L’incidente grave porta sempre alla revisione della patente

Il sinistro stradale con esiti mortali provocato dalla negligenza dell’autista ubriaco che circola ad una velocità non commisurata alle caratteristiche della strada comporta inevitabilmente anche la revisione della licenza di guida.

Oltre agli aspetti sanzionatori, scatta infatti la necessità di verificare l’idoneità tecnica dell’autista. Lo ha evidenziato il TAR Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 872/19 del 18 aprile. Il fatto. Un conducente alterato dall’alcol ha invaso l’opposta direzione di marcia collidendo violentemente e tragicamente con un veicolo. A seguito dei rilievi del sinistro la polizia stradale ha trasmesso gli atti alla motorizzazione che ha disposto la revisione della patente per l’accertamento dell’idoneità tecnica alla guida mediante un nuovo esame di teoria. Contro questo provvedimento l’interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. Anche se per un mero problema di organizzazione interna la motorizzazione nelle more della revisione ha disposto il rinnovo della licenza, specifica la sentenza, il provvedimento di revisione è legittimo. Revisione della patente. L’autista spericolato risulta infatti l’unico responsabile del drammatico incidente avendo percorso quel tratto stradale ad una velocità pericolosa, alterato dall’alcol, oltrepassando la striscia longitudinale continua di mezzeria con traffico scarso e cielo sereno. L’impatto frontale è stato talmente violento, specifica la relazione della polizia, che l’auto condotta dal conducente deceduto è stata spinta nella scarpata. All’autista alterato sono quindi state contestate sia la violazione dell’art. 141 per la velocità pericolosa che la violazione dell’art. 186 per la guida alcolica. Ma la revisione disposta ai sensi dell’art. 128 del codice stradale è finalizzata a verificare l’idoneità alla guida del conducente e quindi è legittima in uno scenario così marcatamente negligente e drammatico come quello evidenziato dalla documentazione raccolta.

