Direttiva patenti, codice della strada con licenza europea

di Stefano Manzelli

di Stefano Manzelli Arriva la nuova patente per condurre i ciclomotori la quale potrà essere rilasciata anche ai minorenni che in caso di infrazioni stradali saranno definitivamente affrancati dalle sanzioni amministrative eccetto la decurtazione di punteggio e la revisione della licenza. Ma sarà anche più chiaro il panorama sanzionatorio per gli autisti stranieri con possibilità di inibire la circolazione in Italia per i più negligenti. Sono queste alcune delle novità in arrivo in materia di codice stradale dopo il via libera preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio al decreto legislativo che dovrà recepire la direttiva 2006/126. Dopo il vaglio delle commissioni parlamentari il provvedimento tornerà a palazzo Chigi per il via libera definitivo entro la prossima primavera. Ecco in sintesi le novità in arrivo art. 1 modifica la classificazione dei veicoli adeguandolo alla tipologia internazionale anche per quanto riguarda le corrispondenti licenze di guida. art. 2 interviene sui requisiti per la guida dei veicoli introducendo la nuova patente di categoria AM per condurre i ciclomotori conseguibile con il divieto di trasportare passeggeri a 14 anni e la patente di categoria B1 per guidare quadricicli diversi da quelli leggeri già a 16 anni. art. 3 riscrive integralmente la disciplina sulle patenti di guida raccordando anche gli importi sanzionatori previsti per chi circola con titoli scaduti di validità. art. 4 in materia di limitazione alla guida dei neopatentati, peculiarità tutta italiana, coordina l'istituto alle nuove classificazioni delle patenti. art. 5 tratta delle disposizioni in materia di guida dei filoveicoli semplicemente raccordando l'articolato con le nuove disposizioni in materia di carta di qualificazione del conducente. art. 6 introduce il nuovo concetto di residenza normale per il rilascio della patente, ovvero il luogo sul territorio nazionale in cui la persona dimora abitualmente. art. 7 modifica le disposizioni in materia di requisiti psicofisici per l'idoneità alla guida coordinandolo con la recente riforma estiva del codice stradale. art. 8 tratta dei requisiti morali degli aspiranti piloti coordinandolo con gli innesti in materia di nuove patenti di guida per la guida dei motorini, sopprimendo il riferimento al certificato di abilitazione professionale di tipo KA. art. 9 modifica l'esame di idoneità alla guida dei mezzi a motore introducendo il nuovo concetto di esaminatori adibiti all'espletamento delle prove pratiche, distinti da quelli adibiti agli esami di teoria. art. 10 dopo la riforma estiva del codice stradale tutte le autoscuole devono essere in grado di formare conducenti per il conseguimento di ogni tipologia di patente, salvo la possibilità di delegare ad un centro di istruzione automobilistica i corsi di formazione più complessi. art. 11 introduce disposizioni di coordinamento in materia di licenza di guida di macchine agricole o operatrici. art. 12 riscrive integralmente la disposizione dedicata alla validità delle patenti di guida modificando anche la rubrica dell'art. 125 del codice stradale. art. 13 è dedicato alla durata e conferma di validità delle patenti di guida, unificando nell'art. 126 del codice della strada le varie disposizioni contenute in ordine sparso in vari articoli. art. 14 adegua il codice stradale alle disposizioni comunitarie sopprimendo la norma che consentiva al prefetto di sospendere le licenze di guida rilasciate da uno Stato estero. Come specificato dai successivi articoli 15 e 17, al posto della sospensione o revoca della licenza di guida non italiana, previste come sanzioni amministrative accessorie, scatteranno la sospensione o la revoca del diritto di guidare. Altra novità riguarda i più pregnanti poteri di segnalazione di abusi da parte dei medici, con finalità di revisione delle patenti di guida in generale. art. 15 elenca dettagliatamente le diverse possibili sanzioni previste per chi, in possesso di patente extracomunitaria, guida con la licenza scaduta. art. 16 disciplina la conversione delle patenti di guida straniere. Si tratta soprattutto di adeguamenti formali e aggiustamenti di dettaglio. art. 17 introduce invece due nuovi importanti articoli dedicati ai titolari di patenti rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo in particolare, vengono specificate le sanzioni previste per chi circola con la patente comunitaria scaduta di validità, differenziandole a seconda che il conducente abbia acquisito oppure no la residenza in Italia. art. 18 reca modifiche di coordinamento agli artt. 173 e 180 del codice della strada relativamente alla guida con lenti e al possesso dei documenti di circolazione. art. 19 introduce aggiornamenti della disciplina della sospensione della patente per i neopatentati. art. 20 coordina l'art. 219 cds con le modifiche introdotte dalla nuova direttiva patenti senza modificare sostanzialmente la disciplina. art. 21 questo articolo comporterà l'inapplicabilità ai conducenti minori di età del ritiro e della sospensione e revoca del documento di guida. Stante il principio della non applicabilità delle sanzioni amministrative a questi soggetti negligenti potrà essere somministrata solo la revisione del documento di idoneità alla circolazione e la decurtazione di punteggio. art. 22 detta disposizioni in materia di modello di patente introducendo nuove ed opportune misure anticontraffazione e prevedendo la compatibilità con i futuri supporti di memorizzazione. art. 23 dettaglia i requisiti fisici e psichici per l'idoneità alla guida e i requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti. art. 24 prevede che eventuali direttive di modifica degli allegati che prescrivono i requisiti minimi per l'idoneità alla guida saranno recepite con decreto ministeriale. art. 25 reca disposizioni transitorie per la disciplina del certificato di idoneità tecnica alla guida del ciclomotore conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo. La patente di categoria AM sarà rilasciata anche a chi dovrà rinnovare il patentino oppure quando questo sia stato oggetto di furto, distruzione, smarrimento o deterioramento. art. 26 prevede l'abrogazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 40T del 30 settembre 2003. art. 27 dispone che il provvedimento entrerà in vigore il 19 gennaio 2013, eccetto alcune disposizioni di dettaglio.