Rilascio del permesso di soggiorno: il ricorso contro il silenzio-rifiuto della Questura

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia * Le tematiche connesse all'immigrazione e, nello specifico, alla concessione del permesso di soggiorno sono vexatae questiones molto complesse ché interessano spesso anche altri campi del diritto. Le peculiarità processuali delle sentenze del Tar di Bari. Le sentenze del Tar di Puglia, sez. II, nn. 4350 1 e 4351 del 30 dicembre 2010 qui consultabili come documenti correlati , decidendo sul gravame avverso al silenzio-rifiuto, serbato dalla Questura di Bari sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 10-bis L. 241/90 e 5 comma IX, L. n. 286/98 Bossi-Fini , ha fatto alcune interessanti riflessioni su questo argomento alla luce dell'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo D.lgs. n. 104/10 di attuazione dell'art. 44 L. n. 69/09 cfr. Focus negli arretrati del 11/09/10 . Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione. Si noti come esse siano tra le prime applicazioni della nuova azione contro il silenzio ex art. 117 cpa. Si ricordi che la P.A. ha l'obbligo di emettere un provvedimento, positivo o negativo, su qualsiasi richiesta avanzata dal cittadino od altro ente. La l. n. 241/90 impone l'ulteriore onere di preventiva comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento, il quale può proporre ricorso entro i termini di legge. Ciò vale anche in assenza della pronuncia dell'ente, poiché, in questo caso, il silenzio equivale al diniego. Nella fattispecie le menzionate disposizioni prevedono che tale atto deve essere emesso entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti . Al momento dell'emissione delle suddette decisioni la P.A. non si era ancora pronunciata, salvo comunicare, in modo irrituale ed anomalo, nelle more del processo, le ragioni dell'adozione di un provvedimento negativo, prontamente impugnate dalla difesa del ricorrente. Si noti che l'immigrato non aveva diffidato e messo in mora l'amministrazione, come previsto dalla disciplina processuale ante novella, poiché tale dovere è stato abrogato dall'art. 117, comma I, cpa. Perciò sono validi il ricorso e l'impugnazione del preavviso del rifiuto comunicato, come detto, durante la lite comma V . Sul punto si evidenzi un'altra peculiarità delle annotate sentenze il giudice ha considerato legittimo il gravame di un nuovo atto, seppure la relativa memoria difensiva non fosse stata notificata alla Questura. Legittima l'impugnazione del provvedimento emesso durante il giudizio. Infatti il suddetto capoverso prevede che se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. Da un'attenta lettura, quindi, il gravame di questa comunicazione sembra irrituale ed illegittimo, come detto, per la mancata notifica alla controparte. Il Tar ha ritenuto che il lasso di tempo, indicato nella norma, coincidesse con quello necessario per il perfezionamento dell'intero provvedimento in ogni sua fase e quindi anche in quella processuale contro l'inerzia della P.A. Ha enunciato il seguente principio di diritto, che seppur fa riferimento al solo combinato disposto degli art. 2, l. n. 241/90 e 5, comma IX, l. n. 286/98, non può esulare, per quanto sinora esplicato, dalle prescrizioni dell'art. 117, comma V, cpa tale ultima disposizione letta in combinato disposto con la disposizione generale, impone che entro lo stesso termine venga comunque definito il procedimento in corso. . Validità del ricorso sottoscritto dal solo difensore. Il Tar, poi, considera validi i menzionati ricorsi anche se sottoscritti dal solo legale e non anche dal diretto interessato è questa la principale novità introdotta dalle annotate sentenze. La legge sancisce che il permesso di soggiorno deve essere richiesto personalmente dall'immigrato, presentando apposita istanza alla Questura del luogo ove intende risiedere od al relativo Sportello unico. Essa deve essere corredata da quattro foto, formato tessera, per le relative incombenze burocratiche previste dall'art. 9 DPR n. 134/99 Regolamento di attuazione della Bossi-Fini che, per l'appunto, regola il rilascio di questo documento. Può essere proposta anche da un legale, munito di una procura speciale, che dovrà autenticare la firma del richiedente e l'atto dovrà essere correlato da una copia di un documento di identificazione dello stesso passaporto, carta identità