L’Antitrust boccia Lyoness

L’AGCM sanziona di oltre tre milioni di euro – con divieto di diffusione o continuazione - il noto marketing sugli acquisti operante in Italia sin dal 2009. Contestata la piramidalità della struttura sociale e l’assenza di trasparenza nelle informazioni a vecchi e nuovi soci da reclutare.

Un fatturato di 53.098.231 euro, ben 1.368.750 consumatori/tesserati, 67.016 soci primari e 14.981 aziende convenzionate, a far data dall’ispezione. Una estesa rete di shopping community finita sotto la lenta d’ingrandimento dell’Authority - anche a seguito delle segnalazioni di alcuni promotori del c.d. sistema oggetto d’indagine - che ha verificato gli elementi sintomatici di una vendita c.d. piramidale, vietata dall’articolo 23, comma 1, lett. p , del codice del consumo. Cashback. Il sistema congeniato, per l’Authority, si regge su una struttura di vendita in cui l’incentivo economico primario si fonda sul reclutamento di nuovi consumatori/soci anziché sulla capacità di vendita dei prodotti di beni e servizi – c.d. cashback -. In particolare veniva riscontrata la prevalenza dei corrispettivi delle quote relate ai nuovi ingressi nella compagine di sistema sugli introiti derivanti dalla vendita commerciale di beni e servizi, la cui componente corrisponde a solo 1/6 dei ricavi generati dal sistema. Sono stati ritenuti verificati i cardini sostanziali dello schema illecito di vendita piramidale la promessa di un beneficio economico strettamente correlato all’ingresso di nuovi aderenti al sistema, costituenti introiti non corrispondenti ad attività economiche reali. I soci più anziani, dunque, potevano finanziariamente progredire – fino ad ottenere considerevoli guadagni - solo con l’ingresso di nuovi aderenti/consumatori che avrebbero a questi consentito l’estensione ulteriore della rete, il pagamento delle fees d’ingresso e nuovi introiti per la partecipazione ad eventi di formazione e di ulteriore reclutamento. In ogni caso, il solo volume d’affari corrispondente alla vendita di beni e servizi presso le aziende convenzionate – c.d. cashback, in misura percentuale sugli acquisti - non sarebbe stato in grado di consentire al consumatore/aderente di poter raggiungere i progressi economici e di posizione nel sistema paventati sin dal primo ingresso. L’Authority, nel corso dell’ispezione, ha anche verificato che la permanenza dell’aderente nel sistema ed il mantenimento dei livelli di carriera all’interno della piramide – mai passibili di uno stabilimento - risultava condizionato all’acquisto di nuove quote ed al versamento di altre somme, al fine di non pregiudicare la posizione acquisita, di fatto incrementando ancor più il peso della componente finanziaria nel sistema su quella di produzione e più propriamente commerciale. L’Authority contesta inoltre anche la cornice documentale di arredo del sistema. Ha accertato il deficit informativo ricavabile dai canali di comunicazione on-line in ordine ai tratti sostanziali di funzionamento del sistema ed, al contempo, l’evidente omissione di clausole e previsioni regolamentari funzionali a rendere effettivi i diritti di reclamo e di ricorso dei consumatori inseriti nel sistema, nei cui confronti, anche per via verbale a mezzo di moduli di risposta standardizzati, venivano sistematicamente realizzate pratiche dissuasive al recesso fino, in alcuni casi, ad integralmente negarlo. In altri casi, le regolazioni contrattuali prevedevano che in caso di recesso del professionista una parte sostanziale della quota d’accesso – 2.400 euro – fosse trattenuta a titolo di rimborso di spese amministrative. Dai numeri acquisiti, risulta che solo lo 0.04 dei Lyconer – 31 su 67.016 – ha svolto in Lyoness attività realmente profittevole dal punto di vista economico. Al TAR del Lazio l’eventuale impugnativa.