Il Garante sulla carta d’identità elettronica: i termini “padre” e “madre” violano la privacy

Il Garante Privacy si è espresso sulla richiesta di parere del Ministero dell’Interno circa la modifica del decreto dello stesso Ministero del 23 dicembre 2015 relativo alle modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica. La modifica prevede, per quanto riguarda i soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d’anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore di minori di età, la sostituzione della parola genitori” con le parole padre” e madre”.

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto oggetto del parere, il Ministero, facendo leva sulla disciplina degli atti di nascita di cui agli artt. 17, 30, 33, e 24 d.P.R. n. 396/2000 e dei relativi registri, precisa che la modifica porta ad un adeguamento dei dati anagrafici riportati sulla carta di identità alle specifiche disposizioni dello stato civile sopra richiamate, nell’ambito di un necessario contesto di armonizzazione dei profili anagrafici dei soggetti richiedenti . Le criticità individuate dal Garante Privacy. Con il provvedimento n. 476 del 31 ottobre 2018, il Garante ha evidenziato le criticità che potrebbero essere generate dalla modifica proposta dal Ministero. Ed infatti, sotto il profilo della protezione dei dati personali, considerato che la situazione giuridica soggettiva che rileva è la titolarità della responsabilità genitoriale o della potestà tutoria, si evidenzia che la modifica in esame è suscettibile di introdurre, ex novo , profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta di identità, per un soggetto minore, è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili alla specificazione terminologica padre” o madre” . Il parere di riferisce in particolare alle ipotesi in cui la responsabilità genitoriale e la relativa trascrizione nei registri di stato civile faccia seguito ad una pronuncia giurisdizionale oppure sia effettuata direttamente dal Sindaco nei casi di adozione in casi particolari ex art. 44 l. n. 184/1983, di trascrizione di atti di nascita formati all’estero, di riconoscimento in Italia di provvedimento di adozione pronunciato all’estero e di rettificazione di attribuzione di sesso ex l. n. 164/1982. L’effetto potrebbe essere quello di impedire l’esercizio del diritto del genitore oppure di subordinarlo ad una dichiarazione non corrispondente al vero o alla comunicazione di dati inesatti o di informazioni non necessarie di carattere estremamente personale, arrivando in alcuni casi a escludere la possibilità di rilasciare il documento a fronte di dichiarazioni che non rispecchiano la veridicità della situazione di fatto derivante dalla particolare composizione del nucleo familiare . Per questi motivi il Garante chiede che le norme che disciplinano il rilascio della carta di identità elettronica siano idonee ad assicurare l’esattezza dei dati verificati dall’ufficiale di stato civile nei relativi registri .

Garante_Privacy_Parere_31_ottobre_2018