Extracomunitari, il soggiorno illegale non è incostituzionale

di Carmen Ceschel

di Carmen Ceschel Ancora una volta viene chiesto alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità delle norme contenute nel testo unico sull'immigrazione, in particolare sull'art. 10 bis la Consulta opera un rinvio all'orientamento già espresso con la sentenza n. 250 del 2010. La questione. Nell'ordinanza in rassegna, la Consulta viene chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 10 bis d. lgs. n. 286/1998 inserito dalla legge n. 94/2009 , per cui a meno che il fatto non costituisca un reato più grave lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o delle norme che disciplinano i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio art. 1 l. n. 68/2007 è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. La Consulta si richiama all'orientamento espresso con la sentenza n. 250 del 2010. Norma che punisce una mera condizione personale? Il Giudice di pace rimettente dubita della costituzionalità della norma, in quanto essa introdurrebbe una fattispecie di reato con la quale si persegue non un fatto, ma una mera condizione personale la norma sanzionerebbe l'immigrato sul solo presupposto di una condizione di pericolosità sociale aprioristicamente individuata che, invece, deve essere accertata in concreto nei confronti delle singole persone. Con la richiamata sentenza n. 250/2010 la Corte Costituzionale ha chiarito che, nella norma, oggetto dell'incriminazione non è un modo di essere della persona, ovvero la condizione personale e sociale di straniero clandestino o, più propriamente, irregolare dalla quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale, ma uno specifico comportamento, ossia il fare ingresso e trattenersi nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della disciplina in tema di soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio la condizione di clandestinità, quindi, non è un dato preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta la conseguenza stessa della condotta. Assenza del riferimento ad una causa di giustificazione. L'art. 10 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5 ter, del medesimo testo unico, nella parte in cui non viene espressamente indicato che lo straniero va punito solo se pone in essere gli atti previsti dalla norma senza giustificato motivo 1 . La Corte, nella richiamata sentenza n. 250 del 2010, ha chiarito in primo luogo che la mancanza di una formulazione analoga a quella dell'art. 14, comma 5 ter non impedisce che le cause di giustificazione o le cause di esclusione della colpevolezza trovino comunque applicazione. In secondo luogo, in relazione alla figura dell'illecito trattenimento, trattandosi di reato omissivo proprio, è operante il principio ad impossibilia nemo tenetur. Infine, a differenza del reato di cui all'art. 14 comma 5 ter richiamato, nel caso dell'art. 10 bis, trattandosi di reato di competenza del giudice di pace, è applicabile l'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 . Perché una pena pecuniaria a chi si sa che non ha le risorse per adempiere? Infine, viene censurato l'art. 10 bis in quanto la pena pecuniaria, applicata a soggetti fuggiti dal proprio Paese, presenta ridotti effetti dissuasivi ed appare calcolata esclusivamente per permettere la sanzione vera e propria, ossia l'espulsione. Anche qui, la sentenza n. 250 chiarisce come è vero che, normalmente, la pena dell'ammenda presenta una ridotta capacità dissuasiva, a fronte della condizione di insolvibilità in cui assai spesso ma non necessariamente versa il migrante irregolare e che essa difficilmente può essere convertita in lavoro sostitutivo od obbligo di permanenza domiciliare essendo spesso lo straniero privo di fissa dimora e visto che, comunque, non può risiedere in Italia tuttavia, simili valutazioni attengono all'opportunità della scelta legislativa su un piano di politica criminale e giudiziaria, di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità. Nota 1 Ricordiamo che la Consulta, con la recente sentenza n. 359/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 quater, d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m , della legge n. 94/2009, nella parte in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5 ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo senza giustificato motivo .

