Il Sindaco può limitare gli orari di apertura delle sale gioco per contrastare la ludopatia

L’Amministrazione comunale ha la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute .

Il caso. Il TAR Campania, con la sentenza n. 1291/18 depositata il 17 settembre, si è pronunciato sul ricorso presentato da diverse società di gestione di bar e caffetterie avverso il Comune di Nocera Inferiore per chiedere l’annullamento dell’ordinanza con cui il Sindaco ha regolamentato gli orari di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite di denaro. Ordinanza legittima. Il Collegio richiama la costante giurisprudenza sul tema della regolamentazione di orario di apertura delle sale giochi secondo cui, pur essendo applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione il regime di liberalizzazione degli orari, ciò non preclude all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute . Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito e con la sentenza n. 220/2014 ha mostrato di ritenere plausibile la detta interpretazione giurisprudenziale nel senso che l’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 autorizza i sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi ed esercizi ove siano installate apparecchiature per il gioco anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c.d. ludopatia . Per questi motivi, il TAR respinge il ricorso.

TAR Campania – Salerno, sez. I, sentenza 11 – 17 settembre 2018, n. 1291 Presidente Monica – Relatore Fontana Fatto e diritto Premesso che, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la motivazione della sentenza in forma semplificata può consistere in un sintetico riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme Considerato che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, è ormai costante nell’affermare, in materia di regolamentazione di orario di aperture di sale giochi, che a la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione non preclude all’Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute così, Cons. St., sez. V, ord. 26 agosto 2014, n. 3845 in tal senso, ex plurimis, Cons. St., sez. V, 13 maggio 2014, n. 3271 b la Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 18 luglio 2014 ha mostrato di ritenere plausibile la detta interpretazione giurisprudenziale nel senso che l’art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000 autorizza i sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi ed esercizi ove siano installate apparecchiature per il gioco anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c.d. ludopatia Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, le doglianze di parte ricorrente non possono trovare accoglimento Ritenuto di porre le spese di lite, come in dispositivo liquidate, a carico della parte soccombente P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1204 del 2018, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento nei confronti della amministrazione costituita delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.000,00 mille oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.