Negate le misure alternative all’imputato straniero irreperibile

Un imputato straniero ha richiesto al Tribunale di sorveglianza di Firenze le misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. Ma l’istanza non viene accolta poiché è risultato irreperibile.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23236/21, depositata il 15 giugno. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l’ istanza proposta nell’interesse di un imputato straniero , volta ad ottenere l’ affidamento in prova al servizio sociale o i domiciliari. Ma l’istante non aveva eletto o dichiarato domicilio ai sensi dell’art. 677, comma 2- bis c.p.p. ed era stato dichiarato, quindi, irreperibile . L’accusato ricorre in Cassazione deducendo la violazione di legge in quanto il provvedimento risulterebbe erroneo . Ma la doglianza è infondata in quanto, in relazione alla peculiare finalità dell’affidamento in prova, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che per formulare il giudizio prognostico favorevole, condizione per l’ ammissione al beneficio richiesto, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire [] il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto , la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva Cass. n. 6783/1996, n. 688/1998, n. 371/2001, n. 31809/2009 e n. 31420/2015 e che fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione Cass. n. 44992/2018 . Inoltre, per le caratteristiche della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e per le modalità di attuazione concreta, è richiesto un contatto diretto fra il servizio sociale e la persona del sottoposto, sia prima dell’applicazione del beneficio per consentire la raccolta delle informazioni indispensabili, sia nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere Cass. n. 4322/1996 e l’ irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essere considerata circostanza atta a precludere l’accoglimento dell’istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato Cass. n. 12411/2000, n. 52782/2017, n. 22442/2019 . Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato unicamente l’irreperibilità nel territorio nazionale che impedisce la possibilità di condurre una qualsiasi valutazione sui presupposti applicativi degli istituti richiesti dal condannato e ha ritenuto superfluo l’instaurazione del procedimento di sorveglianza. Questa decisione rispetta il principio secondo cui in difetto di una stabile residenza di fatto e della presenza nel territorio dello Stato del soggetto condannato, non è concedibile la misura alternativa dell’affidamento in prova, ed è legittima la declaratoria pronunciata de plano di inammissibilità della domanda che manchi di un tale presupposto Cass. n. 18225/2014, n. 3256/1996, n. 6584/1998, n. 1676/2000 . Anche le Sezioni Unite, con la sentenza Mammoliti n. 18775/2009 , hanno avuto modo di affermare a riguardo che la richiesta di misura alternativa proposta ai sensi dell’art. 656, comma 6 c.p.p. deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio del condannato prevista dall’art. 677, comma 2-bis, c.p.p L’obbligo in questione sussiste pur quando l’istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato risulti in atti irreperibile o latitante . Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 – 14 giugno 2021, n. 23236 Presidente Tardio – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento in data 3 agosto 2020 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile l’istanza proposta nell’interesse di E.H.M. , diretta ad ottenere l’ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. A ragione osservava che l’istante non aveva eletto o dichiarato domicilio come previsto dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, ed era stato dichiarato irreperibile. 2.Avverso detto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, avv.to Patrizia Sivieri, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in relazione all’art. 677 c.p.p., comma 2-bis. Secondo la difesa, il provvedimento è erroneo, dal momento che il condannato era stato dichiarato irreperibile con provvedimento del 15 gennaio 2019, sicché non era riferibile alla sua situazione il disposto dell’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18775 del 17/12/2009. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1.1 In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento in prova, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, per formulare il giudizio prognostico favorevole, condizione per l’ammissione al beneficio richiesto, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, rv. 213062 , alle pendenze e alle informazioni di P.S. sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, Caputi, rv. 207998 , il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, Occhipinti, rv. 206776 sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, Cusani, rv. 210389 sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, Chifari, rv. 220473 sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, rv. 244322 sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, rv. 264602 . Si è, inoltre, precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., rv. 273985 . 