In soffitta gli autovelox fissi fuori città

di Stefano Manzelli

di Stefano Manzelli Sono fuorilegge tutti i controlli automatici della velocità attivati dalla polizia locale fuori centro abitato se a meno di un chilometro della temuta postazione si trova un incrocio. Tutto a posto invece per i Tutor che possono continuare ad immortalare i trasgressori autostradali senza troppe formalità nel pieno rispetto della legge 120/2010. Le circolari esplicative del Ministero dell'interno. Lo ha evidenziato il Ministero dell'interno con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010. Ad una riforma stradale densa di punti oscuri e di complessità spesso insuperabili, l'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha risposto con tre circolari poco risolutive e per certi versi discutibili, rispettivamente del 30 luglio, 12 agosto e 29 dicembre 2010. Con l'ultima nota di capodanno il Dipartimento di polizia stradale è andato per le spicciole arrivando a mettere fuori gioco, in pratica, la generalità dei sistemi automatici dei vigili che operano sulle strade, nelle zone indicate dal prefetto. Siccome non è ancora andata a regime la regola delle divisione dei proventi delle multe tra polizia ed ente proprietario della strada per le complessità tecnico contabili evidenziate dalla stessa ragioneria generale dello stato , gli enti locali hanno continuato ad utilizzare i temuti autovelox sulle strade statali, provinciali e regionali, semplicemente adeguando i limiti di velocità alla nuova disciplina introdotta dalla legge 120/2010. Ora i controlli della velocità effettuati in sede remota devono essere ben segnalati e visibili ma anche distanti almeno 1 km dall'inizio del limite di velocità. Questa previsione a dire il vero non è stata innestata nel corpo del codice stradale ma è contenuta nell'art. 25 della legge di riforma n. 120/2010 laddove la stessa specifica che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità . Nonostante il richiamo al decreto interministeriale non ancora emanato il Ministero dell'interno con la precedente circolare del 12 agosto 2010 ha ritenuto già operativo l'obbligo del chilometro specificando che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 cds debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità. La previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'art. 4 della legge 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale . Le istruzioni di fine anno. Con le nuove istruzioni di fine anno l'organo di coordinamento dei servizi di polizia precisa che, se nel tratto di strada è presente un'intersezione, la distanza di 1 km va calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione stessa. Questa precisazione, anche se apprezzabile per lo spirito di agevolare ogni utente che stia in qualche modo approssimandosi all'area controllata, è assolutamente originale e mette di fatto fuori gioco tutti i controlli automatici della velocità effettuati sulle strade ordinarie salvaguardando solo autostrade, superstrade e qualche infrastruttura moderna. Tutte le grandi vie di comunicazioni nazionale, per esempio, hanno infatti accessi laterali frequenti ed in qualche modo, nelle zone individuate dal prefetto per l'installazione degli autovelox, gravita sempre un incrocio del resto uno degli elementi su cui si fonda l'autorizzazione prefettizia per il rilascio del nulla osta è proprio l'indice di sinistrosità che è evidentemente più alto in prossimità di incroci che non sui tratti di strada rettilinei senza intersezioni . Ma il ministero va oltre nelle sue severe determinazioni, diventando sempre più criptico e incomprensibile. Non sembra, invece, necessario calcolare la distanza dall'ultimo cartello utile, prosegue la nota del 29 dicembre, qualora il limite imposto sia uniforme su un tratto stradale in cui avviene il controllo e la segnaletica indicante il limite sia ripetuta lungo questo tratto in assenza di intersezioni . Prosegue poi la nota centrale evidenziando che analogamente, si ritiene che le conclusioni sopra esposte circa la distanza dalle apparecchiature di misura dei cartelli indicanti di velocità, possono essere estese anche agli accertamenti degli eccessi di velocità media nei tratti di strada soggetti a sistema di misurazione della velocità Sicve, qualora nel tratto monitorato insistano brevi tratti con limiti inferiori per motivi contingenti es. un cantiere . Ovviamente, in tali casi, la contestazione dell'eccesso di velocità media dovrà riferirsi al più elevato limite di velocità imposto sull'intero tratto interessato . Posizionamento del Tutor. Sul tema del Tutor - Sicve, peraltro, è intervenuto di recente lo stesso Ministero dei trasporti con il parere n. 96431 del 2 dicembre 2010. L'innovazione introdotta dall'art. 25 della legge 120/2010, specifica il ministero, non comporta particolari modifiche nell'impiego di questo diffuso sistema che rileva l'eccesso di velocità dei veicoli se non nel caso di modalità di funzionamento per l'accertamento di velocità istantanea in presenza di un limite massimo di velocità imposto lungo il tratto controllato diverso da quello generalizzato vigente sulle autostrade . In pratica nel caso di tratte autostradali dove il limite varia repentinamente a 110 km/h il primo Tutor potrebbe funzionare in modalità istantanea solo se il limite di velocità viene limitato e dichiarato in anticipo rispetto alla postazione di controllo. In ogni caso se il sistema di controllo automatico intende rilevare la velocità istantanea dei veicoli occorrerà sempre posizionare il Tutor dopo almeno un chilometro dall'ultimo accesso. Diversamente, conclude la nota, nel caso di funzionamento per il rilievo della velocità media siccome le tratte autostradali tra un Tutor e l'altro sono più estese di un chilometro e l'infrazione si concretizza al secondo passaggio non sono richieste particolari cautele oltre a quelle già previste.