Fase amministrativa, il contraddittorio tra Fisco e contribuente non è un obbligo

Nella fase amministrativa non è obbligatorio il contraddittorio tra Fisco e contribuente l'Amministrazione finanziaria non sempre è tenuta a interpellare il cittadino neanche nell'ipotesi di incertezza intrinseca della dichiarazione dei redditi

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che - con la sentenza n. 26316 depositata il 29 dicembre 2010 - ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente, il quale lamentava di non essere stato invitato dall'Ufficio tributi al contraddittorio, nonostante la dichiarazione contenesse delle incertezze. In particolare, la S.C. ha affermato che sulla scorta dello stato attuale della legislazione, non è possibile ritenere esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale , indicando, tra l'altro, i casi in cui il contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente art. 6, comma 5, L n. 212/2000 costituisce un obbligo a carico dell'A.f Sull'obbligatorietà del contraddittorio. Al riguardo, i giudici di piazza Cavour confermano l'obbligatorietà del contraddittorio in materia doganale. Infatti, già con la sentenza n. 14105/2010, la Corte di Cassazione ha stabilito l'ingiunzione di pagamento emessa, ex art. 82, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, all'esito del procedimento di revisione dell'accertamento previsto dall'art. 11 del d.lgs 8 novembre 1990, n. 374, è illegittima se l'operatore interessato non sia stato ascoltato e messo in condizioni di manifestare utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi sui quali l'Amministrazione intende fondare la sua decisione, in quanto il diritto al contraddittorio e di difesa anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente riconosciuto dal codice doganale comunitario, si evince dalle espresse previsioni dell'art. 11 cit. e costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo . Anche relativamente agli studi di settore la S.C. ha confermato l'obbligatorietà del contraddittorio tra Fisco e contribuenti in tema di accertamento standardizzato con applicazione di parametri e studi di settore, le Sezioni unite hanno ritenuto che la formazione della prova debba nascere dal contraddittorio che l'Ufficio deve attivare col contribuente .