autocertificazione e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , potrà tener luogo della certificazione o dell'atto pubblico, sempre producibili in via alternativa fatte unicamente salve le tassative eccezioni stabilite dalla legge , solo quando essa sia in grado di veicolare tutti i dati contenuti nei documenti pubblici sostituiti e, soprattutto, quando essa risulti idonea, da sola, a soddisfare - esattamente al pari degli atti e dei certificati sostituiti - le medesime esigenze informative manifestate dalle amministrazioni richiedenti” Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2006, n. 1210 . Invero, le dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato ai fini di semplificazione devono essere rispondenti ai dati risultanti dai pubblici registri, aventi valore legale e facenti fede fino a querela di falso, in modo che l’amministrazione possa effettuare il controllo sulla correttezza delle medesime. Tanto vale anche in tema di dichiarazioni sostitutive finalizzate ad ottenere contributi economici, settore nell’ambito del quale risulta imprescindibile il parametro oggettivo costituito dai registri anagrafici, al fine di evitare possibili elusioni delle finalità assistenziali della normativa vigente in materia. Ne risulta che, per il principio di autoresponsabilità vigente nel nostro ordinamento, le conseguenze della falsa o, comunque, erronea dichiarazione rispetto a quanto risultante dai registri anagrafici, come avvenuto nel caso di specie, devono ricadere sull’autore della stessa. Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado. Spese dei due gradi di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.