Il ricorso introdotto per copia digitale per immagini non è nullo, ma irregolare

Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso amministrativo - redatto in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa del difensore - va ritenuto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché, pur non essendo conforme alle regole di redazione degli artt. 136, comma 2-bis e 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, raggiunge comunque il suo scopo ex art. 156 c.p.c. .

È quanto deciso dal TAR Lazio, sez. I quater nella sentenza n. 6900/19, depositata il 30 maggio. Il caso. La questione decisa dal TAR attiene al rigetto del decreto recante la dispensa di un poliziotto dal servizio. Tra i vari motivi sollevati da questi in sede di ricorso, vi è quello relativo alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio, non firmato digitalmente, ma formato da una copia digitale per immagine, in violazione dell’art. 7 d.l. n. 168/2016 che prevede l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nel processo amministrativo . La scannerizzazione del ricorso cartaceo è irregolare, ma non nulla. Il TAR esclude che una tale copia digitale per immagini possa incorrere in espressa comminatoria legale di nullità art. 156, comma 1, c.p.c. e aggiunge che essa ha comunque raggiunto il suo scopo tipico art. 156, comma 3, c.p.c. , essendone certa la paternità e piena l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato Cons. St., sez. V, 24 novembre 2017, n. 5490 Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 . Inoltre la procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come previsto dall’art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e ai fini della regolarità, rileva solo che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l’asseverazione dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Cons. St. sez. V, 24 novembre 2017, n. 5490 . Nella fattispecie questi vizi erano stati sanati, sì che l’eccezione di nullità è stata respinta. Fonte ilprocessotelematico.it

TAR Lazio, sez. I, sentenza 7 – 30 maggio 2019, n. 6900 Presidente Mezzacapo – Estensore Andolfi Fatto Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno e al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale il 30 ottobre 2017 l'interessato, assistente capo della polizia di Stato, dispensato dal servizio per fisica inabilità e cessazione del periodo di aspettativa speciale, impugna i seguenti provvedimenti Decreto numero 333 del 28 luglio 2017 del direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, recante la dispensa dal servizio e la cessazione del periodo di aspettativa speciale Provvedimento del direttore del servizio del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in data 18 agosto 2017, con cui è dichiarata irricevibile la domanda di transito in altre amministrazioni, in quanto prodotta oltre il termine fissato dall'articolo 1 del d.p.r. numero 339 del 1982 Provvedimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 12 giugno 2017, di rigetto della domanda di transito nei ruoli della suddetta amministrazione. Con il primo motivo di ricorso l'interessato impugna i provvedimenti del Ministero dell'interno con cui è stata disposta la dispensa dal servizio per inabilità fisica ed è stata dichiarata irricevibile la domanda di transito in altre amministrazioni statali espone di essere stato giudicato permanentemente non idoneo nella forma assoluta al servizio di istituto nei ruoli della pubblica sicurezza, ma idoneo ai ruoli civili dello Stato che non comportino l'uso delle armi, in seguito a visita medico-collegiale della commissione medica ospedaliera della polizia di Stato svoltasi in data 20 marzo 2017 dopo la notifica del verbale di inidoneità, in data 21 marzo 2017, il ricorrente si è avvalso della facoltà, da esercitare nel termine di 30 giorni, di presentare domanda di transito in altri ruoli della polizia di Stato o di altre amministrazioni civili dello Stato pertanto, il 29 marzo 2017, l'interessato ha inoltrato la domanda di passaggio ad altre amministrazioni civili dello Stato chiedendo l'assegnazione al seguente ufficio Ministero degli affari esteri con provvedimento del 12 giugno 2017 il Ministero degli affari esteri respingeva la domanda di transito nei propri ruoli del ricorrente pertanto l'interessato inoltrava al Ministero dell'interno una ulteriore domanda di transito in altre amministrazioni dello Stato con i provvedimenti impugnati, il Ministero dell'interno dichiarava irricevibile per tardività la seconda domanda di transito in altre amministrazioni e disponeva la dispensa dal servizio dell'interessato, con conseguente cessazione del periodo di aspettativa speciale a decorrere dal 15 luglio 2017. Ad avviso del ricorrente, i provvedimenti sarebbero illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere in quanto l'amministrazione, in applicazione del d.p.r. numero 339 del 1982, prima di disporre la dispensa dal servizio, avrebbe dovuto consentire il reimpiego