Annullato il concorso pubblico se il bando prevede un voto minimo di laurea per poter partecipare

Accolto il ricorso di due ingegneri interessati a partecipare al bando di concorso indetto dall’ENAC. Tale bando, che prevede un voto minimo di 105/110 per poter prendere parte alla selezione, deve essere annullato infatti, se per la qualifica professionale ricercata è richiesto il solo diploma di laurea , il bando non può prevedere il voto minimo.

Lo ha stabilito il TAR Lazio con sentenza n. 2112/19, depositata lo scorso 15 febbraio. La vicenda. Due ingegneri impugnano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale il bando di concorso pubblico indetto dall’ENAC Ente Nazionale Aviazione Civile per la copertura di 20 posti di ingegnere professionista nella parte in cui prevedeva quale requisito di ammissione il conseguimento di un diploma di laureaconseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente . In particolare, i ricorrenti, essendosi laureati con un voto inferiore a quello richiesto dal bando di concorso, chiedono l’annullamento di tale atto per violazione e falsa applicazione di legge, anche sotto il profilo della disparità di trattamento e difetto di ragionevolezza. Il rispetto dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge. Intervenuto sul punto il Collegio, ribadisce che l’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487/1994 dispone che per l’accesso ai profili professionali di ottava qualifica funzionale ai quali sarebbe assimilabile la posizione lavorativa per la quale tale bando è stato indetto è richiesto il solo diploma di laurea, inteso questo come il solo requisito richiesto indipendentemente dal voto finale conseguito. Pertanto, l’ENAC, nell’indizione del suddetto bando non poteva derogare al summenzionato principio di portata generale, come quello stabilito dal d.P.R. n. 487/1994. Si tratta, infatti, di un criterio non attendibile, poiché la valutazione dei docenti all’esito del percorso universitario dipende da vari fattori, come ad esempio il tipo di diploma conseguito e qual è l’ateneo che lo rilascia. Sulla base di quanto disposto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie il ricorso dei due ingegneri e per l’effetto di ciò annulla il bando impugnato con conseguente ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale per cui è causa.

TAR Lazio, sez. III, sentenza 6 – 15 febbraio 2019, n. 2112 Presidente De Michele – Estensore Monica fatto e diritto Con il presente ricorso, i ricorrenti impugnano il bando di concorso, indetto dall’E.N.A.comma - Ente Nazionale Aviazione Civile di seguito semplicemente ENAC” , per la copertura 20 posti di Ingegnere Professionista”, posizione economica 1, di cui al C.C.N.L. del personale dirigente - sezione professionisti di prima qualifica, nella parte in cui prevede, all’art. 2, lett. a , quale requisito di ammissione, il conseguimento di un diploma di laurea conseguito con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente”. I ricorrenti - nel premettere di essersi laureati con un punteggio inferiore a quello minimo richiesto e contestando la rigidità del relativo sistema telematico predisposto, che non consentirebbe l’inoltro della domanda in assenza dei requisiti richiesti - chiedono l’annullamento in parte qua di tale atto, assumendone l’illegittimità per Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento e del difetto di ragionevolezza Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994 nonché del d.lgs. n. 165 del 2001 Eccesso di potere per sviamento di potere, sproporzionalità dell’azione amministrativa, difetto assoluto di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà ed illogicità. Sostiene, in particolare, parte ricorrente che - la previsione, nel bando impugnato, di un voto minimo di laurea sarebbe contraria all’art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che stabilisce quale unico titolo richiesto per l’accesso ai profili di ottava qualifica professionale ai quali sarebbe assimilabile la posizione lavorativa per la quale il bando medesimo è stato indetto il diploma di laurea - tale ulteriore requisito di accesso alla procedura concorsuale non troverebbe giustificazione e valido fondamento nella particolarità del profilo professionale a cui si riferisce il concorso e costituirebbe un irragionevole e sproporzionato sbarramento all’accesso, attesa anche la mancata esternazione delle ragioni sottese alla concreta fissazione del voto minimo richiesto - l’introduzione di un voto minimo di laurea non costituirebbe, peraltro, un indice attendibile della preparazione del candidato, in quanto dipendente