Non ricade sulla segreteria del giudice competente l’onere di verificare il nuovo domicilio eletto

Una volta effettuata l’elezione del domicilio, gli oneri che incombono sulla segreteria del giudice competente devono ritenersi soddisfatti tramite la spedizione della raccomandata a/r presso il predetto domicilio indicato.

Così con sentenza del Consiglio di Stato n. 2977/19, pubblicata l’8 maggio. La vicenda. Il TAR Lazio respingeva l’opposizione proposta da due appellanti avverso il decreto presidenziale recante la declaratoria di estinzione, per perenzione, del ricorso proposto in primo grado dai medesimi contro il MEF al fine di ottenere, in qualità di eredi, l’accertamento del diritto alla rivalutazione monetaria sull’indennità di anzianità dovuta al loro dante causa. In particolare, gli appellanti si opposero alla declaratoria della perenzione deducendo la mancata ricezione dell’avviso di cancelleria, da parte del procuratore della parte ricorrente, poiché la busta spedita con raccomandata a/r era stata restituita al mittente con la dicitura sconosciuto citofoni o cassette”. Così gli appellanti chiedono la reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario non potendo la perenzione discendere dalla mera spedizione dell’avviso indipendentemente dalla sua ricezione da parte del destinatario . Nella fattispecie, infatti, la consegna non vi è stata poiché essa era stata effettuata nel precedente studio del difensore e dagli atti di causa non risultava comunicato alcun tipo di trasferimento al riguardo. La notifica. Per il Consiglio di Stato l’appello risulta infondato, posto che, occorre ribadire l’onere dei difensori di rendere noto alla segreteria del giudice competente il trasferimento del proprio studio con l’indicazione del nuovo indirizzo, qualora questo coincida con il domicilio eletto. Unico onere della segreteria, invece, è quello di eseguire le notifiche presso il domicilio indicato. Dunque, una volta che è stato eletto domicilio, i doveri che incombono sulla segreteria devono ritenersi soddisfatti tramite la spedizione della raccomandata a/r presso il domicilio indicato.

Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza 30 aprile – 8 maggio 2019, n. 2977 Presidente/Estensore Carlotti Fatto e diritto I signori - omissis -hanno impugnato l’ordinanza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, ha respinto l’opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto presidenziale, n. 26741/2010, del 19 luglio 2010, recante la declaratoria di estinzione, per perenzione, del ricorso n. r.g. 5860/1994, proposto in primo grado dai medesimi signori B. e A. contro il Ministero dell’economia e delle finanze, onde ottenere, quali eredi del signor A. G., l’accertamento del diritto alla rivalutazione monetaria e agli interessi sull’indennità di anzianità dovute al loro dante causa, già dipendente dell’E.n.a.l. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze. Occorre premettere che - gli appellanti si opposero alla declaratoria della perenzione deducendo la mancata ricezione, da parte del procuratore di parte ricorrente, dell’avviso di cancelleria di cui alla prima parte del comma 2 dell’art. 9 della l. n. 205/2000 ciò in ragione del fatto che la busta contenente il predetto avviso , spedita dalla Segreteria della Sezione con raccomandata a/r, era stata restituita al mittente con la dicitura apposta sul fronte della stessa sconosciuto citofoni o cassette 02/11/09” - gli appellanti chiesero, pertanto, la reiscrizione del ricorso n. 5860/1994 sul ruolo ordinario, non potendo la perenzione discendere dalla mera spedizione dell’avviso indipendentemente dalla sua ricezione da parte del destinatario. Il T.a.r. per il Lazio, con l’ordinanza impugnata, ha respinto l’opposizione con la seguente motivazione - nel ricorso n. 5860/1994 i ricorrenti avevano eletto il proprio domicilio presso lo studio dell’avv. M. T. in Roma, in via C., n. 63 - nell’atto di opposizione i medesimi ricorrenti risultavano elettivamente domiciliati, col medesimo procuratore, presso lo studio di questi sempre in Roma seppur non in via C., n. 63 , ma in via G. F., n. 11 - l’avviso di cancelleria di cui all’art. 9, comma 2, della l. n. 205/2000 fu spedito all’avv. M. T., all’indirizzo di via C., n. 63, cioè all'indirizzo eletto dai ricorrenti per la domiciliazione al momento della costituzione in giudizio - nessuna comunicazione era presente nel fascicolo processuale né risultava formalmente pervenuta in Segreteria relativa al trasferimento dello studio legale dalla sede originariamente eletta per la domiciliazione a quella nuova e diversa risultante nell’atto di opposizione né era riscontrabile alcun atto, diverso dalla predetta comunicazione, che consentisse di dedurre l’intervenuto mutamento della sede di domiciliazione né ancora, era scritta, sulla busta restituita alla Segreteria della Sezione, alcuna dicitura, diversa da quella sopra riportata, da cui potesse risalirsi al nuovo recapito dello studio legale Tirone - sicché, per pacifica giurisprudenza, doveva ritenersi rituale l'invio dell'avviso di Segreteria all'indirizzo indicato dal procuratore del ricorrente nel ricorso, in mancanza di una formale tempestiva comunicazione di modifica di tale domicilio Consiglio Stato, sez. IV, 7 maggio 1998, n. 771 - l'avviso di Segreteria va comunicato alle parti costituite in giudizio e il luogo della comunicazione è il domicilio eletto risultante dal fascicolo di causa, fermo restando che la Segreteria del Giudice adito non è tenuta a ricercare il procuratore domiciliatario nel nuovo indirizzo in cui egli abbia eventualmente trasferito la sede del suo studio, né può addossarsi ad essa un onere di diligenza, che invece spetta alla parte privata o al suo procuratore, in ordine alla tempestiva comunicazione delle variazioni del domicilio eletto Consiglio Stato sez. V, 16 aprile 1998, n. 457 - era, inoltre, del tutto irrilevante che detto trasferimento fosse eventualmente appurabile tramite gli apparecchi informatici in dotazione alla Segreteria, in quanto tale accertamento non avrebbe di per sé potuto escludere il mantenimento di un domicilio eletto in relazione a uno specifico giudizio, in mancanza di una successiva comunicazione di variazione del domicilio - che, conclusivamente, nel caso di specie, la mancata recezione dell'avviso era imputabile all'inadempimento, da parte del difensore o del domiciliatario, dell'onere di comunicare la variazione dell'indirizzo alla Segreteria del Giudice. L’appello è affidato a un unico, articolato mezzo di gravame, così rubricato violazione dell’art. 9, comma 2, della l. n. 205/2000 il T.a.r. non avrebbe potuto ignorare che l’avviso della Segreteria previsto dall’art. 9, comma 2, della l. n. 205/2000 è un atto ricettizio e che, quindi, può produrre effetti giuridici soltanto a seguito della avvenuta consegna al destinatario, consegna che, nella fattispecie, non vi fu sarebbe stato onere della Segreteria verificare, presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, quale fosse il nuovo indirizzo dello studio legale dell’avv. Tirone qualora l’art. 9, comma 2, fosse da interpretarsi nel senso secondo cui il mero invio dell’avviso sarebbe sufficiente a far decorrere il termine di 180 giorni, ivi previsto, allora il medesimo art. 9 risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione. L’appello è infondato. Ed invero, si osserva, in linea generale, che i difensori hanno l’onere di rendere noto alla segreteria del giudice competente il trasferimento del proprio studio con l'indicazione del nuovo indirizzo. In ogni caso, posto che il trasferimento dello studio può non coincidere anche con il mutamento del domicilio eletto in relazione a uno specifico affare, è anche onere del difensore comunicare alla segreteria l’eventuale cambiamento del domicilio. Una volta che le parti abbiano indicato espressamente un domicilio eletto e non abbiano successivamente reso nota la modifica del predetto domicilio, l'unico onere che incombe alla segreteria è quello di eseguire le notifiche in senso atecnico, v. infra presso il domicilio indicato, incombendo sui difensori delle parti l'onere, di facile adempimento, di rendere noto alla segreteria stessa ogni eventuale cambiamento intervenuto. Se l'elezione del domicilio vi è stata, i doveri che incombono sulla segreteria debbono dunque ritenersi soddisfatti tramite la spedizione della raccomandata a/r presso il domicilio indicato. Va ricordato che la giurisprudenza ha stabilito che la segreteria del giudice amministrativo deve tenere conto in ogni caso del domicilio eletto e ciò anche quando per altre vie risulti il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario ed ancora ha precisato che l'art. 9, comma 2, ha attribuito rilievo alla notifica, in senso atecnico, alle parti costituite presso il domicilio eletto e non anche all'effettiva conoscenza da parte del ricorrente dell'avviso notificato presso tale domicilio v. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5564 . Del resto, come mostrano di condividere anche gli appellanti v. a pag. 5 del ricorso , la notifica di cui all'art. 9, comma 2, della l. n. 205/2000, va intesa, per l’appunto, in senso atecnico v. in termini Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 695 e può essere eseguita anche tramite l’invio di una raccomandata a/r. D’altronde, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, è rimasto invariato il precedente sistema delle comunicazioni sia degli atti processuali del giudice, che delle sentenze e delle ordinanze, che resta affidato al sistema della raccomandata a/r. Quanto all'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla ricorrente con riferimento al preteso contrasto dell'art. 9 della l. n. 205/2000 con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, il Collegio ritiene che la deduzione sia palesemente infondata. Infatti è sufficiente ribadire che l’adempimento dell'onere incombente sul difensore delle parti di rendere noto alla segreteria il trasferimento dello studio, onere che si ricollega ai doveri di diligenza e perizia nell'esecuzione del proprio mandato argomenti in tal senso in Cons. Stato, sez. IV, n. 695/2011 , assicura pienezza della difesa e la permanenza del contraddittorio, sicché nessuna delle norme costituzionali citate risulta violata dal più volte citato art. 9, comma 2. In termini è anche la giurisprudenza C.g.a.r.s. 5 giugno 2013, n. 570 . In conclusione, l’appello va rigettato. Ricorrono, peraltro, i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Seconda , definitivamente pronunciando, respinge l’appello. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nella suestesa motivazione.