I mezzi con targa straniera ora sono sorvegliati speciali. Dal 4 dicembre scorso infatti per i soggetti residenti in Italia da oltre 60 giorni è vietato circolare con un veicolo immatricolato all’estero. E questa regola si applica non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche che abbiano stabilito una propria sede in Italia.
Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con la circolare numero 33292 del 20 dicembre 2018. Decreto sicurezza. Con il d.l. numero 113/2018, convertito nella legge 1° dicembre 2018, numero 132, sono state inasprite le misure sanzionatorie per chi circola con un veicolo munito di targa straniera sul territorio nazionale. Sono esclusi dal divieto generale i veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia in virtù di un contratto di leasing o di noleggio stipulato all’estero con una società che non ha sede in Italia. E anche i veicoli intestati ad una impresa estera, senza sedi in Italia, assegnati in comodato ad un soggetto residente in Italia per motivi di lavoro o collaborazione. Per evitare le pesanti sanzioni individuate dalla riforma degli articolo 93 e 132 c.d.s. sono percorribili solo due strade. Una nuova immatricolazione italiana del veicolo. Oppure la conduzione all’estero del mezzo con riconsegna delle targhe. Il ministero specifica quindi tutte le condizioni per perfezionare queste ipotesi. Per una immatricolazione italiana andrà verificata bene la storia del veicolo e la sua regolarità tecnica e funzionale. Mentre per portare il veicolo all’estero senza incorrere in sanzioni sarà necessario richiedere un foglio di via ad hoc con targa provvisoria e consegna della targa estera e dei documenti di circolazione. Ma se il mezzo non è in regola con gli obblighi di revisione periodica potrà essere trasportato fuori dall’Italia solo con un veicolo idoneo.
Ministero_Trasporti_Circolare_33292_del_20_12_2018