Autovelox, con la presenza della polizia controlli semplificati

di Stefano Manzelli

di Stefano Manzelli L'accertamento presidiato dell'eccesso di velocità può essere effettuato dalla polizia municipale su qualunque tratto di strada locale senza obbligo di indicare nel verbale l'attestazione di perfetta funzionalità dello strumento utilizzato. Il termine di validità del certificato di omologazione dell'autovelox inoltre condiziona solo la sua commercializzazione e non l'impiego stradale. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 1014 del 17 gennaio 2011. La fattispecie. Un utente stradale incappato in un controllo elettronico della velocità senza fermo immediato del trasgressore ha proposto con successo ricorso al giudice di pace. Contro l'annullamento della multa, confermato in appello dal tribunale di Locri per mancata contestazione e omessa esibizione del certificato di omologazione dell'autovelox, il comune di Stignano ha proposto ricorso alla Corte di cassazione che ha ribaltato le sorti della vertenza. Via libera agli autovelox su qualsiasi tratto stradale. Gli strumenti elettronici per il controllo della velocità dei veicoli possono essere utilizzati su qualsiasi tratto stradale, specifica innanzitutto il collegio. Quando non è necessaria la contestazione immediata? Mentre per le autostrade e le grandi vie di comunicazione è però possibile omettere la contestazione immediata, stante la pericolosità di tale manovra, per gli altri tratti stradali si dovrà ricorrere alla regola ordinaria del fermo immediato del mezzo, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 del codice stradale come per esempio l'impiego di uno strumento che permette l'accertamento dell'illecito solo dopo il passaggio del veicolo . Nel caso in cui non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, prosegue la sentenza, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda inammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta ispo facto la legittimità del verbale medesimo . Omologazione sempre riferita al singolo vigile elettronico . Per quanto riguarda infine la questione dell'omologazione dell'autovelox, il Collegio ribadisce il suo costante orientamento. L'omologazione va riferita al singolo modello di vigile elettronico ed il termine di validità dell'approvazione ministeriale interferisce solo con la commercializzazione dello strumento che, se funzionante, può essere utilizzato anche dopo la scadenza della validità dell'omologazione. Né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione, conclude il Collegio, richiedono che nella multa venga indicata l'attestazione di perfetta funzionalità dell'autovelox ed il suo costante controllo da parte dei vigili.

Corte di Cassazione sez. II Civile, ordinanza 7 ottobre 2010 - 17 gennaio 2011, n. 1014 Presidente Settimj - Relatore D'Ascola Fatto e diritto Il tribunale di Locri con sentenza del 22 luglio 2008, notificata il 23 ottobre 2008, rigettava l'appello proposto dal comune di Stignano avverso T. R. per la riforma della sentenza resa il 26 maggio 2006 dal giudice di pace di Stilo, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta dall'opponente in relazione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8. Rilevava che la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo apparecchio velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per l'amministrazione di precostituirsi un'ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce la regola, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità. Nella specie deduceva che la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l'esistenza di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza. Il Tribunale riteneva, inoltre, che l'amministrazione non aveva prodotto in causa prova del certificato di omologazione del dispositivo elettronico utilizzato, indispensabile per dare dignità di prova all'accertamento effettuato con detto strumento. Il comune ha proposto ricorso per cassazione notificato il 19 dicembre 2008, imperniato su quattro motivi. L'opponente è rimasto intimato. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso. Con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 nonché violazione degli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada, affermando che la disposizione dell'art. 4 del citato decreto-legge non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell'elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell'art. 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo reg. esec. evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, come esposto in narrativa. Il Comune formula il seguente quesito di diritto Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servizio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 convertito in L. n. 168 del 2002 per l'assenza del decreto prefettizio ex art. 4, comma 2, cit. possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche autovelox dagli stessi agenti direttamente gestite se pur con l'obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S. ed esemplificate dall'art. 384 reg. att. . Connesso al primo è il secondo motivo, con cui si chiede alla Corte di stabilire che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox art. 142 C.d.S. , da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell'infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall'art. 201, comma 1-bis lett. e e ciò pur con l'obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall'art. 384 lett. e del regolamento divengono insindacabili . Entrambi i motivi sono manifestamente fondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4, comma 2 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. limiti di velocità e sorpasso , tra l'altro, anche in funzione del medesimo art. 4, comma 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1-bis Cass., n. 376 del 2008 Cass., n. 1889 del 2008 . Ed inoltre va rilevato che, a fronte dell'affermata possibilità di rilevamento da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura elettronica, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta ipso facto la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini dell'espletamento del servizio. Cass. 19032/08 24355/06 . Terzo e quarto motivo, relativi all'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, denunciano rispettivamente a violazione dell'art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell'art. 345 reg. esec. nonchè del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2971 del 27 novembre 1989 b vizi di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione. La manifesta fondatezza del terzo motivo, che assorbe l'altra censura, risulta da un ormai consolidato orientamento di questa Corte. Il Comune chiede con il ricorso di ribadire che ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell'infrazione, osserva il ricorrente, ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata. Premesso che dalla sentenza impugnata risulta che nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell'esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, cosi' come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati il termine di validità dell'omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacché tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore Cass., n. 29333 del 2008, cit. Cass., n. 9950 del 2007 - in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada art. 142, comma 6 nè il relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345 prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S., Cass., n. 29333 del 2008, cit. . Corollario di questa affermazione è l'insussistenza di alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. Cass. 17361/08 . Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione originaria parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo quanto ai tre gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari per il giudizio di appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per diritti ed Euro 4 00,00 per onorari di avvocato per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.