Corte Costituzionale, ordinanza 3 - 17 novembre 2010, numero 329 Presidente De Siervo - Relatore Criscuolo ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero , aggiunto dall'articolo 1, comma 16, lettera a , della legge 15 luglio 2009, numero 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica , e 16, comma 1, dello stesso decreto legislativo e dell'articolo 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, numero 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, promossi dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con ordinanza del 27 ottobre 2009, dal Giudice di pace di Vergato con due ordinanze del 26 novembre 2009, dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con ordinanza del 7 gennaio 2010 e dal Giudice di pace di Vergato con due ordinanze del 18 febbraio 2010, rispettivamente iscritte ai nnumero 2, 99, 100, 188, 200 e 201, del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nnumero 5, 14, 25 e 27, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto che, con ordinanza in data 27 ottobre 2009 r.o. numero 2 del 2010 , il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale , questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero , aggiunto dall'articolo 1, comma 16, lettera a , della legge 15 luglio 2009, numero 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica che il giudice a quo, chiamato a pronunciarsi nel processo penale a carico di Y. A. M. A., imputato del reato di cui all'articolo 10-bis del d.lgs. numero 286 del 1998 per essersi intrattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. numero 296/98 , accertato in Limone Piemonte il 1°ottobre 2009, premette quanto segue In data 1.10.2009 la Polizia di frontiera di Limone Piemonte CN inviava alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Cuneo richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata numero 228/2009 prot. , ai sensi dell'articolo 20 bis D.L.vo numero 274/2000 e successive modifiche, di Y. A. M. A., sedicente cittadino egiziano senza fissa dimora, per violazione dell'articolo 10 bis D. L.vo numero 286/98 ingresso e soggiorno illegali nel territorio dello stato che la detta Procura della Repubblica autorizzava la presentazione in giudizio dell'imputato, rimasto contumace benché ritualmente citato che, ad avviso del rimettente, la normativa disciplinante l'immigrazione ha acquisito nel corso degli anni un contenuto esplicitamente proibizionista che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, le soluzioni adottate per il governo dell'immigrazione hanno visto una escalation dal contenuto sempre più repressivo che ha portato al prolungamento del periodo di intrattenimento nei centri di permanenza, al prelievo obbligatorio delle impronte digitali degli stranieri, alla introduzione di una specifica aggravante per il migrante irregolare che commette reato, agli ostacoli per l'accesso alle cure mediche, all'abitazione e al trasferimento dei fondi alle proprie famiglie che la norma censurata - la quale punisce con l'ammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro, se il fatto non costituisce più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del citato testo unico, nonché quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, numero 68 Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio - si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto norma ontologicamente ingiusta che incarna un diritto completamente svincolato dalla giustizia e che introduce una fattispecie di reato con la quale non si è fatto altro che proseguire nella persecuzione non di un fatto, ma di una condizione personale che il rimettente ritiene violato il detto principio di ragionevolezza, anche perché la pena pecuniaria prevista nella detta misura è priva di effetti concreti, in quanto applicabile a soggetti che hanno affrontato la tragedia della fuga dalla persecuzione e dalla fame , sicché la stessa appare così calcolata per permettere la sanzione vera e cioè quella dell'espulsione che la disposizione censurata viola, inoltre, il principio di uguaglianza e quello del carattere personale della responsabilità penale, in quanto, secondo il giudice a quo, essa è discriminante nei confronti di quei gruppi sociali più deboli poiché qualifica l'immigrato come cosa e non persona priva di diritti e lo sanziona sul solo presupposto di una condizione di pericolosità sociale aprioristicamente individuata che, invece, deve essere accertata in concreto nei confronti delle singole persone che la norma impugnata viola, ancora, il principio di solidarietà, perché con la indiscriminata previsione della illiceità penale del soggiorno non regolare del migrante pare recepire pulsioni che vogliono il diritto contrario alla giustizia che, infine, secondo il giudice a quo, la disposizione in oggetto si pone in contrasto anche con l'articolo 10 Cost. perché viola le convenzioni internazionali che l'Italia si è impegnata a rispettare che, con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse il 26 novembre 2009 r.o. numero 99 e numero 100 del 2010 e il 18 febbraio 2010 r.o. numero 200 e numero 201 del 2010 , il Giudice di pace di Vergato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'articolo 10-bis e dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. numero 286 del 1998, dell'articolo 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, numero 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, numero 468 , aggiunto dall'articolo 1, comma 17, lettera d , della legge numero 94 del 2009 che, secondo il giudice a quo, l'articolo 10-bis del d.lgs. numero 286 del 1998, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare, si pone in contrasto con l'articolo 3 Cost., dal momento che introduce una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo, stante l'assenza del riferimento alla sussistenza di giustificati motivi di inosservanza del precetto, presente invece in quest'ultima norma che la disposizione in oggetto, ad avviso del rimettente, si pone, altresì, in contrasto con l'articolo 24 Cost. e, in particolare, con il principio nemo tenetur se detegere in quanto, non indicando le forme di allontanamento, costringe lo straniero, presente in modo irregolare sul territorio dello Stato alle ore 00,00 del giorno 8 agosto 2009, ad autodenunciarsi