Legittima l’istituzione della ZTL se migliora la qualità di vita dei residenti

I provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati che istituiscono zone a traffico limitato sono espressione di scelte discrezionali devolute alla competenza decisionale dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale, a meno che non ci siano vizi di forma o di procedura.

Lo ha deciso il TAR Lazio con sentenza n. 146/19, depositata il 26 febbraio. La vicenda processuale. Una cittadina, residente nel centro storico di un Comune del centro Italia, impugnava una delibera con cui la giunta municipale ha istituito una sona a traffico limitato nel centro storico di tale Comune. In particolare la materia del contendere riguarda la legittimità degli atti in forza dei quali il Comune intimato ha istituito l’accesso alla ZTL del centro storico, impedendo alla ricorrente di poter accedere con il proprio veicolo ad un immobile di sua proprietà infatti per quest’ultima a dover essere rispettato era anche l’art. 7, comma 9, c.d.s. in base al quale l’istituzione di ZTL o di aree pedonali deve essere subordinata a puntuali accertamenti degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sula salute e sull’ordine pubblico. I provvedimenti limitativi della circolazione stradale. Sul punto, osserva il Collegio che i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati che istituiscono zone a traffico limitato sono espressione di scelte discrezionali devolute alla competenza decisionale dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale, a meno che non ci siano vizi di forma o di procedura o non emerga manifesta irragionevolezza. Ebbene, nel caso in esame, appare evidente che la scelta dell’imposizione della ZTL nel centro storico è stata frutto del contemperamento delle opposte esigenze di natura pubblicistica e di tutela degli interessi dei cittadini residenti in quella zona. Ed inoltre, la parziale compressione della libertà di circolazione in quell’area parziale dato che in alcune ore del giorno è consentito ai residenti l’accesso con il proprio veicolo, muniti di apposita autorizzazione è sempre giustificata quando risponde all’esigenza di maggiore tutela di patrimoni culturali e ambientali. Infatti già dalla prima parte del provvedimento comunale, istitutivo della zona a traffico limitato, emerge che vengono richiamate esigenze di garanzia di sicurezza pubblica ed anche di migliorare la qualità di vita dei cittadini residenti e dei turisti, attenuando l’inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare . Alla stregua di tali argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

TAR Lazio, sez. I, sentenza 21 – 26 febbraio 2019, n. 146 Presidente Vinciguerra – Estensore Marra Fatto e diritto Con ricorso notificato il 22.6.2018, tempestivamente depositato, la sig.ra Maria Serena Ziliotto, in qualità di residente nel centro storico del Comune di San Felice Circeo LT ha impugnato la delibera n. 107/18 indicata in epigrafe, con la Giunta Municipale ha istituito una zona a traffico limitato nel centro storico di detto comune. A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessata ha dedotto 1 violazione e falsa applicazione degli art. 3, co. 1, n. 54, e 7, co. 9, d.lgs. 285/1992, oltre che per eccesso di potere per carenza d’istruttoria 2 violazione e falsa applicazione degli art. 3, co. 1, n. 54, e 7, co. 9, d.lgs. 285/1992, eccesso di potere per carenza d’istruttoria – Violazione e falsa applicazione degli art. 3 Cost. 1, co. 1, l. 241/1990 e 3 C.d.S., irragionevolezza, incongruità della motivazione e disparità di trattamento illegittimità della conferma della precedente area pedonale . Con ordinanza n. 174/18, il collegio respingeva la proposta domanda cautelare. Il Comune di San Felice Circeo si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione. Anche la ricorrente ha prodotto memoria nominando, in aggiunta, nuovo difensore ed insistendo nelle svolte conclusioni. All’udienza del 21.2.2019 la causa è stata trattenuta a sentenza. È materia del contendere la legittimità degli atti in forza dei quali il Comune intimato ha istituito l’accesso alla zona a traffico limitato del centro storico, impedendo all’odierna ricorrente di poter accedere con la propria autovettura ad un immobile di sua proprietà sito in Corso Vittorio Emanuele II. La ricorrente lamenta, sotto più profili, l’illegittimità delle delibere in questa sede impugnate con riferimento particolare all’obbligo di istruttoria rincarata che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione comunale in occasione della limitazione del transito veicolare tanto più che l’ente comunale già in precedenza aveva disposto altra limitazione mediante l’istituzione di un area pedonale, con delibera D.G.C. n. 132/2016, anch’essa impugnata con precedente ricorso RGN N. 768/2016, allo stato pendente. Ad avviso della ricorrente a fronte della limitazione del diritto alla circolazione delle persone, costituzionalmente garantito art. 16 Cost. , l’ente comunale con l’istituzione di tale pregnante limitazione avrebbe dovuto ancorare tale scelta all’osservanza di rigorose garanzie, sostanziali e procedurali. Soggiunge l’istante che all’indicata conclusione si sarebbe dovuto, inoltre, pervenire anche sulla base del disposto dell’art. 7, co. 9, del Codice della strada, laddove subordina l’istituzione di zone a traffico limitato, come le aree pedonali, solo dopo puntuali accertamenti degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio . Il ricorso è infondato. Osserva, anzitutto, il Collegio che i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute alla esclusiva competenza decisionale dell’autorità amministrativa e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza TAR Campania, Napoli, Sez. I, 19 luglio 2015, n. 4139 . La delibera impugnata è peraltro sufficientemente motivata e frutto di una completa istruttoria, né denota profili di manifesta irragionevolezza. In particolare traspare chiaramente dal contenuto del provvedimento che la scelta è stata frutto del contemperamento delle opposte esigenze di natura pubblicistica e di tutela degli interessi dei cittadini residenti. Ciò emerge in particolare oltre che nel preambolo, là dove si richiamano esigenze di garanzia di sicurezza in correlazione alla consistente affluenza turistica, .anche dal primo Ritenuto” dove si evidenzia l’ulteriore esigenza .di migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti e dei turisti, attenuando l’inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare. D’altro canto le viste esigenze dei cittadini residenti trovano un chiaro riconoscimento nella espressa previsione che consente loro di poter accedere con i veicoli nel Centro Storico dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alte ore 16,00, muniti di una apposita autorizzazione Del resto, la parziale compressione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute così TAR Campania, Napoli, Sez. I, 19 luglio 2015, n. 4139 cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n. 825 TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2013 n. 1509 . Alla stregua di dette coordinate ermeneutiche il ricorso deve essere dunque respinto. Sussistono peraltro gisti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.