RASSEGNA DEL CONSIGLIO DI STATO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV SENTENZA 4 APRILE 2019, N. 2226 EDILIZIA PRIVATA. MUTAMENTO DESTINAZIONE D’USO. L’illegittima trasformazione dell’autorimessa in abitazione. Non si può applicare a un fatto illecito l’abuso edilizio il complesso di acquisizioni che, in tema di valutazione dell’interesse pubblico, è stato enucleato per la diversa ipotesi dell’autotutela decisoria. Infatti, non è in alcun modo concepibile l’idea stessa di connettere al decorso del tempo e all’inerzia dell’amministrazione la sostanziale perdita del potere di contrastare l’abusivismo edilizio, ovvero di legittimare in qualche misura l’edificazione avvenuta senza titolo, non emergendo oltretutto alcuna possibile giustificazione normativa a una siffatta – e inammissibile – forma di sanatoria automatica. Se pertanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. In tal caso, è del tutto congruo che l’ordine di demolizione sia adeguatamente motivato mercé il richiamo al comprovato carattere abusivo dell’intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell’autotutela decisoria. In sostanza, il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento l’eventuale connivenza degli amministratori locali pro tempore o anche la mancata conoscenza dell’avvenuta commissione di abusi non fa venire meno il dovere dell’Amministrazione di emanare senza indugio gli atti previsti a salvaguardia del territorio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V SENTENZA 4 APRILE 2019, N. 2219 APPALTO FORNITURA PASTI. SOCCORSO ISTRUTTORIO. L’indispensabile informazione relativa ai mezzi utilizzati dall’impresa. In una gara avente ad oggetto anche il servizio di trasporto e distribuzione dei pasti afferenti il servizio di refezione scolastica è ragionevole la richiesta della lex specialis e, di conseguenza, sussiste incompletezza dell’offerta di individuare esattamente i mezzi da impiegare nel servizio, con le schede tecniche e le relative autorizzazioni sanitarie. Ciò in quanto si tratta di documentazione necessaria al fine di consentire alla commissione la verifica di qualità dell’offerta necessaria e che deve, pertanto, essere inserita già nella busta contenente l’offerta tecnica, rendendo inammissibile il soccorso istruttorio. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 3 APRILE 2019, N. 2212 NORMATIVA ANTIMAFIA. DISCREZIONLITA’. Negato il finanziamento pubblico se è presupposta collusione con la mafia. La legge italiana, nell’ancorare l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia all’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ha fatto ricorso ad una clausola generale, aperta, che, tuttavia, non costituisce una norma in bianco” né una delega all’arbitrio dell’autorità amministrativa imprevedibile per il cittadino, e insindacabile per il giudice, anche quando il Prefetto non fondi la propria valutazione su elementi tipizzati” quelli dell’art. 84, comma 4, lett. a , b , c ed f , ma su elementi riscontrati in concreto di volta in volta con gli accertamenti disposti, poiché il pericolo di infiltrazione mafiosa costituisce, sì, il fondamento, ma anche il limite del potere prefettizio e, quindi, demarca, per usare le parole della Corte europea, anche la portata della sua discrezionalità. Peraltro, l’ancoraggio dell’informazione antimafia a soli elementi tipici, prefigurati dal legislatore, ne farebbe un provvedimento vincolato, fondato, sul versante opposto, su inammissibili automatismi o presunzioni ex lege e, come tale, non solo inadeguato rispetto alla specificità delle singole vicenda, proprio in una materia dove massima deve essere l’efficacia adeguatrice di una norma elastica al caso concreto, ma deresponsabilizzante per la stessa autorità amministrativa. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 1 APRILE 2019, N. 2136 CITTADINO EXTRACOMUNITARIO. REVOCA ACCOGLIENZA. PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE. Inutile la comunicazione di avvio del procedimento all’ospite violento. Le aggressioni verbali e fisiche portate ai danni degli ospiti della struttura di accoglienza, l’impedimento dell’accesso alla società di catering e le violente percosse subite dal mediatore linguistico, integrano pacificamente gli estremi dei comportamenti gravemente violenti” richiesti dall’art. 23, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 142/2015 ai fini dell’adozione della misura della revoca. Peraltro, in linea di principio, comportamenti violenti alimentano un intuibile timore del diffondersi di condotte ritorsive tra i soggetti ospiti dei centri di accoglienza. Ne consegue, sul piano dell’azione amministrativa, un’esigenza di prevenzione immediata attraverso la più sollecita adozione di provvedimenti di salvaguardia dell’ordinata gestione del centro di accoglienza e di rimozione delle cause idonee a comprometterne il controllo.