etc. in corso di validità. Nelle fattispecie tali richieste erano state sottoscritte dal solo legale in virtù di mandato conferitemi . Esso, però, non era stato allegato alle suddette istanze, come previsto dalla legge. Il Tar ha sanato questa irregolarità processuale, rectius improcedibilità del ricorso, ritenendo che eventuali e possibili connessi problemi di irregolarità procedimentali siano superabili atteso che nella stessa istanza si fa espresso riferimento ad alta e coeva istanza, questa sì firmata dallo interessato [ ] in cui si dichiara di eleggere domicilio presso il legale che poi ha provveduto ad inoltrare le domande in oggetto. Sono ovvie e palesi le ripercussioni che avrà questo nuovo principio di diritto sugli altri analoghi gravami pendenti e/o futuri. Note 1 Per correttezza d'informazione si segnala un possibile errore di battitura nella sentenza n. 4350, poiché la data di presentazione della richiesta in epigrafe è indicata come 5.02 , da ritenersi corretta e, poi, in atti, talvolta, è riportata come 15.02 . * Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

TAR Puglia , sez. II, sentenza 30 dicembre 2010, n. 4350 Presidente Mangialardi Fatto A Con atto notificato e depositato rispettivamente il 3 e 9 sett. del 2010 il ricorrente ha chiesto l'accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 5.2.2010 ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del d.lgs. n. 286/98. A 1 Il gravame è connotato da talune particolarità. La istanza del 15.2.2010 come depositata agli atti non risulta firmata dal ricorrente, ma proposta da legale di esso ricorrente che dichiara all'uopo in virtù di mandato conferitemi , mandato che non risulta riportato nella istanza in questione ritiene comunque il Collegio che eventuali e possibili connessi problemi di irregolarità procedimentali siano superabili atteso che nella stessa istanza si fa espresso riferimento ad alta e coeva istanza, questa sì firmata dallo interessato del 2.2.2010 e depositata il 4.2.2010, in cui si dichiara di eleggere domicilio presso il legale che poi ha provveduto ad inoltrare la istanza di cui sopra si è detto. Altra particolarità degna di essere rilevata è che in corso di giudizio l'Amministrazione con nota del 30 0tt. 2010 ha comunicato all'interessato di aver avviato il procedimento amministrativo diretto all'adozione di un provvedimento di rifiuto del chiesto permesso di soggiorno, illustrando espressamente tutte le motivazioni che ad esso rifiuto ostavano. Essa nota risulta gravata dall'interessato nella memoria del 29 Nov. 2010 che non risulta però notificata all'Amministrazione. La constatazione di cui innanzi non comporta, però, la improcedibilità dell'esperita azione avverso il silenzio rifiuto, atteso che ci si trova di fronte ad un preavviso comunicato ex art. 10 bis legge 241/90 e non già al provvedimento definitivo di rifiuto. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, nota del 5.10.2010 della Questura depositata in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stati in data 8.10.2010 opponendosi all'avverso gravame ed in rito deducendo la irritualità della esperita proposta procedura di silenzio rifiuto perché, deduce, carente la previa diffida a provvedere rivolta all'amministrazione. Diritto Premesso quanto innanzi su preliminari questioni procedimentali, nel merito l'esperita azione avverso il determinatosi silenzio della p.a. sulla istanza di permesso di soggiorno del 5.02.2010 è fondata. Innanzi tutto va reietta la eccezione di irritualità/inammissibilità della esperita procedura di silenzio rifiuto per carenza della previa diffida invero in base al vigente c.p.a. codice del processo amministrativo, vedi in particolare art. 117 non è più necessaria la previa diffida. Il ricorrente ha dedotto la violazione del combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del d.lgs. n. 286/98. Esse censure sono fondate. Invero l'art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo ne impone la conclusione mediante provvedimento espresso nel termine di legge, e la legge speciale -l'art. 5 suddetto contempla il termine di venti giorni dalla presentazione della istanza per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti. Tale ultima disposizione letta in combinato disposto con la disposizione generale, impone che entro lo stesso termine venga comunque definito il procedimento in corso. L'amministrazione intimata risulta inadempiente non essendo stata adottata a tutt'oggi alcuna determinazione. Il ricorso deve essere pertanto accolto con declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione sulla istanza dell'interessato del 15.2.2010 ed Ordine alla stessa di provvedere entro il prefissando termine. Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni anche per quanto riportato nella narrativa che precede sub A1 per dichiararle compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto di chiara la illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Questura di Bari in ordine alla istanza dell'interessato del 2.2.2010 e per l'effetto Ordina all'Amministrazione intimata di provvedere sulla medesima con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR Puglia, sez. II, sentenza 30 dicembre 2010, n. 4351 Presidente Mangialardi Fatto e diritto A Con atto notificato e depositato rispettivamente il 3 e 9 sett. del 2010 il ricorrente ha chiesto l'accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata in data 22.2.2010 ha dedotto la violazione del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del d.lgs. n. 286/98. A 1 Il gravame è connotato da talune particolarità. La istanza del 22.2.2010 come depositata agli atti non risulta firmata dal ricorrente, ma proposta da legale di esso ricorrente che dichiara all'uopo in virtù di mandato conferitemi , mandato che non risulta riportato nella istanza in questione ritiene comunque il Collegio che eventuali e possibili connessi problemi di irregolarità procedimentali siano superabili atteso che nella stessa istanza si fa espresso riferimento ad alta e coeva istanza, questa sì firmata dallo interessato depositata pur essa il 22.2.2010 datata 19.2.2010 , in cui si dichiara di eleggere domicilio presso il legale che poi ha provveduto ad inoltrare la istanza di cui sopra si è detto. Altra particolarità degna di essere rilevata è che in corso di giudizio l'Amministrazione con nota del 30 0tt. 2010 ha comunicato all'interessato di aver avviato il procedimento amministrativo diretto all'adozione di un provvedimento di rifiuto del chiesto permesso di soggiorno, illustrando espressamente tutte le motivazioni che ad esso rifiuto ortavano. Essa nota risulta gravata dall'interessato nella memoria del 29 Nov. 2010 che non risulta però notificata all'Amministrazione. La constatazione di cui innanzi non comporta, però, la improcedibilità dell'esperita azione avverso il silenzio rifiuto, atteso che ci si trova di fronte ad un preavviso comunicato ex art. 10 bis legge 241/90 e non già al provvedimento definitivo di rifiuto. B Tanto premesso su preliminari questioni procedimentali, nel merito l'esperita azione avverso il determinatosi silenzio della p.a. sulla istanza di permesso di soggiorno del 22.02.2010 è fondata. Il ricorrente ha dedotto la violazione del combinato disposto degli articoli 2 della legge n. 241/90 e 5 comma 9 del d.lgs. n. 286/98. Esse censure sono fondate. Invero l'art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo ne impone la conclusione mediante provvedimento espresso nel termine di legge, e la legge speciale -l'art. 5 suddetto contempla il termine di venti giorni dalla presentazione della istanza per il rilascio o il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno in presenza dei relativi requisiti. Tale ultima disposizione letta in combinato disposto con la disposizione generale, impone che entro lo stesso termine venga comunque definito il procedimento in corso. L'amministrazione intimata risulta inadempiente non essendo stata adottata a tutt'oggi alcuna determinazione. Il ricorso deve essere pertanto accolto con declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione sulla istanza dell'interessato del 22.2.2010 ed Ordine alla stessa di provvedere entro il prefissando termine. Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni anche per quanto riportato nella narrativa che precede sub A1 per dichiararle irripetibili. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara la illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Bari in ordine all'istanza dell'interessato del 22.2.2010 e per l'effetto Ordina all'Amministrazione intimata di provvedere sulla medesima con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Spese di giudizio irripetibili. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.