Va fuori strada il Sindaco che ordina alla Provincia il rifacimento del guard rail

Se ignoti abbandonano rifiuti a margine della strada, il Sindaco non può ordinare alla Provincia di ripristinare il guard rail danneggiato per limitare il passaggio dei trasgressori. Le funzioni di questo manufatto stradale infatti non attengono al passaggio pedonale ma alla sicurezza della circolazione.

Lo ha evidenziato il TAR Campania, sez. V, con la sentenza n. 4368 del 19 agosto 2019. Il caso. Il primo cittadino di un comune campano ha ordinato alla provincia di Caserta di procedere a proprie spese al ripristino di un tratto di guard rail danneggiato al fine di poter concorrere nella preclusione all’accesso ad una strada laterale oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti. Contro questa originale determinazione la provincia ha proposto con successo censure al Collegio. L’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 specifica obblighi e responsabilità in materia di rifiuti. Dal dato testuale della disposizione, specifica la sentenza, emerge che alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti in via solidale il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti . E’ evidente che al Presidente della Provincia non può essere ascritta alcuna responsabilità in tal senso, prosegue il collegio. Trattandosi di una strada privata che semplicemente interseca una strada provinciale con un guard rail danneggiato. Siccome le barriere stradali hanno una finalità specifica di sicurezza stradale non ha inoltre alcun senso logico ordinare il ripristino del guard rail per limitare l’accesso pedonale dei trasgressori all’area inquinata, conclude il TAR.

TAR Campania, sez. V, sentenza 23 luglio – 19 agosto 2019, n. 4368 Presidente Caminiti – Estensore D’Alterio Fatto e diritto 1. Con il ricorso in esame è controversa la legittimità dell’ordinanza sindacale n. 13 del 16 aprile 2019, adottata dal Sindaco di Frignano in forza dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, con cui - dopo aver dato atto che lungo la stradina di servizio ad uso esclusivo del Consorzio generale di bonifica del bacino del basso Volturno insiste un deposito incontrollato di rifiuti di vario genere, favorito dalla mancanza di completa recinzione dell’intera area, anche a causa dell’abbattimento, ad opera di ignoti, del guard rail posto a confine con la strada provinciale - si è ordinato al Presidente della Provincia di Caserta di procedere a proprie spese al ripristino del pezzo di guard rail in materiale acciaioso lungo diversi metri, posto all’inizio della S.P. 46 Casaluce-Carditello , secondo la configurazione originaria, al fine di poter concorrere alla preclusione all’accesso, del varco principale, alla stradina d’ispezione dei regi lagni”. A fondamento del ricorso l’ente ricorrente pone come principale motivo di censura la violazione della normativa invocata nel preambolo del gravato provvedimento nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, rimarcando la distonia ed eccedenza rispetto alle finalità e agli scopi della disposizione che si vorrebbe attuare, dell’ordine rivolto all’amministrazione provinciale. 2. Sussistendo i presupposti stabiliti dall’art. 60 del cod. proc. amm. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta fondatezza del gravame, all’udienza in camera di consiglio del 23 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 L’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 sotto il titolo Divieto di abbandono” stabilisce, al comma 1, che L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati” e al successivo comma 3 che chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. Dal dato testuale della disposizione emerge che - alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti - in via solidale il proprietario o chi abbia a qualunque titolo la disponibilità ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa - non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti. In virtù di tale prescrizione, secondo la consolidata giurisprudenza, l’obbligo di rimozione grava in via principale sull’inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del chi inquina paga” cfr. in termini T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2017 n. 287 . 3.2 Applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso in esame emerge l’uso sviato del potere riconosciuto al Sindaco dalla normativa in questione, essendo evidente che alla Provincia di Caserta non può essere riconosciuta nessuna delle qualità rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, posto che detto ente non risulta autore degli indebiti sversamenti di rifiuti, né risulta proprietario dell’area interessata dall’abbandono e/o dal deposito incontrollati, né, infine, potendo vantare, sulla medesima area, la titolarità di diritti reali ovvero personali di godimento e, ciò anche a voler seguire una lettura ampia della locuzione diritti reali o personali di godimento” di cui al menzionato art. 192 del D.Lgs. 152/2006 allo scopo di estenderne la latitudine applicativa anche a soggetti che espletino comunque sulle aree interessate determinate funzioni . Invero, come correttamente rimarcato dalla difesa resistente, la Provincia non espleta alcuna funzione rispetto alla stradina privata di ispezione dell’area dei Regi Lagni, né può assumere rilievo la presenza di un tratto di guard rail sulla intersecante strada provinciale, atteso che le barriere stradali hanno finalità e scopi diversi, connessi esclusivamente alla sicurezza stradale, nemmeno lontanamente ricollegabili ad una immaginata funzione di concorrere alla preclusione all’accesso, del varco principale” di siffatta stradina. 3.3 I superiori rilievi trovano peraltro ulteriore conforto nel successivo operato del Consorzio di Bonifica che ha provveduto a una più adeguata recinzione” dell’area di sua pertinenza, onde impedire il deposito incontrollato di rifiuti sulla predetta area, a prescindere dal ripristino del guard rail che, come precisato innanzi, è posto a mera protezione degli utenti della strada e degli esterni eventualmente presenti, al fine di assicurare condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. 3.4 In definitiva, il ricorso, assorbite le ulteriori censure, è dunque meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale impugnata. 4. Alla luce delle evidenze provvedimentali emerse, le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 13 del 16 aprile 2019. Condanna il Comune resistente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.