dell'interessato in altre amministrazioni civili dello Stato il provvedimento di dispensa sarebbe, inoltre, illegittimo per violazione dell'articolo 129, comma 3, del d.p.r. numero 3 del 1957, non essendo stato consentito al ricorrente di presentare le proprie osservazioni, per contrasto immotivato con il giudizio di idoneità al servizio in altre amministrazioni dello Stato espresso dalla Commissione medico ospedaliera nel marzo 2017 e per omessa comunicazione del preavviso di rigetto prescritto dall'articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo il provvedimento sarebbe stato adottato in carenza di potere dal Ministero dell'interno. Con il 2º motivo di ricorso, l'interessato impugna il provvedimento negativo del Ministero degli affari esteri, deducendone la illegittimità per difetto di motivazione e per contrasto con la diagnosi effettuata dalla Commissione medico-ospedaliera nel marzo 2017. I ministeri intimati si costituiscono in giudizio per resistere al ricorso. Il Ministero dell'interno eccepisce, preliminarmente, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, non firmato digitalmente, ma formato da una copia digitale per immagine, in violazione dell'articolo 7 del decreto-legge numero 168 del 2016 che prevede l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nel processo amministrativo ancora in via preliminare, l'Amministrazione statale eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale amministrativo adito, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del codice processuale amministrativo che stabilisce per le controversie di pubblico impiego il criterio della competenza inderogabile in base alla sede di servizio, in quanto il ricorrente, al momento del suo collocamento in aspettativa speciale, prestava servizio presso il 3º Reparto mobile di Milano nel merito, la difesa statale eccepisce l'infondatezza del primo motivo di ricorso, essendo stata applicata correttamente la normativa sulla dispensa per inabilità fisica recata per gli impiegati civili dello Stato recata dall'articolo 129 del d.p.r. numero 3 del 1957 e, per il personale della polizia di Stato, dall'articolo 58 del d.p.r. numero 335 del 1982 sarebbe stata data legittima applicazione, inoltre, all'articolo 1 del d.p.r. numero 339 del 1982 che consente al poliziotto giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti di istituto, entro 30 giorni dal giudizio di inidoneità, la presentazione di domanda di trasferimento in altri ruoli delle amministrazioni statali accertata la impossibilità di positiva conclusione della procedura di transito, la dispensa dal servizio si sarebbe presentata come atto dovuto, ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. numero 339 del 1982. Il Ministero degli esteri eccepisce l'infondatezza del 2º motivo di ricorso, essendo stata esercitata legittimamente la discrezionalità amministrativa nel respingere la domanda di transito dell'interessato nei propri ruoli, con un provvedimento adeguatamente motivato e sorretto da compiuta istruttoria in quanto, alla luce del giudizio diagnostico per cui il ricorrente è risultato affetto da -OMISSIS-, si è ritenuto di non poter accogliere la domanda di transito nei ruoli del Ministero degli affari esteri per inidoneità del ricorrente a prestare servizio presso uffici diplomatici e consolari all'estero, laddove può verificarsi la necessità di affrontare eventi e problemi in contesti anche particolarmente difficili sotto il profilo ambientale, climatico e politico, richiedendosi ai dipendenti del Ministero degli affari esteri un assetto psicofisico idoneo ad affrontare le difficoltà che possono insorgere. In fase cautelare, con ordinanza numero 959 del 21 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo regionale accoglie, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'interno, ritenendo che l'istanza di transito tempestivamente presentata dal ricorrente, pur indicando una preferenza per il Ministero degli affari esteri, risulta finalizzata, nel suo complessivo tenore, al transito in qualsiasi amministrazione dello Stato. Con la suddetta ordinanza, la Sezione rinvia il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 15 maggio 2018. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, il Ministero dell'interno riapre la procedura di passaggio dell'interessato ad altre amministrazioni civili dello Stato, collocandolo, nelle more della definizione della procedura, nella posizione di aspettativa speciale prevista dall'articolo 8 del d.p.r. numero 339 del 1982. Di conseguenza, viene presa in esame dall'amministrazione resistente la domanda integrativa presentata dall'interessato il 14 agosto 2017 per il transito nelle seguenti amministrazioni Ministero dell'interno, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'istruzione, Ministero del lavoro, Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente, Ministero delle politiche agricole, Ministero per i beni e le attività culturali. Alla camera di consiglio