Codice stradale: aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dal nuovo anno è scattato l’aumento biennale degli importi delle sanzioni previste dal codice della strada. Il decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2018 fissa i nuovi limiti aggiornandoli di 2,2 punti percentuali, indicando il 1° gennaio 2019 come data di entrata in vigore, mentre la circolare del 31 dicembre contiene le relative istruzioni operative.

Incremento biennale. Dal 1° gennaio 2019 sono entrati in vigore gli importi delle sanzioni previste dal codice della strada, ricalcolati in virtù dell’aumento biennale secondo il dettato dell’articolo 195, comma 3, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere aggiornata, ogni due anni, in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti e che, per lo scatto del 2019, è stata individuata in 2,2 punti percentuali. Provvedimenti. Prendendo come riferimento tale indice, il Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, nonché delle infrastrutture e dei trasporti, ha fissato, con decreto del 27 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. numero 301 del 29 dicembre 2018, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285 e successive modificazioni e integrazioni, applicabili a decorrere dal 2019. Con successiva circolare del 31 dicembre 2018 prot. numero 300/A/9857/18/101/3/3/14, che peraltro acclude il decreto interministeriale come allegato , il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha diffuso tale decreto a tutti gli organi interessati, meglio esplicandone il contenuto e fornendo alcune indicazioni operative. Entrata in vigore. Come indicato dall’articolo 3 del decreto interministeriale del 27 dicembre 2018, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie trovano vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019. Violazioni non ricomprese nell’aggiornamento biennale. Nella circolare del 31 dicembre si precisa che il decreto interministeriale ha ricompreso nell’adeguamento biennale anche le sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state oggetto del precedente aggiornamento, in quanto a quella data 20 dicembre 2016 non risultava ancora decorso un biennio. Eccezioni. Vengono indicate le violazioni stradali non sono soggette all’adeguamento biennale in questione - quelle introdotte dagli articolo 21-sexies, 23-bis e 29-bis del decreto c.d. sicurezza decreto legge 4 ottobre 2018, numero 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, numero 132 , essendo in vigore soltanto da poche settimane a articolo 7, comma 15-bis, b articolo 93, commi 7-bis e 7-ter, c articolo 132, comma 5, d articolo 213, commi 5 e 8, e articolo 214, commi 1 e 8, - la violazione di cui all’articolo 12, comma 1-bis, d.lgs. numero 136/2016 sul distacco dei lavoratori e impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio, oblabile secondo il codice stradale, ma rispetto alla quale l’aggiornamento biennale non risulta espressamente previsto. Arrotondamento all’unità di euro. La Circolare dà atto dei criteri di calcolo adottati per l’adeguamento degli importi richiamando la regola fissata all’articolo 195, comma 3-bis, c.d.s Pertanto opera l’arrotondamento ad unità di euro - per eccesso qualora la frazione decimale sia pari o superiore a euro 0,50, - per difetto qualora la frazione decimale sia inferiore a euro 0,50. Arrotondamento al centesimo di euro. La predetta regola dell’arrotondamento all’unità di euro è applicata alle sanzioni edittali, ma non agli importi che costituiscono il risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal codice della strada, quali, ad esempio - le somme da iscrivere a ruolo, - le somme richieste a titolo di cauzione, - la sanzione di cui all’articolo 193, comma 3, c.d.s. mancanza di copertura assicurativa quando ricorrono le ipotesi ivi espressamente elencate , - gli importi ridotti del 30 percento rispetto al minimo edittale qualora la sanzione sia corrisposta entro 5 giorni. Più in particolare, qualora tali somme presentino dei valori decimali, dovranno essere arrotondate in conformità della regola generale al centesimo di euro. Nota sintetica. Nella finalità di favorire l’immediata applicazione dei nuovi limiti, alla Circolare è acclusa una tabella come ulteriore allegato che, articolo per articolo, indica gli importi soggetti all’aggiornamento. A titolo meramente esemplificativo - divieto di sosta, da 41 a 42 euro - conducente o passeggero senza cinture di sicurezza, da 81 a 83 euro - guida usando lo smartphone senza auricolare o senza viva voce, da 161 a 165 euro - passaggio con il semaforo rosso, mancata precedenza o mancato rispetto dello stop in orario diurno, da 163 a 167 euro - omessa revisione periodica, da 169 a 173 euro - mancanza di copertura assicurativa da 849 a 868 euro - guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l, da 532 a 544 euro.

Ministero_Interno_Circ_31_dicembre_2018