TAR Lombardia, sez. I, sentenza 23 gennaio – 18 aprile 2019, n. 872 Presidente De Zotti – Estensore Fornataro Fatto e diritto 1 Il ricorrente impugna il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica. Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, la carenza di istruttoria e di motivazione, oltre che la contraddittorietà dell'azione amministrativa, in quanto sin dal 19 febbraio 2009, ossia tre giorni dopo l'adozione del provvedimento impugnato datato 16 febbraio 2009 l'amministrazione ha disposto, con separato provvedimento, il rinnovo della patente di guida. 2 Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, sollevata dall'amministrazione resistente, di irricevibilità per tardiva proposizione dell'impugnazione. Il giudizio per querela di falso proposto dal ricorrente, con riferimento alla sottoscrizione della cartolina di ricevimento della raccomandata recante la notificazione del provvedimento impugnato, si è concluso con una decisione di inammissibilità. Tale decisione non vale a riconoscere la veridicità della sottoscrizione ed anzi lascia del tutto aperto il problema della titolarità in capo a chi ha ricevuto l'atto del potere di riceverlo, problema che allo stato non trova soluzione positiva, perché la sottoscrizione non è leggibile e non è indicata la qualità del ricevente. In tale contesto, si deve ritenere che il provvedimento sia stato notificato in data 11.11.2014, con conseguente tempestività dell'impugnazione. Va, pertanto, respinta l'eccezione di tardività formulata dall'amministrazione resistente. 3 Le censure proposte dal ricorrente non possono essere condivise. In punto di fatto, la documentazione prodotta in giudizio e le allegazioni delle parti evidenziano che in data 05/09/2008 è pervenuto all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Pavia da parte della Polizia Stradale di Vigevano il rapporto redatto il 01/09/2008 relativo all'incidente stradale con esito mortale, occorso in data 09/08/2008 in omissis - il rapporto evidenzia che il sig. omissis a causa della velocità non moderata invadeva l'opposta corsia di marcia, collidendo violentemente con il proprio spigolo anteriore sinistro contro la parte anteriore sinistra di un veicolo che percorreva la medesima carreggiata con direzione di marcia opposta l'urto di forte entità si verificava nella corsia di pertinenza del veicolo antagonista nel quale si trovava il solo conducente quest'ultimo decedeva a causa delle lesioni riportate a omissis veniva contestata con verbale n. PVPS02 del 01/09/08 la violazione dell'art. 141 comma 3 del Codice della Strada in quanto in ore notturne, in prossimità di intersezione stradale regolarmente presegnalata, ometteva di moderare la velocità creando grave pericolo e turbativa per la circolazione stradale, invadendo l'opposto senso di marcia ed entrando in collisione frontale con altro veicolo in data 07/10/2008 veniva comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di revisione della patente instaurato a suo carico, notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il 15/10/2008 e il ricorrente faceva pervenire una memoria difensiva nel cui testo si legge in premessa che il ricorrente in data 30/10/08 aveva preso visione degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento ed estratto copia al fine di acquisire elementi per la valutazione delle tesi addotte nella memoria difensiva, quest'ultima veniva inviata dall'amministrazione all'organo di polizia che aveva accertato sinistro Polizia Stradale di Vigevano chiedendo di formulare delle deduzioni in merito alle argomentazioni addotte, fornendo nel contempo ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente nota prot. 7829 del 18/11/2008 in data 17/12/2008 perveniva all'amministrazione, a titolo di controdeduzioni alla memoria difensiva, un ulteriore rapporto, più circostanziato e corredato dalle fotografie e dalla planimetria sulla dinamica dell'evento rapporto presente in atti e in esso si leggeva che la carreggiata, piana e senza anomalie, era dotata di striscia longitudinale continua di mezzeria delimitante il senso di marcia e che al momento dell'incidente il traffico era scarso, il cielo sereno, la visibilità ottima inoltre, sulla base del segni rilevati sulla carreggiata, dei danni riportati dai veicoli e dalla loro posizione post-urto, veniva nuovamente ribadita la dinamica dell'evento, con responsabilità interamente attribuita al conducente -OMISSIS in quanto questi pervenuto in un punto in cui la strada interseca con l'accesso ad un ristorante, a causa della velocità non commisurata in considerazione delle ore notturne, nonché per le caratteristiche presentata dalla strada semicurva sinistrorsa , nonché per il suo stato psicofisico alterato dovuto all'assunzione di bevande alcoliche tasso alcolemico 1,92 g/l perdeva il controllo del veicolo invadendo l'opposto senso di marcia il rapporto precisava che l'urto era di tale violenza che l'auto, condotta dal conducente deceduto, veniva sospinta indietro e rovinava nella scarpata di destra pertanto, oltre alla già citata contestazione di violazione dell'art. 141 comma 3 del Codice della Strada, veniva elevato, nei confronti del ricorrente, un ulteriore verbale per violazione all'art. 186, comma 2, c.d.s. per guida in stato di ebbrezza alcolica in ragione della gravità degli addebiti contestati veniva disposta nei confronti di -OMISSIS-, con provvedimento prot. 7829 del 16/02/2009, la revisione della patente di guida, tesa ad accertare la sua idoneità tecnica alla guida mediante esame di teoria di guida. E' infondata la censura diretta a contestare l'inerzia dell'amministrazione nel dare esecuzione al provvedimento di revisione, atteso che l'art. 128 cds vigente al tempo di adozione dell'atto impugnato ossia prima che fosse novellato dalla legge n. 120/2010 non prevedeva alcun provvedimento ulteriore per chi come il ricorrente non si presentava alla revisione disposta dall'amministrazione, fermo restando che il soggetto sorpreso a circolare oltre il termine fissato era sottoposto a sanzione pecuniaria e al ritiro della patente. Insomma, solo se sorpreso a circolare alla guida di veicolo dagli organi di polizia, ed una volta accertato che il conducente non avesse ottemperato agli esami prescritti, quest'ultimo era soggetto al ritiro della patente. Ne deriva che il ritardo nel dare esecuzione al provvedimento resta irrilevante, non solo ai fini dell'efficacia del provvedimento stesso, che non è intaccata dal ritardo nell'eseguire la revisione, ma anche in relazione alla legittimità di esso, trattandosi di una vicenda fattuale successiva inidonea a riflettersi sulla validità dell'atto impugnato in base al principio tempus regit actum. Né sussiste la dedotta carenza istruttoria, atteso che i fatti sopra ricordati rendono, per la loro oggettiva gravità e per la loro consistenza, del tutto giustificata e coerente la decisione di disporre la revisione del titolo di abilitazione alla guida, nel quadro del potere ampiamente discrezionale esercitato dall'amministrazione nella materia di cui si tratta. Parimenti, seppure il provvedimento presenta un corredo motivazionale esplicito effettivamente sintetico, nondimeno la considerazione degli atti istruttori ad esso sottesi consente, secondo la tecnica della motivazione per relationem, cui si riferisce esplicitamente l'art. 3 della legge 1990, n. 241, di percepire con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto poste a base della disposta revisione della patente. Sotto altro profilo, non è condivisibile la tesi secondo la quale la circostanza che dopo tre giorni dall'adozione del provvedimento di revisione, l'amministrazione abbia rinnovato la patente, evidenzierebbe una palese contraddittorietà dell'azione amministrativa, tale da inficiare la legittimità del provvedimento impugnato. Invero, il rinnovo disposto in data 19 febbraio 2009 non si basa sulla valutazione della fattispecie sottesa alla disposta revisione, ma è, con tutta evidenza, la mera conseguenza di un difetto di coordinamento all'interno dell'amministrazione, che, però, non incide sulla legittimità della revisione disposta in data 16 febbraio 2009. Insomma, la contraddittorietà sarebbe sostenibile solo laddove con due successivi provvedimenti l'amministrazione avesse valutato in modo diverso e senza giustificazioni ragionevoli il medesimo fatto nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie, atteso che il rinnovo del 19 febbraio 2009 non considera, né tanto meno prende in esame a fini valutativi, i fatti sottesi alla revisione disposta tre giorni prima. Va, pertanto, ribadita l'infondatezza delle censure proposte. 4 In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Nondimeno la considerazione della concreta articolazione della fattispecie in sede amministrativa consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.