La direttiva del Ministero della Giustizia sul whistleblowing

In attuazione dell’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero della Giustizia ha firmato la Direttiva 19 dicembre 2018 sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato la Direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 19 dicembre 2018 sulla tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti o irregolarità nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 54- bis d.lgs. 165/2001 c.d. whistleblowing . Whistleblowing. Il termine whistleblower letteralmente colui che soffia il fischietto” indica quel soggetto che denuncia all’autorità competente attività illecite commesse all’interno del proprio ambiente di lavoro. Le segnalazioni provenienti da tali soggetti costituiscono un importante strumento di contrasto del fenomeno corruttivo dando vita ad un prezioso sistema di controllo diffuso che garantisce un meccanismo di protezione interno all’amministrazione pubblica . Per garantirne il funzionamento è però importante tutelare il segnalante da possibili ritorsioni vessazioni. Il legislatore è dunque intervenuto con l’art. 54- bis d.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 51, l. n. 190/2012 e modificato dall'art. 31, comma 1, d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014, come oggi vigente a seguito delle modifiche sostanziali apportate dall'art. 1, comma 1, l. n. 179/2017. In tale contesto, viene ampliata in maniera significativa la tutela del segnalante che non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione . La norma prevede la nullità degli atti ritorsivi illegittimamente adottati e pone a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Sussistono poi garanzie a tutela dell'anonimato del denunciante, di cui è presupposto la veridicità della denuncia.