del 26 giugno 2018, con ordinanza numero 3865, pubblicata il 27 giugno 2018, il Tribunale amministrativo fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica dell'8 gennaio 2019, ritenendo le esigenze cautelari adeguatamente tutelabili con la definizione sollecita del giudizio nel merito. Nelle more della trattazione del ricorso, l'Avvocatura dello Stato deposita documentazione da cui risulta il rigetto dell'istanza di transito presentata dal ricorrente da parte delle seguenti amministrazioni Ministero dell'economia e delle finanze Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ministero della difesa Ministero dell'istruzione Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dello sviluppo economico Ministero delle politiche agricole nonché il preavviso di rigetto per il transito nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali. Risulta invece in corso di espletamento la procedura di mobilità del ricorrente presso altri ruoli civili del Ministero dell'interno. All'udienza pubblica dell'8 gennaio 2019 la trattazione del ricorso viene rinviata al 5 marzo 2019 su richiesta della parte ricorrente che preannuncia la proposizione di motivi aggiunti. Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato al Ministero dell'interno il 15 febbraio 2019, il ricorrente impugna il provvedimento del direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, adottato il 17 ottobre 2018 e notificato il 18 dicembre 2018, con cui è stata respinta la domanda di transito nei ruoli del personale di altre amministrazioni dello Stato. Il ricorrente censura il provvedimento negativo sostenendo che solo in presenza di documentazione sanitaria attestante la inidoneità si sarebbe potuta respingere la domanda di transito il Ministero dell'interno ha ritenuto l'interessato non collocabile senza alcuna motivazione il diritto al transito in altre amministrazioni sarebbe un diritto soggettivo derivante dalla valutazione di idoneità al servizio formulata dalla Commissione medico-ospedaliera il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe stato adottato senza il rispetto delle garanzie procedimentali inoltre, in difetto di istruttoria, il ricorrente sarebbe stato convocato per nuova visita medica, malgrado il provvedimento di non collocabilità già notificato. Soprattutto, l'amministrazione non avrebbe atteso il parere di tutte le altre sedi indicate per il passaggio. Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, la difesa statale ne eccepisce l'inammissibilità, essendo stato impugnato, mediante notificazione al Ministero dell'interno, un provvedimento adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. In realtà, il procedimento di transito sarebbe tuttora in corso e l'amministrazione dell'interno non si sarebbe ancora pronunciata sulla possibilità di reimpiego dell'interessato presso l'amministrazione civile dell'interno, presso il ministero dell'ambiente e presso il ministero per i beni e le attività culturali, seppure quest'ultimo abbia già comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza. All'udienza pubblica del 5 marzo 2019, su richiesta della parte ricorrente, la trattazione dei ricorsi viene rinviata all'udienza del 7 maggio 2019. In tale data i ricorsi sono trattati, venendo in decisione. Diritto Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso e della procura, in quanto non depositati in formato digitale nativo, bensì mediante copia per immagine di un documento originariamente cartaceo. Quanto al ricorso, si tratta di mera irregolarità, sanata mediante il deposito del ricorso con firma digitale in data 17 gennaio 2018. Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso amministrativo - redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore - va ritenuto meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione degli artt. 136 comma 2-bis e 9 comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità art. 156 comma 1, c.p.c. e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico art. 156 comma 3, c.p.c. , essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio delle parti cui il ricorso era indirizzato Cons. St., sez. V, 24 novembre 2017, n. 5490 Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541 . La procura speciale, atto proveniente dalla parte personalmente e non dal difensore, può essere redatta in formato cartaceo, come previsto dall'art. 8, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e ai fini della regolarità, rileva solo che, al momento del deposito, da effettuare in formato digitale, il difensore compia l'asseverazione dell'art. 22, comma 2, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Cons. St. sez. V, 24 novembre 2017, n. 5490 . Nella fattispecie, dunque, la irregolarità del ricorso è stata sanata e la procura è stata redatta correttamente, per cui l'eccezione preliminare è priva di pregio. È invece improcedibile l'eccezione sulla incompetenza, per effetto della preclusione prevista dall'articolo 15, comma 2, del codice