Il via libera di Palazzo Spada al regolamento sui corsi di formazione per gli avvocati

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Giustizia circa il Regolamento della disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell’art. 43 l. n. 247/2012.

Così il parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 1540/17 depositato il 30 giugno. I fatti. Lo schema di decreto del Ministero della Giustizia, concernente il Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per la professione forense ai sensi dell’art. 43 l. n. 247/2012, era già stato al vaglio del Consiglio di Stato lo scorso 29 aprile 2016. La Sezione Consultiva di Palazzo Spada aveva reso su detto schema un parere interlocutorio, nel quale erano state ravvisate alcune criticità, con conseguente rilevamento della necessità di una relazione integrativa, accompagnata, laddove fosse servito, da un nuovo testo del Regolamento. Le ulteriori previsioni del Ministero della Giustizia. Ad oggi, il Consiglio di Stato prende atto che il Ministero della Giustizia ha correttamente recepito quanto rilevato in precedenza dalla Sezione Consultiva, in virtù dell’aggiunta di ulteriori previsioni. In particolare, dallo schema emergono l’indicazione di rigorosi requisiti per l’accreditamento dei soggetti legittimati ad organizzare i corsi di formazione la revisione dei contenuti dei corsi, con l’inserimento del richiamo alle tecniche di redazione degli atti giudiziari conformi al principio di sinteticità e al processo telematico l’elaborazione di apposite linee guida da parte del CNF allo scopo di assicurare l’omogeneità di preparazione e di giudizio su tutto il territorio nazionale l’organizzazione dei corsi sulla base di moduli semestrali l’individuazione di una disciplina di partecipazione che garantisca la possibilità di accesso ad ogni tirocinante, nonché l’introduzione di modalità telematiche di formazione a distanza l’elaborazione di modalità di svolgimento delle verifiche, correlate all’effettività del percorso formativo svolto e basate su test a risposta multipla. In tal senso, il Regolamento intende assicurare criteri uniformi di valutazione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l’istituzione di una Commissione per la tenuta della banca dati delle domande oggetto di verifica. Parere favorevole. In virtù delle puntuali aggiunte del Ministero al Regolamento, il Consiglio di Stato rende parere favorevole. Tuttavia, la Sezione Consultiva osserva che, relativamente alla richiesta di accreditamento, questa si intende rigettata trascorsi 3 mesi dalla presentazione. In tal senso, però, essendo il silenzio-rigetto un istituto recessivo non idoneo a garantire la necessaria trasparenza dell’attività amministrativa poiché si configura come un diniego senza motivazione, sarebbe preferibile che, nell’ipotesi di rigetto dell’istanza di accreditamento, venga adottato un provvedimento espresso e motivato.

