Il pony: un animale da compagnia?

Non esiste nella legislazione nazionale una norma che vieti la qualificazione del pony come animale da compagnia, risultando, dunque, tale categoria suscettibile di un’interpretazione estensiva da compiere anche sulla base delle caratteristiche del caso specifico.

Lo ha stabilito il TAR per la Puglia, Lecce, sez. II, con la sentenza del 6 marzo 2018, n. 388. Il fatto. Il Comune di Carovigno, con ordinanza, ordinava ad un privato l’allontanamento di un pony tenuto permanentemente presso locali di sua proprietà situati nel centro abitato. Il figlio dell’odierno ricorrente presentava istanza di revoca dell’ordinanza sindacale, mentre il proprietario dell’equino presentava ricorso straordinario al Capo dello Stato lamentando l’illegittimità del provvedimento. L’Amministrazione comunale emanava un’ordinanza di sospensione degli effetti del precedente provvedimento e demandava al comando della Polizia Municipale di Carovigno e dell’ASL il compito di accertare i presupposti per la reiterazione o la revoca dell’ordinanza. Ad esito di tali accertamenti, il Comune reiterava l’ordinanza. Il privato ricorreva al TAR chiedendo l’annullamento di quest’ultima. Non si può escludere la qualificazione del pony come animale da compagnia. Il TAR Lecce accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata. Ritiene, infatti, vada tenuto conto anche della certificazione delle buone condizioni igieniche di detenzione dell’equino e delle attestazioni del giovamento alla salute che il proprietario trae dalla compagnia dell’animale. Nello specifico, non si può propriamente escludere il pony dal novero degli animali da compagnia, non essendo tale precisazione presente nella normativa nazionale. Inoltre, la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia afferma che rientra in tale categoria ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo per diletto o compagnia e l’art. 84 del Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica lascia spazio a un’interpretazione estensiva del concetto di animale da compagnia”.

