""Frugare"" è un diritto ma trova un limite nella ragionevolezza

Così appare irragionevole e defatigatoria l’istanza di un militare che – come nel caso all'esame della sezione – dopo avere partecipato a una procedura di avanzamento che lo ha visto classificarsi 3467 su 3741 a fronte dei pochi posti disponibili chieda di ottenere copia di tutti i fascicoli dei partecipanti, vincitori ed idonei, costringendo l’amministrazione ad una voluminosa attività che renda ragione di tutti i dettagli della complessa ed affollata procedura.

Non v’è dubbio che la mole dei documenti non possa costituire di per sé un limite all’accesso, e tuttavia, la concretezza ed attualità dell’interesse da una parte, ed il divieto di istanze finalizzate ad un controllo generalizzato dall’altro, costituiscono fattori normativi che impongono valutazioni di ragionevolezza ed accorgimenti al fine di evitare strumentalizzazione o abusi dello strumento. Il primo fattore interviene a qualificare e circoscrivere la situazione giuridica soggettiva dell’istante, il secondo a limitare l’oggettiva l’ampiezza della documentazione ostensibile in guisa da non farla trasmodare, pur in presenza di un situazione giuridica rilevante, in un sindacato ispettivo od in un controllo generalizzato. È il principio di ragionevolezza in genere, e quello di proporzionalità in specie, a dover guidare le parti nella concreta definizione del parametro di ampiezza succitato. I limiti al diritto di accesso. La verifica di utilità in chiave difensiva della documentazione richiesta non costituisce l’abusivo utilizzo di un criterio che la legge non prevede, e che comunque non compete all’amministrazione applicare, per limitare e restringere l’interesse giuridicamente rilevante in relazione all’accesso in quanto tale sussistente a prescindere dall’esigenza di difendere in giudizio i propri interessi , ma un criterio conforme al principio di ragionevolezza, utile per discernere le istanze finalizzate alla cura di un interesse personale e concreto da quelle invece strumentali ad un controllo generalizzato. Diversamente deve invece dirsi per la documentazione generale verbali, criteri, graduatorie, etc. ossia per tutta quella documentazione concorsuale che investendo l’intera procedura e quindi anche la posizione dell’istante assume significativa importanza per l’interesse del medesimo e l’effettività della sua tutela. Accesso, quindi, sì, ma senza oberare l'Amministrazione competente.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26 giugno – 11 settembre 2012 ,n. 4819 Presidente Leoni – Estensore Veltri Fatto e diritto Il sig. Antonio Cerrocchi, Maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri, partecipava ad un procedimento di avanzamento a scelta” collocandosi in posizione non utile 3467 su 3741 . Ritenendosi leso nelle sue legittime aspettative, proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Avanzava, altresì istanza di accesso a tutti gli atti della procedura. L’amministrazione negava l’accesso in ragione del contenuto generico dell’istanza, asseritamente preordinata ad un controllo generalizzato si dichiarava disponibile a consentire l’accesso qualora fosse indicato un ristretto numero di nominativi e meglio chiarito il motivo della richiesta. Il M.llo Cerocchi adiva il TAR Lazio, il quale, in accoglimento della domanda, condannava l’amministrazione all’ostensione di tutta la documentazione richiesta. Interpone ora appello l’amministrazione il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sussistente l’attualità dell’interesse. Quest’ultimo dovrebbe invece escludersi nella misura in cui il ricorrente ha chiesto un’ ingente massa di documenti riferita a tutti i candidati al solo fine di frugare” le carte nella speranza di trovare elementi invalidanti a supporto del gravame. Nel giudizio d’appello si è costituito il M.llo Cerocchi, difendendo le statuizioni di prime cure ed evidenziando che a la partecipazione al concorso è circostanza sufficiente a radicare l’interesse all’accesso, b la mole dei documenti richiesti non costituisce fattore ostativo c la necessità di tutelare il proprio interesse legittimo giustifica un’istanza generica, non potendo l’istante conoscere ex ante i vizi della procedura. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2012. L’appello è solo parzialmente fondato. Il punto nodale della controversia risiede negli eventuali limiti al diritto d’accesso opponibili dall’amministrazione al candidato che chieda copia di tutti gli atti di una complessa procedura, ivi compresi migliaia di fascicoli contenenti i titoli degli altri candidati, nonostante il medesimo si sia collocato in fondo alla graduatoria finale. Non v’è dubbio che la mole dei documenti non possa costituire di per sé un limite all’accesso, e tuttavia, la concretezza ed attualità dell’interesse da una parte, ed il divieto di istanze finalizzate ad un controllo generalizzato dall’altro, costituiscono fattori normativi che impongono valutazioni di ragionevolezza ed accorgimenti al fine di evitare strumentalizzazione o abusi dello strumento. Il primo fattore interviene a qualificare e circoscrivere la situazione giuridica soggettiva dell’istante, il secondo a limitare l’oggettiva l’ampiezza della documentazione ostensibile in guisa da non farla trasmodare, pur in presenza di un situazione giuridica rilevante, in un sindacato ispettivo od in un controllo generalizzato. E’ il principio di ragionevolezza in genere, e quello di proporzionalità in specie, a dover guidare le parti nella concreta definizione del parametro di ampiezza succitato. Così appare irragionevole e defatigatoria l’istanza di un militare che – come nel caso di specie – dopo avere partecipato ad una procedura di avanzamento che lo ha visto classificarsi 3467 su 3741 a fronte dei pochi posti disponibili chieda di ottenere copia di tutti i fascicoli dei partecipanti, vincitori ed idonei, costringendo l’amministrazione ad una voluminosa attività che renda ragione di tutti i dettagli della complessa ed affollata procedura. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellato, in casi come quello di specie, la verifica di utilità in chiave difensiva della documentazione richiesta non costituisce l’abusivo utilizzo di un criterio che la legge non prevede, e che comunque non compete all’amministrazione applicare, per limitare e restringere l’interesse giuridicamente rilevante in relazione all’accesso in quanto tale sussistente a prescindere dall’esigenza di difendere in giudizio i propri interessi , ma un criterio conforme al principio di ragionevolezza, utile per discernere le istanze finalizzate alla cura di un interesse personale e concreto da quelle invece strumentali ad un controllo generalizzato. Diversamente deve invece dirsi per la documentazione generale verbali, criteri, graduatorie, etc. ossia per tutta quella documentazione concorsuale che investendo l’intera procedura e quindi anche la posizione dell’istante assume significativa importanza per l’interesse del medesimo e l’effettività della sua tutela. In tali ristretti termini poteva e deve essere accolta la domanda di accesso, con conseguente parziale riforma della sentenza di prime cure. In ragione dell’esito del giudizio, le spese possono essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di quanto sopra chiarito e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, limita la condanna dell’amministrazione al rilascio di copia della documentazione relativa a verbali, criteri, graduatoria ed altri eventuali atti a contenuto generale e collettivo formati nel corso della procedura concorsuale. Spese compensate.