da un rilevante numero di variabili. Con distinto atto, un altro aspirante candidato, prima della scadenza del termine per impugnare il bando in epigrafe, proponeva atto di intervento adesivo autonomo, in quanto anch’esso privo del requisito di accesso contestato e, dunque, per l’effetto direttamente leso dal medesimo bando, deducendo a sostegno dell’azione il medesimo articolato motivo di censura. L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del contestato requisito di ammissione alla procedura in ragione delle peculiari funzioni afferenti la figura professionale dell’ richiamando a tal fine le disposizioni del relativo C.C.N.L. E.N.A.C.”, richiamando a tal fine le disposizioni del relativo C.C.N.L. per il personale dirigente E.N.A.comma 2002/2005. La stessa amministrazione evidenziava, altresì, l’infondatezza della argomentazioni volte a censurare la rigidità del sistema informatico di trasmissione delle domande, evidenziando come i ricorrenti abbiano avanzato relativa istanza nonostante il mancato possesso del voto minimo di laurea, avendo ivi indicato la diversa votazione conseguita nonché, in ogni caso la legittimità del sistema medesimo attesa la sua conformità a quanto stabilito all'art. 8, comma 1, del d.l. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2012, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” secondo cui le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente per via telematica”. La Sezione con ordinanza n. 3104/2018, accoglieva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente nonché dall’interveniente, ai fini della loro ammissione con riserva alla procedura concorsuale, considerato che la questione sollevata con riferimento al bando di concorso, nella parte in cui quest’ultimo limita l’ammissione alle prove in funzione del voto di laurea minimo 105/110 , non appare prima facie” destituita di fondamento con riferimento alle doglianze relative al carattere ingiustificato e penalizzante di uno sbarramento in entrata alquanto elevato vedi la sentenza di questo TAR n. 1493 del 28/01/2015 ”. I ricorrenti e l’interveniente in via autonoma, con successiva memoria, insistevano per l’accoglimento del gravame. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Il d.P.R. n. 487/1994, avente ad oggetto il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, all’articolo 2 rubricato Requisiti generali” , dispone testualmente al comma 6, che per l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea” e al precedente comma 2 che per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti”. Premessa la riferibilità del citato comma 6 al profilo professionale in questione Ingegnere Professionista” in ragione della sua assimilabilità alla qualifica funzionale ivi indicata l’ottava - circostanza in alcun modo contestata in punto di fatto dall’ente resistente - il Collegio è, quindi, chiamato a verificare, in via preliminare, se da quanto stabilito al comma 6 possa effettivamente trarsi il principio, invocato dalla ricorrente, di inammissibilità, in linea generale, della previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell’accesso alla partecipazione ad un concorso pubblico nonché, in caso affermativo, la riconducibilità alla deroga di cui al comma 2 della contestata disposizione del bando di concorso impugnato. Quanto alla prima questione, ritiene il Collegio che, indubbiamente, il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 2, nella parte in cui prevede che è richiesto il solo diploma di laurea”, non possa che essere interpretato se non nel senso che il possesso del titolo della laurea sia di per sé requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato e, che, pertanto, il comma 6 esprima effettivamente un principio di ordine generale in subiecta materia. Ciò posto, il Collegio è, inoltre, dell’avviso, anche in ragione del tenore testuale delle disposizioni richiamate, che - in generale - la previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell’accesso alla procedura concorsuale effettivamente finisca per interferire con detto principio, conformemente a quanto già affermato dalla giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui il possesso del titolo della laurea con un punteggio minimo è evidentemente diverso dal mero possesso del titolo della laurea e, proprio in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore” Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/2015 . Passando, quindi, a verificare se, in concreto, un siffatto requisito possa legittimamente essere previsto nel concorso per cui è causa in ragione della sua riconducibilità al citato