TAR Puglia - Lecce, sez. II, sentenza 6 marzo 2018, n. 388 Presidente Di Santo – Estensore Dibello Fatto e diritto - Considerato che con il ricorso in esame è impugnata - l’ordinanza n. 32 del 6 aprile 2016 emanata dal Sindaco di Carovigno, con la quale il primo cittadino ha disposto che sono reiterati gli effetti dell’ordinanza n. 21 del 09.07.2015, precedentemente sospesi con ordinanza n. 8 dell’11 gennaio 2016, e per l’effetto rinnova al sig. C. C. l’ordine di allontanamento dalla stalla di sua proprietà, sita in Carovigno alla via , di un equino nella fattispecie un pony con microchip n. omissis ivi stabilito, come risulta da sopralluogo in data 15 marzo 2016” - ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso, ivi compresa l’ordinanza sindacale n. 21 emessa dal Comune di Carovigno, in persona del sindaco in carica, nei confronti del ricorrente, in data 09.07.2015, notificata in pari data -Rilevato che, proprio con atto del 9 luglio 2015, vista la nota prot. n. 310 del 08.04.2015 con la quale l’Azienda Sanitaria Locale BR/1 – Dipartimento di Previdenza Servizio Veterinario Area C, comunicava di aver rilevato che presso i locali siti in via , di proprietà del signor C. C., nato a il ed ivi residente in via viene permanentemente stabulato un equino nel centro abitato considerato che l’art. 84 del regolamento di igiene e sanità pubblica, approvato con delibera del C.C. del 28/06/1996, n. 57, vieta di detenere, nel centro abitato, animali non da compagnia ”, si ordinava al C. l’allontanamento dell’equino dall’immobile sito in via , il suo ricovero in una stalla realizzata fuori dal centro abitato e la sua collocazione in idonea struttura in zona agricola” -Rilevato che in data 23 novembre 2015 avverso il suddetto provvedimento amministrativo il sig. C. D., figlio dell’odierno ricorrente presentava al Comune di Carovigno istanza di revoca dell’ordinanza sindacale de qua senza sortire alcun effetto -Rilevato, altresì, che C. C. presentava a tal punto ricorso straordinario al capo dello Stato lamentando l’illegittimità del provvedimento sindacale per violazione dell’art. 54, comma 4 del d.lgs. 26772000, nonché dell’art. 7 della legge 241/1990, oltre che per eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e carenza dei presupposti giustificativi -Rilevato ancora che in data 1 gennaio 2016 il ricorrente depositava presso il Comune di Carovigno documentazione medica volta a certificare il pregiudizio alla salute subito dallo stesso a causa dell’allontanamento coatto del pony in questione -Rilevato che in data 11 gennaio 2016 l’Amministrazione comunale emanava ordinanza n. 8, con la quale disponeva la sospensione degli effetti della precedente ordinanza n. 21 del 9.7.2015 -Rilevato che, con l’ordinanza in questione veniva demandato al Comando della Polizia Municipale di Carovigno, nonché all’Asl Br/1 di Carovigno, il compito di accertare l’esistenza dei presupposti per la reiterazione o per la revoca della citata ordinanza n. 21 del 9 luglio 2015 -Rilevato che con nota prot. n. 0004226 del 16 febbraio 2016, il Responsabile dell’Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Igiene di Carovigno, in risposta a quanto chiesto dal Sindaco del Comune di Carovigno, con l’ordinanza predetta rilevava che ” non si possono sottovalutare i diritti dei terzi che comunque vanno fatti salvi, diritti che potrebbero essere lesi sia per la presenza di cattivi odori, sia per la produzione di insetti che proliferano in presenza di determinati animali pertanto, se è vero che va tutelata la salute del proprietario, è anche vero che non si possono ignorare le condizioni di salute dei vicini che già hanno segnalato il tutto all’autorità giudiziaria” -Rilevato che con nota prot.0007168, del 15 marzo 2016, il responsabile del servizio di P.M. del Comune di Carovigno rilevava che a seguito del sopralluogo effettuato in data odierna da personale appartenente al Comando presso l’immobile ubicato in via si è constatata la presenza dell’equide” -Rilevato che, alla luce di detti presupposti fattuali, veniva emanata l’ordinanza impugnata nel cui ambito si rappresentava che ritenuto, pertanto, all’esito dei successivi approfondimenti effettuati da parte dei competenti servizi Asl, come sollecitati con la citata ordinanza di sospensione n. 8 dell’11 gennaio 2016, che ricorrono i presupposti per reiterare gli effetti dell’ordinanza n. 21/2015 ” -Considerato che il ricorrente lamenta 1 violazione dell’articolo 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 2 Violazione dell’articolo 7 della legge 241 del 1990 3 Eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e carenza dei presupposti giustificativi -Rilevato che le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio -Rilevato che alla udienza pubblica del 31 maggio 2017, la controversia è passata in decisione -Considerato che il ricorso va accolto con riferimento al lamentato deficit di motivazione dell’ordinanza sindacale impugnata -Considerato che, infatti, detto provvedimento, nel reiterare gli effetti di una precedente ordinanza di allontanamento dell’equino, ospitato presso l’abitazione del ricorrente – la n. 21 del 2015 – ma successivamente sospesa dallo stesso Sindaco del Comune di Carovigno, non dà alcuna evidenza di circostanze sopravvenute, di tale natura da riproporre drasticamente il provvedimento di allontanamento dell’equino in questione, facendo ricorso, peraltro, ad uno strumento eccezionale quale è quello delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 -Considerato che il mero richiamo al fatto che allo stato non vi sono riferimenti legislativi di ambito nazionale tali da equiparare l’equide ad un animale da compagnia, come peraltro avvalorato da parere ministeriale ivi allegato” e il rinvio alla nota del Responsabile del dipartimento di igiene della asl, - con la quale si ribadisce il parere negativo alla detenzione dell’equino nel locale di proprietà del C. - non sono sufficienti a soddisfare l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge 241/90 -Considerato, infatti, che deve essere adeguatamente soppesata, nel caso specifico, ed in una prospettiva di salvaguardia dei diritti dei vicini del ricorrente, la relazione che certifica le buone condizioni igieniche di detenzione del pony, e la sua funzione di animale da compagnia per il ricorrente, il quale si è premurato di produrre certificati che attestano il giovamento per la salute che il medesimo ritrae dalla compagnia dell’animale -Rilevato che, peraltro, lo stesso art. 84 del Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica approvato con delibera del C.C. n. 57 del 28 giugno 1996 consente di detenere nell’abitato, presso la propria abitazione, esclusivamente animali da compagnia e/o da guardia cani, gatti, ecc . , senza che sia possibile escludere categoricamente la circostanza che un pony vada catalogato quale animale da compagnia -Rilevato che, con ordinanza n. 8 del giorno 11 gennaio 2016, di sospensione degli effetti della precedente ordinanza di allontanamento dell’equino dall’abitazione del ricorrente, lo stesso Sindaco del Comune di Carovigno ha posto l’accento a sulla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, che definisce animale da compagnia ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto e compagnia b sulla normativa di rango nazionale, che sebbene non consenta di considerare il pony quale animale da compagnia, non lo esclude espressamente c sull’art. 84 del Reg. comunale di igiene e sanità pubblica, che lascia spazio ad una interpretazione estensiva del concetto di animale da compagnia -Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso e, conseguentemente di annullare il provvedimento impugnato, assorbita ogni altra censura proposta - Ritenuto che le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguano la soccombenza nei confronti del Comune di Carovigno, e vadano, invece, compensate nei confronti della ASL Brindisi P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata. Condanna il Comune di Carovigno alla rifusione delle spese processuali che liquida nella misura di € 3.000,00 tremila/00 , oltre accessori come per legge e recupero del contributo unificato. Spese compensate nei confronti della ASL Brindisi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.