1.2 In particolare, per le caratteristiche della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e per le modalità di attuazione concreta, è richiesto un contatto diretto fra il servizio sociale e la persona del sottoposto, sia prima dell’applicazione del beneficio per consentire la raccolta delle informazioni indispensabili, sia nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni, il lavoro da svolgere sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina, rv. 205695 . L’irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può, dunque, essere considerata circostanza atta a precludere l’accoglimento dell’istanza, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 28/3/2001, Sow, rv. 218455 sez. 1, n. 52782 del 9/03/2017, Kouwate, non massimata, in motivazione sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, rv. 276191 . Del pari, l’irreperibilità sopravvenuta alla sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale contenente le prescrizioni connesse alla misura alternativa disposte a suo carico, può costituire causa di revoca della misura, se tale condotta è ritenuta sintomatica della inidoneità del soggetto ad essere risocializzato con il trattamento alternativo sez. 1, n. 51879 del 13/9/2016, P.G. in proc. Hysi, rv. 268926 . 1.3 Nel caso specifico il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione la situazione di irreperibilità nel territorio nazionale, che impedisce la possibilità di condurre una qualunque valutazione sui presupposti applicativi degli istituti cui si era chiesto di avere accesso, ritenendo superfluo disporre l’instaurazione del procedimento di sorveglianza. 2.La decisione rispetta la linea interpretativa già emersa nella giurisprudenza di questa Corte, per la quale, in difetto di una stabile residenza di fatto e della presenza nel territorio dello Stato del soggetto condannato, non è concedibile la misura alternativa dell’affidamento in prova, ed è legittima la declaratoria pronunciata de piano di inammissibilità della domanda che manchi di un tale presupposto Sez. 1, n. 18225 del 25/03/2014, Valtriani, rv. 261984 Sez. 1, n. 6584 in data 22.12.1998, Nikolic, Rv. 213368 sez. 1, n. 3256 del 13/05/1996, Stevanovic, rv. 205485 Sez. 1, n. 1676 del 6/03/2000, Omari, rv. 215819 . Si è, infatti, sostenuto che È inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ove la stessa sia priva della indicazione della residenza e dell’ambiente di inserimento, lavorativo o meno. Tale carenza, infatti, impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, cui è subordinata l’ammissione al beneficio, e non consente neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi sociali, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 5. D’altra parte, la mancanza di una stabile residenza non consente neppure il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali . Nè in senso contrario giova richiamare, come leggesi in ricorso, quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza Sez. U., n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720, per la quale la richiesta di misura alternativa proposta ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 6, deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio del condannato prevista dall’art. 677 c.p.p., comma 2-bis. L’obbligo in questione sussiste pur quando l’istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato risulti in atti irreperibile o latitante . Infatti, il principio di diritto è stato formulato ai fini della precisazione dei limiti applicativi dell’art. 677 c.p.p., comma 2-bis, ma le Sezioni Unite hanno avuto cura di precisare come rimanga peraltro impregiudicata la concreta concedibilità - da valutare caso per caso - di misure alternative in favore di chi si sia sottratto volontariamente ad un provvedimento coercitivo ovvero in favore di chi non abbia uno stabile collegamento con il territorio . In tal modo non hanno inteso sconfessare l’orientamento interpretativo già espresso dalla giurisprudenza di legittimità con le pronunce Sez. 1, n. 3256 del 1996, Stevanovic, e Sez. 1, n. 4322 del 1996, Camuto, 24 grugno 1996, n. 4322, Camuto, RV. 205695, citate espressamente. 4.5 Nel caso in esame, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite Mammoliti, se non è corretto ritenere inammissibile l’istanza per il solo difetto di elezione o dichiarazione di domicilio, è però sufficiente a giustificare la decisione il riscontro dell’irreperibilità del condannato già dichiarata a fini esecutivi, circostanza che, rimasta immutata sino alla proposizione della richiesta e non smentita da contrarie risultanze, ha indotto fondatamente a ritenere superfluo instaurare il procedimento di sorveglianza. Il ricorso, pertanto, va respinto, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.