Obbligo vaccinale: la sola richiesta all’Asl non è sufficiente per l’iscrizione scolastica

Non può essere accolta la domanda cautelare volta all’annullamento del provvedimento di diniego dell’accesso alla scuola pubblica per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale previsto dal d.l. n. 73/2017, conv. in l. n. 119/2017. La mera presentazione all’istituto scolastico della formale richiesta alla Asl competente per la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie è infatti idonea ai soli fini dell’iscrizione, ma la procedura deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione.

Sul tema il TAR Abruzzo con l’ordinanza n. 41/19, depositata il 23 febbraio. Il caso. L’Ufficio Scolastico regionale veniva citato in giudizio da due genitori per l’annullamento in via cautelare del provvedimento di diniego di accesso alla scuola dell’infanzia della propria figlia. Il provvedimento era fondato sulla mancata dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale introdotto dal d.l. n. 73/2017, conv. in l. n. 119/2017, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni. I genitori, all’atto di iscrizione della figlia, avevano presentato alla scuola la richiesta alla Asl per le vaccinazioni obbligatorie, ma affermano di non aver ricevuto alcuna risposta o convocazione per la somministrazione concreta dei vaccini. L’Amministrazione ha però dimostrato che l’Asl aveva provveduto a convocare i genitori a mezzo lettera raccomandata, nella quale veniva comunque precisato che le vaccinazioni avrebbero potuto essere effettuate presso gli ambulatori. Adempimento dell’obbligo vaccinale. Il TAR ritiene sottolinea che la presentazione all’istituto scolastico della formale richiesta alla Asl competente della richiesta delle vaccinazioni obbligatorie quale documento alternativo al certificato vaccinale è prevista dall’art. 3 d.l. n. 73/2017 come documentazione idonea ai soli fini dell’ atto di iscrizione”, che ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 2, rientra tra la documentazione che deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione” . Ciò posto viene esclusa la sussiste di un fumus finalizzato all’accoglimento della richiesta misura cautelare. Il legislatore infatti a fronte dei due interessi contrapposti, quali il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia ed il diritto alla salute pubblica, perseguito attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della c.d. immunità di gregge” ha inteso privilegiare quest’ultimo, anche a tutela di quei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi . Infine il diritto all’educazione del minore e il riferito pregiudizio economico prospettato dalla madre, derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a cagione delle necessità di accudimento della bambina esclusa dal servizio scolastico è recessivo a fronte del preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica e a fronte dell'interesse della stessa bambina non vaccinata, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura . Per questi motivi il TAR respinge la domanda cautelare.

TAR Abruzzo, sez. I, ordinanza 20 - 23 febbraio 2019, n. 41 Presidente/Estensore Di Cesare Fatto e diritto Considerato che -l’art. 1 del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito nella legge L. 31 luglio 2017, n. 119, ha reso obbligatorie alcune vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni al dichiarato fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale”, oltre che al fine del rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale” -ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. 07/06/2017, n. 73, convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, la presentazione della sopracitata documentazione, prevista dal comma 1, costituisce requisito di accesso” dei minori ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie ritenuto che la presentazione all’istituto scolastico della formale richiesta alla Asl competente della richiesta delle vaccinazioni obbligatorie quale documento alternativo al certificato vaccinale è prevista dall’art. 3 del D.L. 73/2017 come documentazione idonea ai soli fini dell’ atto di iscrizione”, che ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 2, rientra tra la documentazione che deve essere completata entro il termine di scadenza per l'iscrizione” rilevato, peraltro, che la tesi dei genitori ricorrenti in ordine alla mancata risposta della Asl alla propria formale richiesta di vaccinazione risulta smentita dalla documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, dalla quale risulta che la Asl convocava i genitori odierni ricorrenti a mezzo lettera raccomandata per fornire le informazioni necessarie ai vaccini, precisando, altresì, che le vaccinazioni avrebbero potuto comunque essere effettuate presso gli ambulatori considerato che non sussistono i presupposti di fumus” per l’accoglimento dell’invocata misura cautelare, atteso che le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito di accesso alla scuola dell’infanzia e, quindi, la mancata effettuazione delle stesse, in disparte le conseguenze sanzionatorie per i genitori previste dall’art. 1, comma 4, del D.L. 73/2017, preclude la frequenza della scuola da parte dei minori non vaccinati secondo le previsioni del calendario ministeriale vaccinale ritenuto, altresì, quanto al pregiudizio grave ed irreparabile prospettato, che - il legislatore, a fronte dei due interessi contrapposti, quali il diritto alla frequenza della scuola dell’infanzia ed il diritto alla salute pubblica, perseguito attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica ovvero della c.d. immunità di gregge” ha inteso privilegiare quest’ultimo, anche a tutela di quei minori che, per particolari situazioni patologiche, non hanno la possibilità di vaccinarsi - il diritto all’educazione del minore e il riferito pregiudizio economico prospettato dalla madre, derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa a cagione delle necessità di accudimento della bambina esclusa dal servizio scolastico è recessivo a fronte del preminente interesse pubblico alla tutela della salute della collettività e della comunità scolastica e a fronte dell'interesse della stessa bambina non vaccinata, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura ex multis, in materia di vaccinazioni Corte costituzionale n. 258 del 1994 visto l’art. 57 c.p.a. le spese di fase seguono l’ordinario criterio della soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Sezione Prima respinge la domanda cautelare. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 600,00, oltre oneri e accessori di legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.