Abusi edilizi: con Google Earth scatta la sanzione

Le fotografie georeferenziate scattate da Google costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili in sede penale. Utili anche in sede amministrativa per annullare una concessione edilizia rilasciata per un'opera modificata dopo la presentazione della domanda di sanatoria.

Lo ha chiarito il TAR Calabria, sez. II, con la sentenza n. 1604/18, depositata il 25 settembre. Google smaschera l’abuso edilizio. Un cittadino ha proposto ricorso contro l’ordinanza di annullamento della concessione edilizia in sanatoria e del conseguente provvedimento di demolizione delle opere abusive. Agli atti risulta infatti che l’interessato ha presentato al Sindaco una domanda di condono, ai sensi della l. n. 47/1985, nel lontano 1987. Successivamente il comune di Catanzaro, nel 2008, ha rilasciato la concessione edilizia che è poi stata annullata a seguito di accertamenti conseguenti ad una denuncia penale presentata da un vicino. Contro questo annullamento ed i successivi provvedimenti di demolizione e cassazione dell’attività commerciale svolta nel manufatto abusivo l’interessato ha proposto doglianze, ma senza successo. Presupposto indispensabile per accedere al condono edilizio è l’esecuzione dei lavori entro la data del 1° ottobre 1983. Il funzionario comunale ha invece accertato anche con l’aiuto delle immagini presenti sul programma Google Earth che l’immobile è stato ingrandito di recente. Sicuramente dopo il 2001 e addirittura dopo la presentazione della domanda di condono. Le aerofotografie acquisite con il famoso programma californiano, a parere del Collegio, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale . Dunque se una concessione edilizia in sanatoria è stata ottenuta in base ad una falsa rappresentazione della realtà materiale è consentito alla pubblica amministrazione esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa .

TAR Calabria, sez. II, sentenza 25 settembre 2018, numero 1604 Presidente/Estensore Durante Fatto Con ricorso iscritto al numero 1377/2012 R.G., integrato da motivi aggiunti, A. ed A. C. impugnano a il provvedimento numero 90422/12 impugnato con ricorso principale , con il quale, relativamente ad un immobile sito in Catanzaro, in vicolo V. G. numero [], sono stati annullati la concessione edilizia in sanatoria numero 94087/2008 ed il relativo certificato di agibilità b l’ordinanza numero 44 del 12.12.2012 impugnata con motivi aggiunti di divieto di prosecuzione dell’attività commerciale svolta nel predetto immobile. In particolare, deducono - eccesso di potere per sviamento, avendo agito la P.A. non nel perseguimento di un interesse pubblico, quanto piuttosto per assecondare l’interesse di un privato cittadino, contestualmente dipendente comunale, ricoprendo quest’ultimo la funzione di vigile urbano - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, violazione del principio di imparzialità ed eguaglianza dei cittadini - violazione di legge in relazione all’art. 35 L. 47/85, violazione dell’affidamento della ditta istante C. A. e dei terzi aventi causa da quest’ultimo, quali C. A. e la banca mutuataria - assenza di un interesse pubblico preminente all’annullamento. Violazione di legge in relazione all. 21 nonies L.241/90 - violazione della L. 241/90 sotto diversi profili. Resiste il Comune di Catanzaro. Con ordinanza numero 92/2013, il Tribunale ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a., a cura della Regione Calabria, diretta ad accertare con precisione la data di costruzione dell’immobile in questione. L’Ing. D., in qualità di funzionario delegato, nella relazione depositata in atti, ha attestato che l’opera assentita con la concessione edilizia in sanatoria annullata è stata realizzata successivamente alla presentazione della domanda di sanatoria stessa, e comunque successivamente all’anno 2001. Con ricorso iscritto al numero 388/2014 R.G., il solo C. A. impugna l’ordinanza dirigenziale numero 57 del 2013, con la quale il Comune di Catanzaro, a seguito dell’annullamento della concessione edilizia in sanatoria, gli ha intimato la demolizione, entro 90 giorni, del fabbricato di sua proprietà, destinato ad attività commerciale, ubicato in vicolo V. G. numero []. Deduce che l’impugnata ordinanza di demolizione sarebbe inficiata, in via derivata, dai medesimi vizi da cui sarebbe affetta l’ordinanza dirigenziale numero 90422 del 2012, di annullamento della concessione edilizia in sanatoria, impugnata con separato ricorso numero 1377/2012 R.G. All’udienza del 25 settembre 2018, le due cause sono state trattenute in decisione. Diritto I due ricorsi sono connessi e devono essere riuniti. Risulta in atti che, nel 1987, C. A. ha presentato al Comune di Catanzaro un’istanza di condono ai sensi della L. 47/85, al fine di sanare l’immobile realizzato abusivamente alla via omissis , identificato catastalmente al fl. [ ], part. [ ], sub. [ ]. Al riguardo, il Comune ha dapprima rilasciato la concessione edilizia in sanatoria in data 27.10.2008 numero 94087, che poi ha però annullato in autotutela, con ordinanza dirigenziale 28.11.2012. numero 90422, a seguito di accertamenti successivi, effettuati a seguito di denuncia presentata da Furriolo Salvatore. Quindi, con ordinanza numero 44 del 12.12.2012, impugnata con motivi aggiunti, è stato fatto divieto a C. A. che nel frattempo ha acquistato l’immobile oggetto di causa di proseguire l’attività commerciale svolta nello stesso immobile, in quanto privo di titolo edilizio. Poiché quest’ultimo atto è stato impugnato per vizi derivati dall’illegittimità dell’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria e del certificato di agibilità, ai fini della valutazione del merito del complessivo gravame, è preminente la trattazione sulla legittimità dell’ordinanza numero 90422/2012 di annullamento della concessione edilizia in sanatoria , poiché la legittimità, o meno, di quest’ultima comporta la legittimità, o meno, dell’ordinanza numero 44/2012. A tal proposito, va osservato che la domanda di condono presentata da C. A., per poter essere accolta, deve avere ad oggetto un’opera ultimata, sia pure abusivamente, entro la data del 1° ottobre 1983, come prescritto dall’art. 31 della L. 47/1985, con la precisazione che si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”. Dunque, il presupposto indispensabile per potersi avvalere dei benefici della legge suddetta è ravvisabile nell’ultimazione dei lavori di costruzione entro la data del 1° ottobre 1983. Detta circostanza è stata però confutata, con argomentazioni condivisibili, dal verificatore ing. A. D., il quale ha attestato che l’opera è stata realizzata addirittura dopo la presentazione della domanda di sanatoria e comunque successivamente all’anno 2001 e che l’immobile, a quell’epoca, era di dimensione differente rispetto allo stato rappresentato in progetto. Questo, sulla scorta delle aerofotogrammetrie acquisite presso l’Amministrazione e delle immagini presenti sul programma Google Earth, i cui fotogrammi costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale cfr. Cass. penumero , Sez. III, 15 settembre 2017 numero 48178 . Per altro, a fronte di ciò, parte ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione contraria, almeno in ordine alle effettive dimensioni dell’immobile ed all’epoca del suo completamento, lamentando soltanto l’inattendibilità della verificazione suddetta quando invece incombe sul ricorrente, che agisce e afferma, la prova documentata dell'anteriorità, rispetto alla data finale prevista dalla legge sul condono edilizio, dell'ultimazione dei lavori abusivi. In mancanza di tale prova, la tesi dell’amministrazione sorregge adeguatamente la legittimità del diniego di condono impugnato cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 20 novembre 2012 numero 4638 . Opera, quindi, nella fattispecie, il pacifico principio secondo cui, allorquando una concessione edilizia in sanatoria sia stata ottenuta in base ad una falsa, o comunque erronea, rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla P.A. esercitare il proprio potere di autotutela, ritirando l’atto, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2013 numero 39 . Donde, l’annullamento anche del certificato di agibilità, che non può essere rilasciato per fabbricati abusivi e non condonati cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 marzo 2018 numero 1458 . La definizione sfavorevole del ricorso principale numero 1377/2012 determina, infine, anche il rigetto del ricorso numero 1388/2014. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del processo in favore del Comune di Catanzaro, liquidato in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori ed al pagamento del compenso del verificatore, liquidato in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa