Ricorso spedito a mezzo raccomandata: il termine per il deposito decorre dalla ricezione

di Angelo Buscema

di Angelo Buscema * Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso tributario direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9173/11, depositata il 21 aprile. Termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione per il deposito in Commissione Tributaria Provinciale. L'iter logico giuridico adottato da tale pronuncia ha evidenziato alcuni capisaldi. E' recessivo l'orientamento secondo cui il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario . Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul processo tributario comporta, invece, che è ragionevole, una volta ammesso l'uso diretto del mezzo postale da parte del ricorrente, consentirgli di verificare il buon fine della notifica prima di iscrivere la causa a ruolo. D'altra parte, la regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario. Nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 c.p.c. e seguenti art. 16, comma 2 tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento art. 16, comma 3 . La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 art. 20, comma 1 . Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione art. 16, comma 5 e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione art. 20, comma 2 . Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale art. 22, comma 1 i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto art. 16, comma 5 . L'art. 20, comma 2 il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione riproduce l'esordio del quinto comma dell'art. 16 qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione però quest'ultima norma prosegue stabilendo che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto . Siccome il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione vale a dire dalla notificazione del ricorso, esso non può che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione dell'amministrazione resistente art. 23, comma 1 . E' vero che, ai fini della costituzione dell'attore, l'art. 22 non parla del deposito dell'avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d'inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale. Non v'è alcuna ragione logica e giuridica artt. 3 e 24 Cost. per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario come invece fa l'orientamento che s'ispira al precedente del 2004 , atteso che in quest'ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale , dovendo essere depositato l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e ss. . In un procedimento a carattere latamente impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 c.p.c., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione. Per tale via si riconduce a unità l'intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell'atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l'ufficiale giudiziario originale dell'atto notificato , sia mediante consegna diretta all'amministrazione ricevuta di deposito , sia per raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, l'orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520/2002, sia ai principi sull'osservanza dei termini posti a carico del notificante fin dal momento in cui l'atto è consegnato per la notifica e sul consolidarsi degli effetti al momento della ricezione dell'atto sanciti dalla Corte. Conclusioni. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del ricorso occorre eseguire il deposito presso la CT Provinciale. Nel processo tributario, il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, previsto a pena di inammissibilità, decorre, nel caso di notifica a mezzo di posta, dalla data di ricezione e non da quella di spedizione. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 520 del 2002, è ammissibile l'utilizzazione del servizio postale per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente davanti alle Commissioni Tributarie . * Esperto tributario