processuale amministrativo che impone al giudice, in ogni caso, di decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare. Nel presente giudizio questo Tribunale ha già esercitato il potere cautelare, riconoscendosi, dunque, implicitamente competente, così precludendosi il riesame della questione. Nel merito, con il primo motivo, il ricorrente impugna il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno numero 333 del 28 luglio 2017 con cui è stato dispensato dal servizio per cessazione del periodo di aspettativa speciale congiuntamente, il ricorrente impugna il successivo provvedimento della stessa amministrazione, adottato il 18 agosto 2017, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda per il passaggio ad altra amministrazione dello Stato, in quanto presentata oltre il termine stabilito dall'articolo 1 del d.p.r. numero 339 del 1982. Di fatto, dopo l'accertamento medico-legale del 20 marzo 2017 con cui il ricorrente è stato valutato permanentemente non idoneo, in forma assoluta, al servizio d'istituto nei ruoli della pubblica sicurezza, ma idoneo al servizio in ruoli civili dello Stato non comportanti l'uso delle armi, l'interessato ha presentato, il 29 marzo 2017, una domanda di transito al Ministero degli affari esteri, domanda respinta dall'amministrazione ricevente con provvedimento del 12 giugno 2017. Preso atto dell'esito negativo della prima domanda, il dipendente ha presentato alla propria amministrazione, in data 14 agosto 2017, una seconda domanda, chiedendo di considerare la precedente istanza come una semplice preferenza, non essendo egli interessato esclusivamente al Ministero degli affari esteri, facendo così istanza di passaggio anche verso altre 11 amministrazioni statali, tra cui il Ministero dell'interno stesso, per i ruoli civili. Con i provvedimenti impugnati il Ministero dell'interno ha dichiarato irricevibile la seconda domanda, in quanto tardiva e ha disposto la dispensa dal servizio dell'interessato essendo cessato il periodo di aspettativa speciale, posizione nella quale era stato collocato nelle more della definizione dell'eventuale passaggio nei ruoli civili di altra amministrazione statale. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la illegittimità dei provvedimenti, per violazione del d.p.r. numero 339 del 1982 non gli sarebbe stato consentito, infatti, senza una giustificata ragione, il passaggio ad altra amministrazione civile dello Stato ciò in contrasto con il giudizio di idoneità al servizio nei ruoli civili espresso dalla Commissione medico-ospedaliera sarebbero state anche violate le garanzie procedimentali, in mancanza del preavviso di rigetto, non essendogli stato permesso di presentare le proprie osservazioni. La fattispecie astratta è disciplinata dal D.P.R. 24/04/1982, n. 339, regolamento sul passaggio del personale, non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato. Il regolamento all'art. 1, dispone quanto segue Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta. L'art. 8 prevede che, nelle more della definizione della procedura di trasferimento, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità. Infine, il successivo articolo 9 sancisce che, qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nel caso concreto, non vi è dubbio che il ricorrente abbia presentato tempestivamente la prima domanda di trasferimento, entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della inidoneità al servizio di Polizia, chiedendo il passaggio al Ministero degli affari esteri. Altrettanto pacifico è il fatto che la seconda domanda, con cui l'interessato ha chiesto di riconsiderare la propria posizione, è stata presentata dopo la scadenza del suddetto termine di 30 giorni. L'amministrazione resistente, preso atto dell'esito negativo della domanda di trasferimento al Ministero degli affari esteri, interpretando rigorosamente i termini del procedimento, ha ritenuto irricevibile la seconda domanda ed ha pertanto disposto la dispensa dal servizio del dipendente. L'interpretazione ministeriale della normativa, seppure formalmente corretta, non è sostanzialmente condivisibile, in quanto non aderente allo spirito della norma, tendente a favorire la ricollocazione del personale di Polizia, idoneo al reimpiego, in altre mansioni. Si deve considerare che l'interessato ha presentato tempestivamente la domanda di passaggio ad altra amministrazione civile, non incorrendo quindi nella decadenza procedimentale dall'esercizio di tale facoltà. È vero che la domanda conteneva l'indicazione di una sola amministrazione quale potenziale destinataria del trasferimento e che la richiesta di poter transitare, eventualmente, anche in altri ministeri è stata presentata tardivamente rispetto al termine stabilito dal regolamento, ma occorre considerare l'incolpevole affidamento dell'interessato che, in base al giudizio di idoneità al servizio in qualsiasi ruolo amministrativo non implicante l'uso delle armi, aveva ritenuto di poter esprimere un'unica preferenza, quella, appunto, per il Ministero degli affari esteri, confidando nell'esito necessariamente favorevole della stessa. Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, si deve ritenere che l'amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire la integrazione della prima domanda prima di disporre la definitiva cessazione dal servizio dell'interessato ciò in quanto lo scopo del regolamento applicato è quello di favorire, per quanto possibile, il reimpiego del personale di Polizia inidoneo alle proprie mansioni tale finalità deve prevalere sul rispetto formale dei termini del procedimento che non possono essere intesi come perentori, purché, come nel caso concreto, la volontà di reimpiego sia stata chiaramente espressa entro il termine di 30 giorni dalla valutazione medico-legale di inidoneità. Il primo motivo di impugnazione è quindi fondato, per cui il ricorso deve essere accolto nella parte in cui sono impugnati i provvedimenti del Ministero dell'interno di dispensa dal servizio e di cessazione del periodo di aspettativa speciale, adottati sul presupposto della irricevibilità della domanda di transito in altre amministrazioni, dichiarata tale con il provvedimento del 18 agosto 2017 che deve essere quindi annullato, congiuntamente al decreto numero 333 del 28 luglio 2017. Con il 2º motivo è invece impugnato il diniego di trasferimento nei propri ruoli disposto dal Ministero degli affari esteri con provvedimento del 12 giugno 2017. Il diniego è motivato con riferimento alle condizioni psicofisiche dell'interessato che ne impedirebbero l'utile impiego nelle mansioni tipiche del personale appartenente al Ministero degli affari esteri per il quale sarebbero richieste caratteristiche psicofisiche adatte ad affrontare eventi e problematiche in contesti difficili sotto il profilo ambientale, climatico e politico. Il ricorrente censura il provvedimento negativo deducendo il difetto di motivazione e il contrasto del diniego con la idoneità a qualsiasi funzione non implicante l'uso delle armi, diagnosticata dalla commissione medico-ospedaliera il 20 marzo 2017. Le censure sono infondate. Il provvedimento negativo del Ministero affari esteri è motivato adeguatamente e chiaramente, come sopra indicato. La valutazione tecnico-discrezionale che ha condotto l'amministrazione degli esteri a negare il trasferimento non si può ritenere illegittima, in quanto l'articolo 8 del d.p.r. numero 339 del 1982 non attribuisce all'interessato un diritto soggettivo al trasferimento nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato, ma consente ad esse di pronunciarsi, entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, anche sottoponendo il personale interessato a visita medica oppure a prova teorica o pratica. La norma, quindi, riconosce all'amministrazione ricevente un potere di valutazione tecnico-discrezionale sul trasferimento del dipendente nei propri ruoli. Tale potere può essere esercitato mediante prove o visite medico-legali, ma può anche esprimersi, come nel caso concreto, in una valutazione che tiene conto degli esami medico-legali già eseguiti, collocando il risultato degli stessi nell'ambito delle mansioni proprie del personale appartenente ai ruoli del Ministero degli esteri ed esprimendosi sulla compatibilità delle condizioni psico-fisiche dell'impiegato con i compiti d'istituto. La valutazione espressa, così come motivata, non presenta profili di irragionevolezza o di macroscopica ingiustizia, per cui il 2º motivo di ricorso deve essere ritenuto infondato. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto in parte e, per l'effetto, devono essere annullati i soli provvedimenti impugnati adottati dal Ministero dell'interno. Il ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile, per non essere stato notificato all'amministrazione pubblica che ha adottato il provvedimento impugnato. Con i motivi aggiunti, infatti, è stato impugnato il provvedimento del Ministero delle politiche agricole del 17 ottobre 2018 con cui l'amministrazione delle politiche agricole ha comunicato al Ministero dell'interno di non poter accogliere la domanda di trasferimento dell'interessato nei propri ruoli. Il ricorso per motivi aggiunti non è stato notificato all'amministrazione delle politiche agricole, ma, esclusivamente, al Ministero dell'interno, in data 15 febbraio 2019, così incorrendo nella causa di inammissibilità sancita dall'articolo 41 del codice processuale amministrativo, per cui il ricorso di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge. Ne deriva l'inammissibilità dei motivi aggiunti. Le spese processuali di entrambi i ricorsi, in considerazione della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Quater definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, in parte, il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla i provvedimenti del Ministero dell'interno numero 333 del 28 luglio 2017 e numero 333 del 18 agosto 2017. Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.