che, secondo il giudice a quo, l'articolo 16, comma 1, del d.lgs. numero 286 del 1998 e l'articolo 62-bis del d.lgs. numero 274 del 2000, là dove attribuiscono la facoltà al giudice di pace di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna al pagamento dell'ammenda di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del d.lgs. numero 286 del 1998, violano l'articolo 27, terzo comma, Cost., poiché detta facoltà non risponde alla finalità rieducativa della pena che, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 8, del d.l. numero 78 del 2009 nella parte in cui non prevedono la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dello straniero, anche nei confronti di lavoratori stranieri disponibili all'emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie, si pongono in contrasto con l'articolo 3 Cost., in quanto la discrezionalità del legislatore appare essere stata esercitata in modo da discriminare gli stranieri in relazione all'attività di lavoro esercitata che, con ordinanza emessa il 7 gennaio 2010 r.o. numero 188 del 2010 , il Giudice di pace di Rivarolo Novarese ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del d.lgs. numero 286 del 1998, limitandosi ad osservare, in un procedimento penale promosso per asserita violazione di detta norma, che tale questione, prospettata dal pubblico ministero, meritava di essere condivisa per le motivazioni addotte, in quanto ritenuta fondata e non manifestamente irrilevante che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto soltanto nei giudizi promossi con ordinanze iscritte al r.o. numero 2 e numero 100 del 2010, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla violazione dei parametri costituzionali invocati o, comunque, infondate. Considerato che le ordinanze di rimessione, indicate in epigrafe, sollevano questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione che il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo dubita, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 27 della Costituzione, nonché del principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale , della legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero , aggiunto dall'articolo 1, comma 16, lettera a , della legge 15 luglio 2009, numero 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica , che punisce con l'ammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero il quale fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del citato testo unico che il Giudice di pace di Vergato dubita, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis e dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. numero 286 del 1998 dell'articolo 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, numero 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, numero 102 dell'articolo 62-bis del decreto legislativo del 28 agosto 2000, numero 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 numero 468 , aggiunto dall'articolo 1, comma 17, lettera d , della legge numero 94 del 2009 che, in particolare, sebbene il rimettente non abbia indicato nei dispositivi delle ordinanze i precetti oggetto di censura, ad eccezione dell'articolo 10-bis del d.lgs. numero 286 del 1998, dall'intero contesto dei provvedimenti emerge chiaramente come le doglianze si appuntino anche sulle altre norme citate, sicché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimità costituzionale ex plurimis sentenza numero 320 del 2009, ordinanze numero 192 del 2010 e numero 85 del 2003 che il Giudice di pace di Rivarolo Canavese r.o. numero 188 del 2010 dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del d.lgs. numero 286 del 1998 che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo è manifestamente inammissibile perché, nel quadro di una serie di rilievi peraltro, a carattere meramente assertivo , trascura di compiere un'adeguata descrizione della fattispecie, omettendo ogni riferimento alle circostanze in cui l'imputato era stato individuato e che avevano condotto a qualificare illegale il suo trattenimento sul territorio dello Stato, e limitandosi a riprodurre nell'epigrafe del provvedimento il capo d'imputazione, a sua volta soltanto ripetitivo della norma incriminatrice che tali lacune precludono la possibilità di svolgere il necessario controllo sulla rilevanza della questione ex plurimis ordinanze numero 85 del 2010 numero 211, numero 181 e numero 157 del 2009 che analoga declaratoria di manifesta inammissibilità deve essere pronunciata in relazione alle quattro ordinanze del Giudice di pace di Vergato, le quali, trascurando di fornire qualsiasi indicazione in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi, non soltanto impediscono di valutare la rilevanza delle questioni, ma non consentono neppure di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle fattispecie medesime, non essendo dato comprendere se di quelle norme il giudicante debba fare applicazione ex plurimis ordinanze numero 256 del 2009 e numero 384 del 2007 che, da ultimo, il Giudice di pace di Rivarolo Canavese non ha chiarito con una motivazione autosufficiente le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, essendosi limitato a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nell'ordinanza, in relazione alle quali si afferma in forma apodittica che la questione è proposta in quanto ritenuta fondata e non manifestamente irrilevante che, comunque, sulle medesime censure sollevate dalle ordinanze di rimessione, con riferimento all'articolo 10-bis, del d.lgs. numero 286 del 1998, questa Corte si è pronunciata, rigettandole, con la sentenza numero 250 del 2010. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, numero 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero , rispettivamente aggiunto e modificato dall'articolo 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, numero 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica , dell'articolo 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, numero 78 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, numero 468 , aggiunto dall'articolo 1, comma 17, lettera d , della legge numero 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, dal Giudice di pace di Vergato e dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con le ordinanze indicate in epigrafe.