



PAT - giurisprudenza | 10 Aprile 2015
Ricorso amministrativo notificato via PEC: valido, nullo o sanabile?
di Giulia Milizia
La sentenza annotata s’inserisce, acuendolo, nel contrasto giurisprudenziale su questo argomento, dettando una terza tesi intermedia secondo cui la costituzione delle parti convenute in giudizio sana la nullità del ricorso introduttivo notificato via PEC. Seguendo, poi, la più recente giurisprudenza sulla liquidabilità delle astreintes nel giudizio di ottemperanza nega questa sanzione per l’eccessivo ritardo nell’introduzione del giudizio e per non aggravare ulteriormente l’esorbitante debito pubblico.

(Tar Veneto, sez. III, sentenza n. 369/15; depositata il 27 marzo)


È quanto deciso dalla sentenza del Tar Veneto sez. III n. 369/15, depositata il 27 marzo, che approfondisce il dibattito, piuttosto acceso, sulla validità o meno del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo spedito via PEC, dato che non sono state adottate le dovute regole tecniche per trasporre le disposizioni del PCT nel processo amministrativo.
Il caso. La ricorrente aveva visto riconosciuto il suo diritto all’equo indennizzo dalla CDA di Venezia col decreto n. 1486/06, mai impugnato dalla PCM né dal MEF che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1225 l. n. 296/06 e 55, comma 2 - bis l. n. 134/12, nel 2010 venivano così citati in giudizio per l’adempimento. Chiedeva anche le astreintes previste dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.. Il fulcro della sentenza è la validità o meno del ricorso introduttivo spedito via PEC, risolto nei termini di cui sopra. Il Tar ha accolto parzialmente il ricorso, visto che ha negato le astreintes.
Nullità sanabile del ricorso via PEC. «Sebbene, come noto, in base al disposto di cui all’art. 16 - quater, comma 3 - bis del d.l. n. 179/12, sia esclusa l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16 - quater), e ciò anche in mancanza di un apposito Regolamento che, analogamente al d.m. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, detti le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo, ritiene il Collegio che nel caso in esame l’avvenuta costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata sia idonea a sanare la nullità della notifica».
Contrasto giurisprudenziale sul punto. Come detto sul punto si sono sviluppate altre due tesi contrastanti, ma tutte queste opinioni sono basate sul fatto che sinora, come detto, non sono state adottate le sopra menzionate regole tecniche. La tesi maggioritaria ammette la validità delle comunicazioni di segreteria via PEC, ma non anche la notifica dei ricorsi in assenza dell’autorizzazione ex art. 52 comma 2, c.p.a. (CdS Ass. Plen. 33/14, Tar Lazio 396/15 e Pescara 49/15), mentre, al contrario, quella sinora minoritaria, ma in costante affermazione, prevede un’analogia con il PCT, sì che la mancata autorizzazione di cui all’art. 52 c.p.a. non può essere ostativa all’uso di questa forma speciale di notifica, che impone l’autorizzazione del COA solo nel caso in cui l’avvocato chieda di procedere direttamente alla notifica ai sensi dell’art. 7, l. n. 53/94 e secondo le modalità previste dall’art. 20, l n. 890/82. La legittimità della notifica via PEC si desume anche dagli artt. 1 l. n. 53/94, 42 della legge delega 266/02, 87 d.lgs n. 259/03 e dal d.P.C.M. del 13/11/14 (Tar Napoli 923/15).
La tardiva notifica esclude la sanzione ex art.114 c.p.a.. Mentre il ricorso deve essere accolto, visto che non è stata provata l’esecuzione di detto provvedimento (CDS A.P. 2/12 e Tar Veneto n. 681/14), non si possono liquidare le astreintes sia per l’elevato debito pubblico, sì che sarebbero troppo gravose per le già precarie finanze dello Stato, ma soprattutto perché l’eccessivo ritardo nell’esperimento del giudizio d’ottemperanza e della relativa notifica fanno venire meno i presupposti di questa sanzione (Tar Lazio 629 e 1809/15). Malgrado la causa fosse seriale e non complessa il Tar non ha compensato le spese di lite addebitandole alle PA convenute.






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