Chi è stato condannato per traffico di droga non può diventare pompiere

Legittima l'esclusione dalla selezione per l'assunzione di personale del candidato con una condanna penale per traffico di stupefacenti e non lo ha dichiarato nell'autocertificazione.

Anche se per l'accesso al pubblico impiego non è più richiesto il requisito di buona condotta, una condanna penale può essere legittima causa di esclusione dal concorso pubblico, perché all'Amministrazione è rimessa la facoltà di valutare la particolare gravità dei reati commessi dal candidato, in relazione al comportamento che deve tenere il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4812 del 26 agosto scorso. Il caso. Un aspirante Vigile del Fuoco partecipa a una procedura selettiva indetta dal Ministero dell'Interno per l'assunzione di personale, ma viene escluso a causa del mancato possesso del requisito delle qualità morali e di condotta richieste, avendo egli riportato una condanna penale per traffico di stupefacenti e avendo omesso di dichiararla nell'autocertificazione allegata alla domanda di assunzione. L'uomo impugna l'esclusione, ma il TAR Lazio ritiene infondato il ricorso e la controversia arriva al Consiglio di Stato. Per l'accesso al pubblico impiego non è richiesta la buona condotta. È vero, osservano i giudici amministrativi, che la condanna penale non è di per sé preclusiva della costituzione di un rapporto di pubblico impiego, e questo sia in virtù di una pronuncia della Corte Costituzionale sentenza n. 971/1988 , sia perché tra le condizioni richieste per l'accesso al pubblico impiego è venuto a mancare il requisito della buona condotta. Ma una condanna penale può essere causa di esclusione dal concorso pubblico. Ma ciò non esclude che la condanna penale possa certamente essere causa di esclusione dalla procedura concorsuale, ove ad essa si accompagni una specifica valutazione dell'Amministrazione sulla gravità dei reati commessi. Ed è quello che è avvenuto nel caso di specie, secondo il Consiglio di Stato. L'Amministrazione può valutare i fatti di rilevanza penale ai fini dell'affidabilità del soggetto. L'Amministrazione, infatti, ha preso in considerazione la circostanza che il candidato non ha fatto menzione della condanna nell'autocertificazione, e inoltre ha tenuto conto del particolare disvalore dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato traffico di sostanze stupefacenti e partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti , rilevando che gli addebiti a carico del ricorrente erano incompatibili con le funzioni che gli appartenenti al Corpo VV.FF. sono chiamati a svolgere funzioni che richiedono un comportamento nella vita professionale e sociale orientato a profondi e radicati principi di legalità, moralità, correttezza e solidarietà sociale . L'appello viene, quindi, respinto, e l'esclusione dalla procedura selettiva del candidato confermata.