Corte di cassazione, sez. Tributaria, sentenza 5 gennaio 21 aprile 2011, n. 9173 Presidente Pivetti Relatore Cirillo Svolgimento del processo Con sentenza del 6 luglio 2005 la sezione salernitana della CTR di Napoli, riformando la decisione della CTP di Salerno del 15 dicembre 2003, accoglieva l'appello dell'amministrazione e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo di D.G., opponente avverso gli avvisi d'accertamento notificati il 13 dicembre 2002 a seguito di maggiori redditi per gli anni 1995 e 1996 attribuiti alla s.r.l. Iulia della quale era socia. I giudici d'appello, andando di contrario avviso rispetto alla commissione di prime cure, rilevavano la tardività della costituzione della ricorrente in primo grado, evidenziando che il termine prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, decorreva dalla spedizione postale del ricorso e non dalla sua ricezione e non era stato affatto prorogato dalla L. n. 289 del 2002, riguardante i termini per il ricorso e non quelli processuali ulteriori . Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Motivi della decisione Il ricorso è in parte fondato. A. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8, e art. 16, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. B. In proposito, sostiene che, se la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, u.c., è applicabile tout court anche ai termini per il deposito del ricorso, è evidente che, una volta introdotta la lite tributaria nonostante la sospensione dei termini per la sua proposizione, la lite medesima da potenziale diviene pendente e quindi soggetta alla sospensione di tutti i termini processuali come disposta dall'art. 16 della legge medesima. C. Pertanto formula il seguente quesito di diritto se la sospensione dei termini di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, u.c., si applichi anche ai termini processuali e se la lite, ove sia introdotta pur in pendenza di sospensione del termine per la proposizione del ricorso, debba ritenersi pendente e come tale assoggettata anche alla sospensione dei termini processuali di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 . Il motivo, così come è stato formulato, non è fondato. D. E' pacifico tra le parti che il ricorso introduttivo sia stato spedito dalla contribuente con raccomandata a.r. del 27 giugno 2003, recapitata alla controparte il 3 luglio 2003, mentre la costituzione in giudizio della ricorrente è avvenuta il 29 luglio 2003. E. L'art. 22 del rito tributario prescrive che la costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. F. L'art. 15, comma 8, della legge sul condono prescrive che dalla data di entrata in vigore della L. n. 289 e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi. G. Nella specie il ricorso è stato proposto il 27 giugno 2003 e dunque si è al di fuori dei limiti di cui al predetto art. 15. H. Nè è operante nella specie la sospensione sino al 1 giugno 2004 delle liti fiscali pendenti introdotta dall'art. 16, comma 6, poichè il comma 3 lett. a , stabilisce che ai fini del condono s'intende pendente la lite per la quale, alla data di entrata in vigore della legge 289 del 27 dicembre 2002 1 gennaio 2003 , è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio e comunque ogni altra lite per la quale, alla data 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Dunque, ratione temporis, si è ancora al di fuori della definizione agevolata di cui al predetto art. 16. I. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, e art. 16, commi 3 e 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. J. Lamenta, infatti, che la commissione regionale non abbia condiviso la tesi difensiva, secondo la quale il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso spedito a mezzo di raccomandata decorra dalla ricezione del plico da parte dell'ufficio finanziario e non da quella della spedizione. K. Sostiene, in proposito, che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sul processo tributario C. Cost. n. 477 del 2002 avrebbe dovuto condurre a una conclusione diversa da quella raggiunta dai giudici di secondo grado, atteso che a l'art. 22 assegna, per la costituzione della parte ricorrente, il termine generico di trenta giorni dalla proposizione del ricorso b l'art. 16 stabilisce che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto c l'art. 20 contempla la data di spedizione al solo fine di considerare tempestivo il ricorso che sia spedito entro il termine per impugnare d è ragionevole, una volta ammesso l'uso diretto del mezzo postale da parte del ricorrente, consentirgli di verificare il buon fine della notifica prima di iscrivere la causa a ruolo. L. Pertanto la contribuente formula il seguente quesito di diritto se, con riferimento ai ricorsi spediti a mezzo del posta, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, sia da interpretarsi come decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico medesimo . Il motivo è fondato. M. Nella giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte si sono manifestati due orientamenti. Secondo la sentenza n. 20262 del 14/10/2004 in Foro it. 2005, I, 85 , il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, secondo periodo, il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto e che trova applicazione, fra l'altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario . N. Affermazioni similari si rinvengono anche nelle pronunzie n. 14246 del 19/06/2007 in Riv. giur. trib., 2007, 1035 e n. 1025 del 18/01/2008 Rv. 601180 . 0. Invece, secondo la più recente sentenza n. 12185 del 15/05/2008 in Foro it. 2008, I, 2849 Riv. giur. trib., 2008, 677 Il Fisco, 2008, 4198 , qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario la regola, desumibile dall'art. 16, ultimo comma, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che e-ventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario . P. Il più recente orientamento è meritevole di condivisione. Q. Nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 c.p.c. e ss., art. 16, comma 2 tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento art. 16, comma 3 . La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 art. 20, comma 1 . Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione art. 16, comma 5 e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione art. 20, comma 2 . Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale art. 22, comma 1 i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto art. 16, comma 5 . R. Cosi comèè stato da taluni osservato, l'art. 20, comma 2 il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione riproduce l'esordio del quinto comma dell'art. 16 qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione però quest'ultima norma prosegue stabilendo che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto . Siccome il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione vale a dire dalla notificazione del ricorso esso non può che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione dell'amministrazione resistente art. 23, comma 1 . S. E' vero che, ai fini della costituzione dell'attore, l'art. 22 non parla del deposito dell'avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d'inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale. T. Non v'è alcuna ragione logica e giuridica artt. 3 e 24 Cost. per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario come invece fa l'orientamento che s'ispira al precedente del 2004 , atteso che in quest'ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale , dovendo essere depositato l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e ss. . U. In un procedimento a carattere latamente impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 c.p.c., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione cfr., nel processo civile, Cass. Sez. 3, n. 9329 del 20/04/2010 . V. Per tale via si riconduce a unità l'intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell'atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l'ufficiale giudiziario originale dell'atto notificato , sia mediante consegna diretta all'amministrazione ricevuta di deposito , sia per raccomandata con avviso di ricevimento. W. Inoltre, l'orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002, sia ai principi sull'osservanza dei termini posti a carico del notificante fin dal momento in cui l'atto è consegnato per la notifica e sul consolidarsi degli effetti al momento della ricezione dell'atto sanciti dalla Corte Costituzionale nelle decisioni n. 28 e n. 107 del 2004. X. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in relazione al secondo motivo accolto e rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della commissione tributaria regionale, che dovrà uniformarsi al principio di diritto così enunciato Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso tributario direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a vena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente . P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa e rinvia in relazione alla censura accolta, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Napoli sezione staccata di Salerno.