Non basta un bicchiere in più per perdere il porto d'armi

La singola violazione del codice stradale per guida alterata dall’alcol rappresenta un episodio isolato di scarsa rilevanza dalla quale non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi e il mancato rinnovo della licenza di caccia.

Lo ha chiarito il TAR Piemonte, sez. I, con la sentenza n. 894 del 19 luglio 2018. Il caso. Un utente stradale è stato sanzionato per abuso di alcol alla guida. A seguito della conseguente condanna penale per violazione dell’art. 186 del codice stradale l’Azienda sanitaria locale ha giudicato il conducente non più idoneo al porto d’armi. Di conseguenza la locale Prefettura ha vietato al trasgressore la detenzione di qualsiasi tipo di arma e la questura ha negato il rinnovo del porto di fucile per uso di caccia. Contro questa severa determinazione l’interessato ha proposto con successo ricorso al TAR. Affidabilità del soggetto Un episodio isolato di guida in stato di ebbrezza alcolica, a parere del Collegio, risulta essere un evento di scarsa rilevanza senza alcun particolare disvalore. Per effettuare una prognosi negativa sull’affidabilità del soggetto la Prefettura avrebbe dovuto valutare anche altre circostanze, prosegue la sentenza. Quindi, per togliere il fucile al cacciatore, che per una volta eccede nell’alcol alla guida, non basta un episodio isolato ma occorre una prognosi negativa complessiva sull’affidabilità del soggetto.

TAR Piemonte, sez. I, sentenza 10 maggio – 19 luglio 2018, n. 894 Presidente Giordano – Estensore Picone Fatto e diritto Il ricorrente P. F. impugna il decreto in epigrafe, con il quale il Prefetto di Torino ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione, ai sensi dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773. Il provvedimento è stato assunto a seguito della nota della Questura di Torino e della sentenza del Giudice per Indagini Preliminari del Tribunale di Torino del 20 maggio 2013, con cui il ricorrente è stato condannato per la violazione di cui all’art. 186, secondo comma, del Codice della Strada, essendo stato fermato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica. In seguito, con nota informativa della A.S.L. TO 3 di Collegno del 27 ottobre 2014, il ricorrente è stato giudicato non idoneo per il possesso del porto d’armi, ai sensi del D.M. 28 aprile 1998 Egli deduce la violazione dell’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto molteplici profili. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica del 23 maggio 2018 la causa è passata in decisione. Il ricorso è fondato. Con riguardo a fattispecie analoga, questa Sezione ha recentemente affermato che un unico episodio isolato deve essere valutato con estrema cautela, e se, in linea di massima, può essere considerato un indice di propensione a violare le regole, e quindi di inaffidabilità, il comportamento volontario o quello connotato da colpa grave o da colpa con prevedibilità dell’evento cd. colpa cosciente , non è possibile giungere alla medesima conclusione a fronte di episodi isolati connotati da colpa lieve, dalla mancata previsione dell’evento e/o da un disvalore particolarmente contenuto in tali casi, pertanto, il giudizio di non affidabilità deve fondarsi necessariamente su altre circostanze che, considerate unitamente all’episodio isolato, consentono di effettuare una prognosi negativa sulla affidabilità del soggetto, in base ad un ragionamento che ovviamente deve essere correttamente esplicitato nel provvedimento negativo l’Amministrazione pone a fondamento della valutazione negativa ‘sospetti o indizi negativi che fanno venire meno la fiducia’ tuttavia se l’indizio è rappresentato dall’essere stato fermato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, risulta fondata la censura di illogicità, poiché si tratta di un episodio isolato, di scarsa rilevanza così TAR Piemonte, sez. I, 17 novembre 2017 n. 1230 . Nella specie, deve aggiungersi che il ricorrente ha dimostrato di essersi sottoposto, nel corso dell’anno 2015, a test clinici per la ricerca del metabolita dell’alcool, con risultati sempre negativi. Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati. L’Amministrazione dovrà rivalutare la posizione del ricorrente, anche sulla base di ulteriori verifiche medico-legali in ordine all’uso di sostanze alcoliche, ove ritenute necessarie. Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della materia, in cui si registrano orientamenti non univoci. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il decreto prot. 22014/D Area I/ter in data 10 maggio 2016 del Prefetto di Torino e gli atti presupposti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.