Linee guida AGCOM per il recesso dai contratti di telefonia, internet e pay tv

L’Autorità Garante nelle Comunicazioni, con delibera n. 487 del 16 ottobre 2018, ha emanato nuove linee guida relative alle spese addebitabili in caso di recessi e/o passaggi ad altro operatore nei servizi di telefonia, internet e pay tv.

Il contenuto delle linee guida. Con la delibera n. 487 dello scorso 16 ottobre, l’Autorità Garante nelle Comunicazioni ha adottato le linee guida per la determinazione delle spese di recesso e di trasferimento dell’utenza ad altro operatore per quanto riguarda la telefonia, i servizi internet o quelli di pay tv. In particolare, l’Autorità aggiunge, alla possibilità indicata nel decreto Bersani di cessare il contratto o trasferirlo con preavviso massimo di 30 giorni, che tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, con modalità semplici e facilmente comprensibili da parte dell’utente. Le spese da addebitare, si legge dalle linee guida, sono esclusivamente quelle giustificate dai costi dell’operatore, con la novità che essere devono essere commisurate al valore contrattuale. Ciò vuol dire che gli addebiti possono riguardare sia le spese di recesso, commisurate appunto al valore del contratto ovvero ai costi sostenuti per dimettere la linea o trasferire il servizio ad altro operatore, sia la restituzione degli sconti su servizi e prodotti, goduti dal cliente fino a quel momento, sia, infine, il pagamento delle rate residue relative ai servizi e prodotti offerti congiuntamente. L’importo delle suddette spese deve essere comunicato oltre che al consumatore al momento della pubblicazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, anche al Garante esplicitando la composizione di ciascuna voce e la relativa giustificazione economica. Infine, per quanto riguarda il credito residuo, le linee guida prevedono che deve esserne garantita la sopravvivenza anche in caso di eventuale scioglimento del contratto, ovvero tale credito deve essere trasferito in caso di passaggio al altro operatore. Queste disposizioni si applicano a tutti i casi di recesso esercitato dopo il 2 novembre 2018, con la previsione, però, che gli operatori possono adeguarsi ad esse fino a tutto il 2018.

AGCOM_Delibera_487_DEL_16_ottobre_2018