comma 2, occorre premettere come la deroga ivi prevista, operando in relazione ad un principio di valenza generale, trovi - dunque - applicazione solo nei ristretti e circoscritti limiti nei quali è prevista, con la conseguenza che la particolarità” del profilo professionale di qualifica o di categoria debba essere necessariamente intesa ed interpretata in senso non ampliativo. Orbene, l’ENAC sostiene al riguardo che nella fattispecie sussisterebbe effettivamente ed in pieno la predetta particolarità, alla luce delle peculiari funzioni svolte dagli ingegnere professionisti. L’assunto non è condivisibile. Assume, innanzi tutto, rilievo in tal senso come manchi in seno al bando impugnato e negli atti ad esso presupposti ogni, seppur minimo, riferimento puntuale alla specificità delle funzioni che i vincitori della procedura saranno chiamati a svolgere a seguito della loro assunzione nel profilo professionale in questione. Ritiene, infatti, il Collegio che la discrezionalità dell’amministrazione di richiedere il conseguimento di un determinato punteggio di laurea ai fini dell’accesso ad una procedura concorsuale per l’assunzione in un profilo professionale quale quello di cui si discorre, pari o assimilabile all’ottava qualifica funzionale, incontri un limite nella necessità di giustificare la razionalità di uno sbarramento preselettivo di tale fatta, attraverso un’adeguata motivazione a supporto della disposta deroga al principio generale di cui al richiamato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, vigente in materia in tal senso, sempre questo Tribunale, Sezione I, n. 13180/2015 . A ciò si aggiunga come in atti la pretesa particolarità del profilo professionale sia stata dall’ENAC affermata in ragione - sostanzialmente - della mera specificità delle funzioni svolte dall’ente medesimo, riconducendo la peculiarità del profilo professionale per il quale il posto è messo a concorso” quello di Ingegnere Professionista” genericamente a l’importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professione da essi garantita all’ente a garanzia della correttezza del quotidiano operare” in tal senso, quanto si legge a pag. 79 del relativo C.C.N.L. per il personale dirigente E.N.A.comma 2002/2005, depositato in atti . Ritiene, infatti, il Collegio che una tale circostanza la prestazione di apporti specialistici a garanzia della correttezza del quotidiano operare dell’ente - conseguendo al rapporto di impiego con un ente, quale l’ENAC, deputato allo svolgimento di attività che tutte devono essere intese come di particolare rilievo - non possa di per sé giustificare la previsione di un ulteriore requisito di accesso alla relativa procedura selettiva, integrando essa – come visto – una deroga al principio generale, vigente in materia, sancito al citato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994, che non può dunque fondarsi sulla semplice volontà dell’ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso in senso conforme, T.A.R. Lazio, Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/201 - già citate - entrambe rese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze . E’, infatti, evidente che l’ENAC abbia inteso introdurre un illegittimo indice selettivo, correlato ad un predeterminato obiettivo di preparazione culturale degli aspiranti concorrenti, con il fine precipuo di escludere dalla partecipazione al concorso i soggetti che abbiano ottenuto risultati meno brillanti nel corso degli studi universitari, per di più adottando un parametro il voto di laurea che, a ben vedere, potrebbe non rappresentare un indice attendibile di preparazione del candidato, dipendendo esso da un rilevante numero di variabili tra gli altri, il tipo di laurea conseguito e presso quale Università . In conclusione, per i motivi fin qui esposti, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il bando relativo al concorso pubblico per cui è causa deve essere annullato nei soli limiti dell’interesse dedotto in giudizio, con conseguente ammissione in via definitiva dei ricorrenti e dell’interveniente alla procedura concorsuale per cui è causa. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il bando impugnato nei sensi di cui in motivazione, con conseguente ammissione in via definitiva dei ricorrenti e dell’interveniente alla procedura concorsuale per cui è causa. Condanna l’ENAC al pagamento, in favore dei ricorrenti e dell’interveniente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 duemilacinquecento/00 , oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, ove da costoro versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.