Il medico che giudica non può procedere a braccio

L’idoneità alla guida di un soggetto trovato alterato e denunciato dalla polizia per guida alcolica non può essere lasciata alla completa discrezionalità della commissione medica locale. Per questo motivo correlare l’ipotetico uso di bevande alcoliche ad un generico valore troppo alto di ematocrito nel sangue non basta a giustificare la ridotta capacità tecnica dell’autista.

Lo ha chiarito il TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 1126 del 17 dicembre 2015. Il caso. Un autista bolognese recidivo è stato sanzionato per guida alterata dall’alcol e per questo è stato sottoposto al ritiro della patente di guida con sospensione della licenza fino all’esito favorevole della visita medica. Decorsi i 4 mesi di sospensione obbligatoria della patente disposti dal prefetto l’interessato si è quindi presentato per l’esame medico ma è risultato temporaneamente non idoneo per ulteriori 6 mesi. Contro questo giudizio sintetico della commissione medica locale l’interessato ha proposto con successo ricorso davanti al TAR. Siccome la patente era già stata sospesa dal prefetto nel caso in esame è possibile ricorrere direttamente contro la decisione dei medici, specifica innanzitutto il collegio. Non idoneo, ma perché? Dall’analisi del certificato però non è dato ricavare i motivi per i quali l’autista è stato dichiarato non idoneo alla guida, evidenzia la sentenza. A parere della commissione, infatti, l’interessato gode di ottima vista, non presenta minorazioni o problematiche di alcun tipo. Non può considerarsi sufficiente, prosegue il TAR, una sorta di motivazione postuma che si ricava dalla memoria dell’Asl che evidenzia l’alto valore dell’ematocrito che potrebbe dipendere dall’eccessivo uso di bevande alcoliche. Le considerazioni medico legali devono risultare dal certificato che giudica l’idoneità o meno alla guida e non essere il frutto di ipotesi a posteriori”, ribadisce il collegio. In buona sostanza le considerazioni mediche sull’idoneità alla guida dei soggetti inclini all’abuso devono essere riportate in chiaro nel certificato che viene rilasciato al termine del controllo. Non bastano generiche argomentazioni.

TAR Emilia Romagna, sez. I, sentenza 3 - 17 dicembre 2015, 1126 Presidente Pasi – Estensore De Carlo Fatto e diritto La ricorrente, denunciata per guida in stato di ebbrezza, subiva la sospensione della patente di guida da parte del Prefetto di Bologna per un periodo di quattro mesi e successivamente fino all’esito favorevole della visita medica cui la Mammarella doveva sottoporsi per l’accertamento della permanenza dei requisiti psico-fisici. L’interessata si sottoponeva alla prevista visita medica presso la competente Commissione Medica legale e veniva giudicata temporaneamente non idonea per sei mesi. Avverso tale giudizio la ricorrente proponeva il presente ricorso eccependo la nullità del provvedimento per mancanza di un elemento essenziale quale la motivazione ex art. 21 septies L. 241/1990 ed in ogni caso l’illegittimità per violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Si costituivano in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Azienda U.S.L. di Bologna che concludevano per il rigetto del ricorso e da parte dell’ASL con preliminare eccezione di inammissibilità poiché l’atto impugnato non avrebbe le caratteristiche del provvedimento amministrativo. L’eccezione preliminare non può essere accolta la sottoposizione della ricorrente agli accertamenti circa la permanenza dei requisiti psico-fisici per mantenere la validità della patente di guida è stata disposta ai sensi dell’art. 186, comma 8, CdS che rinvia all’art. 119, comma 4, CdS per le modalità attuative. Quest’ultima norma al 5° comma prevede che, laddove vi sia un giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida, la certificazione sia trasmessa al competente ufficio della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di sospensione o ritiro della patente. Laddove fosse accaduto così anche nel caso di specie l’eccezione sarebbe fondata poiché la ricorrente avrebbe dovuto attendere per fare ricorso il provvedimento della Motorizzazione Civile. Nella vicenda che ci occupa, però, dal momento che la sospensione della patente era già in essere come sanzione amministrativa, il giudizio di non idoneità ancorché temporanea non sarà seguito da nessun ulteriore provvedimento poiché il provvedimento del Prefetto di Bologna ha già disposto che la sospensione potrà prolungarsi oltre i quattro mesi in assenza di un esito favorevole della visita medica. Pertanto si verifica il caso che un atto, privo di valore provvedimentale, in ogni caso ha un efficacia paralizzante per l’interessato poiché i suoi vizi non possono essere contestati in sede di impugnazione del provvedimento rispetto al quale l’atto si porrebbe come istruttorio endoprocedimentale. In sostanza va considerato che avverso la decisione tecnica della Commissione Medica, la ricorrente non avrebbe alcuno strumento di tutela laddove si ritenesse inammissibile l’impugnazione, e d’altronde nella stessa comunicazione del risultato della visita medica si faceva presente che avverso il giudizio della Commissione era esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR. Venendo al merito il ricorso è fondato. Dall’analisi del certificato non si ricava per quali motivi la ricorrente sia stata dichiarata temporaneamente non idonea alla guida. La vista risulta pari a 10/10, non risultano minorazioni invalidanti, non si segnalano problemi di alcun tipo. Né può considerarsi sufficiente a tal fine una sorta di motivazione postuma che si ricava dalla memoria della ASL che evidenzia l’alto valore dell’ematocrito che potrebbe dipendere dall’eccessivo uso di bevande alcoliche le considerazioni medico legali devono risultare dal certificato che giudica l’idoneità o meno alla guida e non essere frutto di ipotesi a posteriori. Pertanto il difetto di motivazione dell’atto impugnato è palese ed esso merita di essere annullato affinchè si proceda a nuova valutazione delle condizioni psico-fisiche della ricorrente sottolineando che, laddove la Commissione la dovesse ritenere attualmente non idonea alla guida, dovrà precisare nel certificato sulla base di quali elementi formula un giudizio negativo. Si ritiene equo compensare le spese in considerazione del fatto che la sottoposizione a visita è derivata dall’essere stata trovata per la seconda volta alla guida in stato di ebbrezza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate con rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.