Prima di ordinare lo sfalcio serve l’avviso del comune

Non è corretto ordinare formalmente ad un utente di provvedere allo sfalcio della vegetazione presente nel suo giardino senza prima avergli comunicato l’avvio del procedimento. Anche perché il comune nell’immediatezza del necessario sopralluogo può facilmente adottare accorgimenti utili a limitare il rischio per le persone e la circolazione dei veicoli.

Lo ha evidenziato il Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1018 del 30 ottobre 2018. La vicenda processuale. La polizia locale della ridente cittadina di Bassano del Grappa ha verificato una eccessiva vegetazione in un giardino e per questo il sindaco ha ordinato al proprietario di procedere al taglio e alla potatura della vegetazione nel fondo di sua proprietà che si affaccia sulla sede stradale. Contro questa disposizione l’interessato ha proposto con successo ricorso al collegio evidenziando che prima dell’intimazione categorica avrebbe dovuto essergli notificato un avvio formale del procedimento. In effetti anche se l’art. 7 l. n. 241/1990 prevede la possibilità di omettere questa incombenza formale, in caso di particolare urgenza, nel caso sottoposto all’esame del collegio non è ravvisabile questa necessità. Ovvero il comune non ha specificato i motivi di straordinarie urgenza. Il provvedimento è infatti particolarmente generico, specifica la sentenza. Inoltre il comune, nelle more del rapido espletamento del contraddittorio procedimentale, potrebbe adottare opportuni accorgimenti per esempio, recintare l’area interessata, apporre cartelli e segnalazioni di pericolo, ecc , così da scongiurare rischi per persone e cose”. In buona sostanza il comune prima di intimare lo sfalcio di un giardino deve avvertire l’interessato e concordare con lui il ripristino dell’area. Diversamente se agisce in modalità troppo affrettata il rischio per l’amministrazione locale è di ritrovarsi pure a pagare le spese del ricorso.

