Esposto alla P.A. per sollecitare un’ispezione: il nome del denunciante rimane segreto

La denuncia o l’esposto presentata alla P.A., da cui trae origine un’indagine ispettiva nei confronti di un soggetto, non può essere oggetto di accesso agli atti , dato che non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato .

Con riferimento alla questione si è pronunciato il TAR Emilia Romagna con sentenza n. 772/18 depositata il 17 ottobre. La vicenda. La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di diniego dell’accesso agli atti chiesto in relazione all’eventuale esposto, denuncia o dichiarazione che ha sollecitato l’attività ispettiva da cui, in un secondo momento, è scaturito il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività dichiaratamente abusiva di palestra. Si costituisce in giudizio il Comune sottolineando che la ricorrente vuole acquisire il nominativo del soggetto che ha sollecitato l’attività ispettiva mossa nei suoi confronti. L’accesso agli atti. Sul thema decidendi rilevano due contrapposti orientamenti giurisprudenziali secondo il primo insegnamento non c’è motivo di nascondere il nome di chi fa la denuncia o una segnalazione, poiché chi si trova al centro di un’indagine ispettiva deve poter accedere agli atti per conoscere le ragioni da cui è scaturito il procedimento nei suoi confronti. Questo perché, una volta che la denuncia o l’esposto arriva alle autorità diventa un atto interno dell’amministrazione e come tale è sottoposto alla massima trasparenza. Secondo contrapposto insegnamento, invece, si afferma che l’esposto presentato alla P.A., da cui trae origine un’indagine ispettiva non può essere oggetto di accesso agli atti , dato che non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato . Il Collegio preferisce aderire a tale secondo orientamento giurisprudenziale e, per tale motivo, respinge il ricorso nel merito.

TAR Emilia Romagna, sez. II, sentenza 27 settembre – 17 ottobre 2018, n. 772 Presidente Mozzarelli – Estensore Russo Fatto e diritto Con il presente ricorso per l’accesso è chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego dell’accesso agli atti in data 30.4.2018 chiesto dalla ricorrente in relazione all’eventuale esposto, denuncia o dichiarazione che ha sollecitato l’attività ispettiva da cui è successivamente scaturito il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività asseritamente abusiva di palestra sita nei locali di Via omissis . Il Comune si costituisce in replica. Chiarisce che – con il ricorso – in buona sostanza la ricorrente vuole acquisire il nominativo del soggetto che ha sollecitato l’attività ispettiva Il Comune precisa – richiamando gli artt. 5 e 5-bis del DLGS 33/2013 – che l’obiettivo perseguito dalla ricorrente esula dall’obiettivo esplicitato dalle norme favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico . Il Collegio concorda con le osservazioni del Comune. Nella specie, il provvedimento è correttamente e adeguatamente motivato sul seguente presupposto la conoscenza della fonte all’origine di un controllo di polizia non risponde a nessun interesse di colui che subisce l’attività ispettiva, poiché, qualunque sia stata la ragione che ha mosso gli agenti, le conseguenze dannose per l’interessato possono nascere solo dall’esito del controllo”. La giurisprudenza si è espressa con due orientamenti opposti. Secondo un primo orientamento cfr., recente sentenza del Tar Toscana n. 898/2017 non c’è ragione di nascondere il nome di chi fa una denuncia, un esposto o una segnalazione chi si trova al centro di una indagine o una verifica deve poter accedere agli atti e conoscere le ragioni da cui è partito il procedimento nei suoi confronti del resto, una volta che la denuncia o l’esposto arriva alle autorità, essa costituisce un atto interno all’amministrazione e, come tutti gli atti amministrativi da cui derivano procedimenti per i cittadini, è sottoposto alla massima trasparenza . Secondo un secondo diverso orientamento, invece cfr., Tar Veneto Venezia, sent. n. 321/2015 e Cons. St. sent. n. 5779/14 è stato affermato che l’esposto presentato alla pubblica amministrazione, da cui trae origine una verifica, un’ispezione o altri procedimenti di accertamento di illeciti, non può essere oggetto di accesso agli atti , poiché non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato. Peraltro, la conoscenza dei fatti e delle allegazioni contestati risulta assicurata già dal verbale di accertamento non c’è quindi ragione di risalire al precedente esposto. Il Collegio ritiene preferibile aderire al secondo orientamento. In conclusione, il ricorso è da respingere nel merito. Le spese possono essere compensate in presenza delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Sezione Seconda , definitivamente pronunciando Respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.