L'albero pericolante fai da te è un boomerang per il sindaco

Il Comune non può ordinare l'abbattimento di un cipresso ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità senza aver effettuato una preventiva, approfondita valutazione tecnica sull'apparato radicale dell'albero ad alto fusto.

Lo ha chiarito il TAR Umbria, sez. I, con la sentenza n. 366 del 21 maggio 2018. Il caso. Il sindaco di un piccolo Comune umbro ha ordinato ad un privato l'abbattimento di una pianta di cipresso che insiste sulla sua proprietà ma ritenuto pericoloso dai tecnici della comunità montana. Contro questa determinazione l'interessato ha proposto con successo ricorso al Collegio. Dirimente sul punto è risultata la relazione del consulente tecnico d'ufficio secondo cui le indagini a trazione controllata con calcolo del vento di 25 m/s, 90 km/h e raffiche di 110-130 km/h, unitamente all'analisi vegetativa e sanitaria effettuata sul cipresso oggetto di contenzioso permettono di esprimere un giudizio complessivo di mantenimento dell'albero . In buona sostanza, conclude la sentenza, il cipresso non rappresenta alcun pericolo per la pubblica incolumità perché l'ancoraggio dell'albero risulta adeguatamente proporzionato al sostegno dell'attuale porzione fuori terra. L'albero quindi deve essere lasciato in pace e il Comune deve desistere dall'azione di abbattimento proposta.

TAR Umbria, sez. I, sentenza 8 – 21 maggio 2018, n. 366 Presidente Amovilli – Estensore Mattei Fatto e diritto 1. Con atto di ricorso notificato il 30 luglio 2015, il sig. G. H. D. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza del Corpo di Polizia Municipale dei Comuni di Fabro, Monteleone d’Orvieto e Parrano n. 13/2015 del 28 maggio 2015, avente ad oggetto l’abbattimento di una pianta di cipresso che insiste sulla sua proprietà, in quanto ritenuta pericolosa per pubblica incolumità. 2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi I. Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, dei principi di imparzialità e buon andamento ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, atteso che il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. II. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, errore e difetto di motivazione, atteso che i tecnici incaricati di verificare la stabilità della pianta si sarebbero limitati ad un mero esame visivo della stessa traendone conclusioni piuttosto semplicistiche. 3. Con atto per motivi aggiunti notificato il 12 ottobre 2015, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui alla nota del Comandante del Corpo di Polizia Municipale 30 luglio 2015, con la quale veniva comunicata l’impossibilità ad accogliere le motivazioni addotte al fine di rivedere quanto ordinato nell’atto dirigenziale n. 13/2015”. 3. Il Comune di Monteleone d’Orvieto si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione degli atti presupposti rappresentati dagli accertamenti svolti dai tecnici della Comunità Montana ONAT che avevano per l’appunto ravvisato la pericolosità per la pubblica incolumità del cipresso in questione e concludendo nel merito per il rigetto delle censure di parte ricorrente. 4. Con ordinanza cautelare n. 160/2015 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato in ragione della mancata allegazione di elementi utili a dimostrare, in termini di evidente inattendibilità, l’erroneità delle valutazioni operate al riguardo dall’amministrazione comunale stessa”. 4. Con ordinanza n. 1178/16, il Consiglio di Stato ha riformato la suddetta ordinanza di prime cure, in ragione della ravvisata consistenza del danno rappresentato e ferma la responsabilità civile del proprietario nella vicenda”, disponendo al contempo l’accoglimento della istanza cautelare in primo grado”. 5. Con successiva ordinanza n. 631/2016, il Collegio ha disposto verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., onde definitivamente appurare se l’intervento edilizio effettuato intorno alla pianta oggetto dell’ordine di abbattimento in contestazione, garantisca le necessarie condizioni di stabilità dell’apparato radicale della pianta stessa e della zolla ove detto apparato insiste”, affidando detta verifica all’organo del Corpo Forestale di Orvieto, incaricato del monitoraggio fitosanitario del patrimonio boschivo. 6. Con nota in data 3 novembre 2016, la suddetta amministrazione ha rappresentato di non possedere la necessaria strumentazione tecnica per adempiere agli incombenti disposti”, in particolare quella di cui alla metodologia SIM Static Integrated Method , unica tecnica strumentale oggi disponibile promossa dalla scuola di Stoccarda, con la quale si rilevano determinati parametri indicativi della resistenza dell’albero sottoposto ad un carico controllato e misurando le corrispondenti reazioni con strumenti di precisione”. 7. Con ordinanza n. 62/2017 l’incombente istruttorio veniva allora affidato all’Università Tuscia di Viterbo Area Ambientale delle Risorse Agricole , la quale rappresentava anch’essa di non possedere la strumentazione necessaria allo svolgimento degli incombenti di cui alla succitata ordinanza n. 631/2016. 8. Con ordinanza n. 179/2017, il Collegio ha quindi disposto c.t.u. ex art. 67 del cod. proc. amm., al fine di reperire altra professionalità cui affidare gli adempimenti istruttori in questione, poi individuata dal Presidente della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali dell’Umbria nella persona del dott. B. V., il quale adempiva al proprio incarico depositando in data 22 novembre 2017 apposita relazione contenente la valutazione di stabilità con prova a trazione controllata della pianta in argomento. 9. Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2018, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione. 10. Tanto premesso in fatto, ritiene in via preliminare il Collegio di dover respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli accertamenti svolti dai tecnici della Comunità Montana ONAT che avevano per l’appunto ravvisato la pericolosità per la pubblica incolumità del cipresso in questione, trattandosi di atti di natura tecnica privi di efficacia vincolante e dunque insuscettibili di ledere in via autonoma la sfera giuridica del ricorrente. 11. Nel merito il ricorso è fondato. 12. Dirimente appare sul punto al Collegio la relazione del c.t.u. depositata in data 22 novembre 2017, secondo cui le indagini a trazione controllata con calcolo del vento di 25 m/s 90 Km/h e raffiche di 110-130 Km/h unitamente all’analisi vegetativa e sanitaria effettuata sul cipresso oggetto di contenzioso permettono di esprimere un giudizio complessivo di mantenimento dell’albero” cfr. pag. 10 della relazione , sia per la parte epigea fusto e chioma che per quella ipogea apparato radicale . 13. Ciò consente di concludere per l’assenza del paventato pericolo per la pubblica incolumità derivante dall’asserita debolezza dell’apparato radicale della pianta in questione, emergendo al contrario che al momento l’ancoraggio dell’albero risulta idoneo e/o adeguatamente proporzionato al sostegno dell’attuale porzione epigea parte fuori terra ” cfr. pag 11 della relazione . 14. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del gravame. 15. Attesa la specificità e tecnicità delle questioni trattate, si rinvengono eccezionalmente giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative al compenso ed alle spese sostenute dal c.t.u. per l’espletamento del proprio incarico, come da nota spese agli atti di causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.