Il colpo di sonno fa andare fuori strada

Non può sfuggire alla revisione della patente di guida il conducente che si addormenta e provoca un incidente stradale. In questo caso sorgono infatti dubbi rilevanti sulla idoneità alla guida dell’autista che devono essere valutati attentamente ai sensi dell’art. 128 del codice della strada.

Lo ha chiarito il TAR Toscana, sez. II, con la sentenza n. 158/19, depositata il 1° febbraio. Colpo di sonno e revisione della patente. Un conducente è uscito di strada a causa di un colpo di sonno. Contro il conseguente provvedimento di revisione della patente di guida l’interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. Non è tanto il fatto dell’incidente in se che giustifica l’attivazione del provvedimento di revisione della patente, specifica la sentenza, quanto il colpo di sonno. Gli organi di polizia intervenuti sul luogo del sinistro hanno infatti riscontrato che il ricorrente anche dopo l’incidente versava in una condizione di torpore mentre uno dei soggetti coinvolti e un testimone hanno dichiarato che si era addormentato alla guida . In pratica queste circostanze sono suscettibili di ingenerare un ragionevole dubbio sull’idoneità del ricorrente alla guida da verificare adeguatamente ai sensi dell’art. 128 c.d.s Quindi nessun dubbio sulla necessità di sottoporre a controllo dell’idoneità alla guida l’autista che provoca un incidente a causa di un semplice colpo di sonno.

TAR Toscana, sez. II, sentenza 10 gennaio – 1 febbraio 2019, n. 158 Presidente Trizzino – Estensore Cacciari Fatto e diritto Premesso che - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Motorizzazione Civile di Grosseto, con provvedimento 27 dicembre 2017 prot. omissis ha disposto la revisione della patente di guida di categoria B nei confronti del sig. G.M D.F. - la decisione è motivata con la circostanza che egli ha cagionato un incidente il 16 aprile 2017, e causa dello stesso sarebbe un probabile colpo di sonno che lo avrebbe colto nel corso della guida - il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, lamentando difetto di motivazione poiché la ragione della disposta revisione si fonda su un sintetico richiamo all’incidente occorso e il mero accadimento di un sinistro non sarebbe elemento idoneo a far sorgere dubbi circa il possesso dei requisiti per la guida - il sinistro sarebbe stato cagionato per distrazione del ricorrente e, comunque, non ha determinato alcuna lesione, neppure lieve, alle persone coinvolte, mentre negli atti presupposti al provvedimento gravato non esisterebbe riferimento al probabile colpo di sonno come causa dell’incidente - inoltre la Commissione Medica Locale Roma 1, all’esito della visita medica sostenuta dal ricorrente, ne ha riconosciuto l’idoneità psicofisica alla guida - si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero intimato eccependo l’inammissibilità del ricorso per acquiescenza e replicando, nel merito, alle deduzioni del ricorrente Considerato, a prescindere dall’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, che - il provvedimento impugnato esplicita le ragioni della decisione assunta dall’Amministrazione, consistenti non nell’accadimento del sinistro ex se ma nel fatto che causa dello stesso è stato un probabile colpo di sonno - la probabilità di tale circostanza è confermata dal fatto che gli accertatori intervenuti nell’imminenza del sinistro hanno riscontrato che il ricorrente versava in una situazione di torpore, mentre uno dei soggetti coinvolti e un testimone hanno dichiarato che egli si era addormentato alla guida - il ricorrente, dopo l’incidente, appariva in stato soporoso e tanto è dedotto nel non contestato rapporto della Polizia Municipale di Orbetello 6 maggio 2017, prot. omissis - tali circostanze sono suscettibili di ingenerare un ragionevole dubbio sull’idoneità del ricorrente alla guida e, pertanto, il provvedimento contestato si palesa legittimamente assunto dall’Amministrazione Ritenuto pertanto di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 tremila/00 P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa nella misura di € 3.000,00 tremila/00 . Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.