Consiglio di Stato, sez. Consultiva, parere 22 – 30 giugno 2017, n. 1540 Presidente Mastrandrea – Estensore Carlotti Premesso e considerato 1. Lo schema di decreto ministeriale sottoposto al vaglio di questo Consiglio dà attuazione all'articolo 43, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense , che rimette a un decreto emesso dal Ministro della giustizia, sentito il CNF Consiglio Nazionale Forense , la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. 2. Nel precedente parere interlocutorio, indicato nel preambolo, la Sezione, ravvisate alcune criticità dell’articolato, richiese al Ministero della giustizia di fornire elementi di risposta con una relazione integrativa, semmai accompagnata da un nuovo testo del regolamento. Il Ministero ha optato per questa seconda soluzione e, onde recepire i rilievi di questo Consiglio, ha rinnovato il procedimento e ha acquisito un altro parere del CNF, reso nella seduta amministrativa del 26 maggio 2017. La nuova versione dell’articolato, ampiamente riscritta rispetto alla versione precedente, è pervenuta alla Sezione il 19 giugno 2017, insieme alla relazione ministeriale, alla relazione AIR, alla relazione ATN e alla relazione tecnica. 3. Sull’impianto dello schema e sulle finalità con esso perseguite la Sezione si è già soffermata nel precedente parere al quale, pertanto, si rinvia. 4. Come sopra accennato il Ministero della giustizia ha recepito i rilievi formulati dalla Sezione e ha aggiunto ulteriori previsioni. Di queste ultime vanno apprezzate in modo particolare le disposizioni con le quali a. sono stati indicati rigorosi requisiti per l’accreditamento dei soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione articolo 2 dello schema b. si sono rivisti i contenuti di detti corsi articolo 3 dello schema , con l’inserimento, tra l’altro, del richiamo alle tecniche di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità” e al processo telematico allo scopo di assicurare l’omogeneità di preparazione e di giudizio su tutto il territorio nazionale si è poi previsto che i corsi dovranno essere strutturati tenendo conto di apposite linee guida che saranno fornite dal CNF c. si è prevista l’organizzazione dei corsi sulla base di moduli semestrali, per garantire la vicinanza temporale tra l’iscrizione nel registro dei praticanti, l’inizio del corso e le verifiche intermedie e finali e, in questo ambito, si è tenuto conto della necessità di valutare il periodo di pratica già svolto dal tirocinante nel caso di trasferimento presso un altro Ordine articolo 5 dello schema d. soprattutto, all’articolo 7 dello schema, si è dettata una disciplina della partecipazione ai corsi che garantisce a ogni tirocinante una possibilità di accesso, tenendo conto dell’offerta formativa esistente nel circondario interessato e in quelli limitrofi, anche attraverso accordi tra i Consigli degli Ordini e le Università, nonché attraverso l’introduzione di modalità telematiche di formazione a distanza e. sono state stabilite articolo 8 dello schema modalità di svolgimento delle verifiche, correlate all’effettività del percorso formativo svolto e basate su test a risposta multipla ciò al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale criteri uniformi di valutazione f. del tutto nuova è l’istituzione di una Commissione nazionale per la tenuta della banca dati delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche, con il precipuo compito di aggiornare periodicamente le domande medesime g. infine, con l’articolo 11 dello schema, si è condivisibilmente indicata una decorrenza differita delle disposizioni del regolamento. 5. Ribadito l’apprezzamento della Sezione per tali modifiche, che migliorano sensibilmente il testo originario, le osservazioni residue riguardano i soli aspetti di seguito indicati. 5.1. Si registra qualche marginale carenza, a cui porre rimedio, nel drafting redazionale ad esempio, ancora compare art.” in luogo di articolo” in alcuni passaggi dello schema . 5.2. Non pienamente sufficiente risulta essere stata l’AIR, specialmente sotto il profilo delle doverose consultazioni anteriori all’intervento. In particolare, si riferisce nella Sezione 2 che tali consultazioni sono esclusivamente consistite in una interlocuzione informale con il CNF. Si tratta all’evidenza di un’attività istruttoria insufficiente. Sarebbe stato necessario, infatti, acquisire anche l’avviso di altri soggetti interessati alla regolamentazione come le altre istanze associative degli avvocati penalisti, civilisti e amministrativisti , le Università, le Magistrature ordinaria, amministrativa e contabile e, ove esistenti, anche le rappresentanze dei tirocinanti. 5.3. Non molto curata risulta, altresì, la descrizione degli indicatori necessari a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi avuti di mira con l’intervento in esame. 5.4. All’articolo 2, comma 3, dello schema è scritto che la richiesta di accreditamento si intende rigettata trascorsi tre mesi dalla presentazione. A tale modifica del testo originario dello schema che prevedeva la regola contraria del silenzio-assenso si accenna nella relazione ministeriale, ma non si spiegano le ragioni del mutamento di disciplina. Al riguardo la Sezione osserva che il silenzio-rigetto è un istituto recessivo nell’ordinamento perché inidoneo a garantire la necessaria trasparenza dell’attività amministrativa, configurandosi come un diniego senza motivazione. A causa di tale assenza di motivazione il silenzio-rigetto dà luogo sovente a contenzioso si reputa, pertanto, preferibile che, nell’ipotesi di rigetto della istanza di accreditamento, venga adottato un provvedimento espresso e motivato. 5.5. Tra i contenuti dei corsi di formazione articolo 3, comma 2, lett. g dello schema valuti l’Amministrazione l’inserimento anche della materia del diritto della navigazione”, tenuto conto dell’importanza attuale della disciplina e dei suoi riflessi sull’ambito trasportistico , anche sotto i profili che qui interessano. 5.6. Nell’articolo 5 dello schema si dettano regole volte a rendere compatibile l’effettivo svolgimento del tirocinio professionale con la frequenza dello studio professionale, dell’Avvocatura dello Stato o di altro ufficio legale. La disposizione, condivisibile, dovrebbe, però, essere coordinata anche con le previsioni del D.M. giustizia 17 marzo 2016, n. 58 Regolamento recante la disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari” . 5.7. Merita apprezzamento, come sopra accennato, anche il nuovo articolo 8 sulle verifiche intermedie e finali. Sennonché, ad avviso della Sezione, al comma 2, primo rigo, deve essere soppresso l’avverbio almeno” che rischia di introdurre un elemento di forte difformità sul territorio nazionale con riguardo al numero delle domande da inserire nei test a risposta multipla. In alternativa, potrebbe essere indicato, in aggiunta alla soglia minima, un numero massimo di domande non distante dalla soglia minima medesima . 5.8. Ancora con riferimento all’articolo 8 dello schema, il Ministero è chiamato a valutare se recuperare, in tutto o in parte, la norma recata dal comma 3 dell’originario articolo 8 che configurava la prova finale come una simulazione dell’esame di Stato in alternativa, il Ministero potrebbe valutare se differenziare, o no, la prova finale dalle altre prove. La Sezione propende per tale differenziazione, atteso che diverse sono le finalità delle verifiche intermedie e di quella finale. 5.9. Come raccomandazione conclusiva, la Sezione richiama il Ministero alla imprescindibile necessità che, al momento dell’effettiva applicazione delle norme regolamentari secondo la scansione temporale stabilita dal nuovo articolo 11 dello schema , siano state già messe in opera tutte le misure organizzative indispensabili al corretto funzionamento del sistema di formazione si allude soprattutto alla formazione della banca di dati di cui all’articolo 9 dello schema, alla conclusione degli accordi di collaborazione con le Università e all’approvazione delle linee guida del CNF. P.Q.M. Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole, con osservazioni, della Sezione.