Cittadinanza a rischio con la condanna per guida alterata

L’autista straniero che rifiuta un normale controllo stradale per guida alterata dall’alcol o dalla droga rischia il rigetto della sua eventuale domanda di concessione della cittadinanza italiana. Anche se l’interessato risulta regolarmente residente da oltre 10 anni sul territorio nazionale e ben inserito socialmente.

Lo ha evidenziato il TAR Lazio, sez. I – ter , con la sentenza n. 110 del 4 gennaio 2019. Il caso. Un cittadino marocchino è incappato nei rigori del codice stradale per essersi rifiutato di effettuare accertamenti in materia di droga, ai sensi dell’art. 187, comma 8, cds. Contro il conseguente rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana l’interessato ha proposto ricorso al Collegio ma senza successo. Ai sensi dell’art. 9, legge n. 91/1992 la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica. Alla richiesta, specifica il Collegio, segue una valutazione ampiamente discrezionale finalizzata a verificare un complesso di circostanze atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. Guida alterata. L’interesse pubblico sotteso al rilascio di questa particolare capacità giuridica impone valutazioni complesse anche sotto il profilo indiziario. Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici il ricorrente risulta essere stato condannato per guida alterata dall’utilizzo di sostanza stupefacenti. Ovvero per il rifiuto di sottoporsi al test obbligatorio per chi circola sulle strade. A parere del Viminale questa condanna penale, anche se di lieve entità, evidenzia la mancata idoneità dell’interessato all’inserimento stabile nella comunità nazionale. Anche se il reato potrà risultare estinto infatti rimarrà il disvalore storico della condotta di un soggetto straniero che dopo un anno dal rilascio del permesso di soggiorno ad un controllo di polizia rifiuta gli accertamenti previsti per legge per il controllo della guida alterata.

TAR Lazio, sez. I ter , sentenza 18 dicembre 2018 – 4 gennaio 2019, numero 110 Presidente Panzironi – Estensore Verlengia Fatto Con ricorso, notificato il 28 maggio 2013 e depositato il successivo 26 giugno, il cittadino marocchino, sig. Halezine Mustapha, impugna il decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co. 1 lett. f l. numero 91/92, per avere lo stesso riportato una condanna penale per il reato di cui all'art. 187 comma 8 del Codice della Strada, che costituisce, ad avviso dell'Autorità amministrativa, indice di inaffidabilità dello straniero e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza. Avverso il suddetto diniego il ricorrente articola il seguente motivo di censura errata valutazione del presupposto di cui all'art. 9 della legge 91/92 per carenza di istruttoria, atteso che il ricorrente esercita una regolare attività lavorativa, ha tenuto una condotta irreprensibile dal punto di vista professionale ed è pienamente integrato nella comunità nazionale ed atteso che, ai sensi dell'art. 6 della legge 91/92, preclude l'acquisto della cittadinanza la condanna per reati diversi da quello in questione, che è un reato contravvenzionale di lieve entità. Il 4 luglio 2013 si è costituito il Ministero dell'Interno con atto di rito. Con ordinanza numero 3234/2013 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare. Il 14 aprile 2015 il Ministero ha depositato una relazione con cui resiste nel merito delle censure. Il 2 novembre 2018 il ricorrente deposita memoria difensiva e di costituzione di nuovo difensore con cui insiste nel censurare l'erroneità del presupposto del diniego gravato, argomentando in ordine alla infrazione del codice della strada per cui ha riportato una condanna di cui contesta la fondatezza ed il valore indiziante, e l'idoneità di detta infrazione a fondare il suo grado di integrazione. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto Il ricorso è infondato. Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f della legge numero 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, numero 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 numero 4447/2018 . Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, numero 5913 numero 52 del 10 gennaio 2011 Tar Lazio, sez. II quater, numero 3547 del 18 aprile 2012 e più di recente v. Consiglio di Stato sez. III numero 4446 del 23 luglio 2018 . L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante Tar Lazio, sez. II quater, numero 5565 del 4 giugno 2013 , atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri cfr. sul principio, ex multis, Cons. St. numero 798 del 1999 . Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, numero 5913 Tar Lazio II quater numero 5665 del 19 giugno 2012 . Nel caso di specie il ricorrente risulta avere a suo carico una condanna per il reato di cui all'art. 187 comma 8 del Codice della Strada perché colto alla guida in stato di alterazione psico-fisica, lo stesso rifiutava di sottoporsi all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4. Dalla sentenza del Gip si evince che allo stesso la pena base di tre mesi di arresto e 1.500,00 euro di ammenda sono state ridotte per la scelta del rito e convertita la pena detentiva in pena pecuniaria. Espone che si tratta di un unico isolato episodio che giudica di lieve entità a fronte di un percorso di integrazione caratterizzato da un corretto iter sociale e lavorativo. Sulla base della condotta contravvenzionale tenuta nel 2008 di cui alla sentenza di condanna, il Ministero, con valutazione insindacabile in questa sede, poiché non affetta da manifesta illogicità o travisamento, ha ritenuto che il richiedente non presentasse una piena idoneità all'inserimento stabile nella comunità italiana. La irreprensibile condotta successiva non è circostanza idonea a far venire meno la complessiva valutazione ed il giudizio formulato dall'amministrazione, atteso che lo svolgimento di una attività lavorativa regolare o il coinvolgimento in attività sociali non elide il valore indiziario di una condotta che, con valutazione non sindacabile in questa sede, poiché non affetta da manifesta illogicità, l'Amministrazione pone a base di un giudizio prognostico non positivo sugli esiti dell'inserimento stabile del richiedente nella collettività nazionale. A fronte di una condotta non irreprensibile, non è sindacabile per illogicità o travisamento non avere dato prevalenza alla regolarità della condotta nei dieci anni precedenti. Appare, di contro, certamente significativo che il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno, avendo presentato domanda di concessione della cittadinanza nel 2007, venga colto nel 2008 alla guida di un auto in stato di alterazione, determinata dal possibile utilizzo di sostanze stupefacenti, senza preoccuparsi delle conseguenze. Sottraendosi ai legittimi controlli clinici non invasivi a cui è stato invitato, ha precluso un accertamento definitivo in ordine alla sua presunta innocenza di cui oggi non può certo avvalersi. Né il Collegio può condividere l'opinione di parte ricorrente in ordine alla lievità della condotta, trattandosi pur sempre di un reato, anche se contravvenzionale, idoneo a mettere in pericolo l'altrui incolumità e che pertanto rivela scarsa aderenza ai valori della comunità cfr. Tar Lazio II quater 15/04/2015 numero 5554/2015 e, nella fattispecie, ancor minore interesse per la concessione dello status civitatis. La richiesta di estinzione del reato non può incidere sulla validità del motivo posto a base del diniego dal momento che, anche qualora fosse stata concessa, essa conseguirebbe al mero accertamento della mancata commissione di altri reati della stessa indole nel termine di due anni, con effetti limitati alla concessione di eventuali benefici penali, senza arrivare per questo ad elidere il disvalore della condotta che qui rileva come fatto storico, sempre valutabile nel giudizio circa la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri. Non pertinente è poi il riferimento alle condanne ostative di cui all'art. 6 della legge 91/92 e la censura con cui si lamenta che la condanna riportata dal ricorrente non rientra tra quelle, in quanto la previsione invocata si applica alla diversa ipotesi dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge 91/92 e non della concessione del titolo per naturalizzazione. Ciò osservato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 mille/00 oltre accessori di legge a favore dell'Amministrazione intimata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.