TAR Veneto, sez. I, sentenza 17 – 30 ottobre 2018, n. 1018 Presidente Nicolosi – Estensore De Berardinis Visti il ricorso ed i relativi allegati Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente Vista l’ordinanza n. 149/2018 del 19 aprile 2018, con cui è stata accolta l’istanza cautelare Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Bassano del Grappa Visti tutti gli atti della causa Nominato relatore nell’udienza pubblica del 17 ottobre 2018 il dott. Pietro De Berardinis Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale Visto l’articolo 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 c.p.a. Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe il sig. Giovanni Sponza ha impugnato l’ordinanza del Comune di Bassano del Grappa n. 24 del 17 gennaio 2018, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione Considerato che con tale ordinanza, emessa dal dirigente dell’Area n. 4, il Comune ha ingiunto al sig. Sponza il taglio di vegetazione radicata nel fondo di sua proprietà che si protenderebbe sulla pubblica via, la potatura delle siepi che invaderebbero la strada e la rimozione di quanto già caduto sulla sede stradale Considerato che il ricorrente, premesso che nel terreno di sua proprietà sono presenti alberi secolari e di pregio, deduce a supporto del gravame i seguenti motivi 1 incompetenza, perché il provvedimento impugnato avrebbe natura di ordinanza volta a rimuovere pericoli per l’incolumità pubblica e, perciò, sarebbe di competenza del Sindaco ex articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. 2 violazione dell’articolo 7 della l. n. 241/1990, per avere la P.A. omesso la comunicazione di avvio del procedimento sfociato nel provvedimento impugnato 3 eccesso di potere ai sensi dell’articolo 21-octies, comma 1, della l. n. 241/1990, in quanto l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa in spregio ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza ex articolo 1 della l. n. 241/1990, nonché sarebbe inficiata da una motivazione generica e carente, anche per quanto riguarda l’urgenza della sua adozione. Inoltre, non darebbe conto del parere del Corpo Forestale dello Stato Considerato che l’istanza cautelare è stata accolta da questo Tribunale con ordinanza n. 149/2018 del 19 aprile 2018, attesa la sussistenza del periculum in mora Considerato che, in vista dell’udienza di merito, si è costituito in giudizio il Comune di Bassano del Grappa, depositando memoria con cui ha eccepito in rito, il difetto di giurisdizione dell’adito G.A., nonché l’inammissibilità del ricorso perché l’ordinanza impugnata sarebbe atto endoprocedimentale e, comunque, non sarebbe l’atto conclusivo del procedimento nel merito, l’infondatezza dei motivi di impugnazione Considerato che all’udienza pubblica del 17 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione Ritenuto, in via preliminare, di dover respingere le eccezioni di rito formulate dalla difesa comunale in quanto prive di fondamento, per le seguenti ragioni a relativamente all’eccezione di difetto di giurisdizione, la difesa comunale basa tale eccezione sulla circostanza che l’ordinanza impugnata trova fondamento nel regolamento di Polizia Urbana, il cui articolo 30 richiama, a propria volta, l’articolo 17 della l. n. 689/1981 ai fini dell’individuazione dell’organo deputato all’adozione della sanzione amministrativa. L’ordinanza richiama, altresì, gli artt. 29 e 211 del d.lgs. n. 285/1992 Codice della strada , il cui articolo 205 prevede la possibilità dell’opposizione ex articolo 22 della l. n. 689/1981 opposizione che, com’è noto, in base all’articolo 22 cit. va proposta dinanzi al G.O. - la tesi del Comune non è condivisibile, poiché l’irrogazione della sanzione amministrativa ex l. n. 689/1981 è un atto distinto ed eventuale rispetto all’ordinanza impugnata, legato all’inadempimento di quest’ultima e che, perciò, interviene, se ne ricorrono i presupposti, in un momento successivo ma ciò non toglie che la predetta ordinanza resti un provvedimento amministrativo, assoggettato – come tale – alla giurisdizione generale di legittimità del G.A. - donde la palese infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione b quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché l’ordinanza impugnata sarebbe un mero atto endoprocedimentale, la difesa comunale asserisce che il vero atto conclusivo del procedimento sarebbe l’atto sanzionatorio definitivo, che disponga l’applicazione delle sanzioni amministrative e l’obbligo della rimessa in pristino, come previsto dagli artt. 11, quarto comma, e 30 del regolamento di Polizia Urbana. L’ordinanza impugnata, quale semplice invito o diffida, sarebbe atto interlocutorio e privo di autonoma portata lesiva - anche tale assunto non può essere condiviso, essendo confutato dalla mera lettura del provvedimento impugnato, il quale non si limita per nulla ad un semplice invito o diffida, ma ordina” al sig. Sponza di eseguire una serie di attività taglio di vegetazione, potatura di siepi, rimozione di alberi, ramaglie e terriccio presenti sulla strada . È evidente, perciò, che si tratta di un atto direttamente lesivo degli interessi del ricorrente e, quindi, da costui immediatamente impugnabile - del resto, la medesima ordinanza gravata reca in calce l’indicazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della l. n. 241/1990, dell’autorità dinanzi a cui è possibile ricorrere e del termine per proporre ricorso ciò dimostra che la stessa Amministrazione comunale ha configurato l’ordinanza in questione come provvedimento direttamente lesivo ed autonomamente impugnabile Ritenuta, nel merito, la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata ex articolo 74 c.p.a., attesa la fondatezza del ricorso per le ragioni di seguito riportate Considerato, infatti, che - è anzitutto infondato e da respingere il primo motivo di ricorso, poiché il provvedimento impugnato non ha natura di ordinanza contingibile e urgente, non richiamando esso nelle proprie premesse né l’articolo 50, né l’articolo 54 del T.U.E.L., ma il regolamento di Polizia Urbana del Comune si tratta, perciò, di un atto gestionale, che rientra nelle competenze dirigenziali ai sensi dell’articolo 107 T.U.E.L. cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4778 - risulta, invece, fondato e da accogliere il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale il sig. Sponza lamenta che non gli è stato comunicato l’avvio del procedimento, così impedendogli di presentare il proprio apporto partecipativo - nel caso di specie è pacifico e incontestato tra le parti che il provvedimento impugnato non è stato preceduto dall’avviso ex articolo 7 della l. n. 241/1990 - al riguardo la difesa comunale obietta che, com’è ben noto, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa qualora vi siano particolari esigenze di celerità procedimentale. Tuttavia, in contraddizione con tale argomento, afferma, poi, che l’interessato avrebbe comunque la possibilità di presentare memorie e documenti nel procedimento attivato con l’ordinanza impugnata ciò sul presupposto – di cui si è poc’anzi dimostrata l’erroneità – che questa costituisca un mero atto endoprocedimentale - inoltre, la P.A., nell’ipotesi in cui si determini nel senso del mancato ricorso alle prescritte garanzie partecipative, ha l’onere di specificare le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento” che giustificano l’omissione di dette garanzie, ex articolo 7, comma 1, cit. v. T.A.R. Liguria, Sez. II, 17 maggio 2010, n. 2677 . È, invece, illegittima l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento motivata da esigenze di celerità del procedimento indicate genericamente v. T.A.R. Valle d’Aosta, 16 gennaio 2002, n. 5 - nel caso di specie non solo il provvedimento impugnato reca un riferimento alla urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati” che è generico e, pertanto, insufficiente ai fini dell’omissione della comunicazione ex articolo 7 cit., ma tale motivazione appare, altresì, pretestuosa. Il Comune, infatti, nelle more del rapido espletamento del contraddittorio procedimentale, potrebbe adottare opportuni accorgimenti ad es. recintare l’area interessata, apporre cartelli e segnalazioni di pericolo, ecc. , così da scongiurare rischi per persone e cose - donde, in definitiva, la fondatezza della suesposta censura - alla stregua di quanto ora illustrato, risulta fondato e da accogliere, altresì, il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui reca la censura di difetto di motivazione, per avere l’ordinanza impugnata addotto una motivazione carente in ordine all’urgenza della sua adozione Ritenuto, pertanto, per tutto ciò che si è detto, che il ricorso sia fondato e da accogliere, in virtù della fondatezza del secondo e del terzo motivo quest’ultimo, nei termini ora esposti Ritenuto, per conseguenza, di dover annullare l’ordinanza impugnata Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese secondo il principio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Sezione Prima I^ , così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale con esso impugnata. Condanna il Comune di Bassano del Grappa al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 1.000,00 mille/00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.