L’omessa notifica dell’avviso dell’udienza in Cassazione al nuovo difensore di fiducia può essere dedotta nel ricorso straordinario?

L’errore di fatto, oggetto del rimedio di cui all’art. 625-bis c.p.p., deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23225/21, depositata il 14 giugno. Un soggetto condannato per furto in abitazione aggravato ha proposto ricorso straordinario avverso la decisione con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la pronuncia di seconde cure per errore di fatto ex art. 625- bis c.p.p Sostiene il ricorrente di aver sostituito , nelle more della fissazione dell’udienza in Cassazione, il difensore di fiducia con revoca di quello che aveva presentato il ricorso di legittimità. L’atto di nomina del nuovo difensore era stato inoltrato via poste alla Suprema Corte ma, per un disservizio causato dalle Poste, era pervenuto alla cancelleria tardivamente. Nel frattempo, il primo difensore revocato aveva ricevuto via PEC la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, con conseguente richiesta di rinvio dell’udienza da parte del nuovo difensore, avvertito solo tardivamente della data della stessa. La richiesta di rinvio non era però stata accolta dal Collegio. Ripercorrendo lo sviluppo processuale, il Collegio ricorda che l’ errore di fatto , oggetto del rimedio di cui all’art. 625- bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’ influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso . Ne consegue che ove la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio Cass.Pen. Sez.U. n. 16104/02 . Appare dunque necessario per la Corte rammentare che l’errore di giudizio, in quanto tale, non è deducibile con il rimedio del ricorso straordinario, né tantomeno può essere oggetto di tale rimedio l’erroneo vaglio deliberativo di aspetti del compendio storico-fattuale. Deve poi essere distinto l’ errore materiale , che consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, anch’esso deducibile con il rimedio di cui all’art. 625- bis c.p.p Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene inammissibile il ricorso in quanto risulta mancante l’emersione dell’errore di fatto invocato in merito all’ omessa notifica dell’avviso dell’udienza al nuovo difensore, essendosi i Giudici mostrati consapevoli – nella motivazione della pronuncia impugnata – della situazione processuale venutasi a creare. Di conseguenza, la motivazione addotta con cui è stata rigettata la richiesta di rinvio dell’udienza per essere pervenuta la nomina del successivo difensore di fiducia in un momento successivo all’emissione e alla notificazione dell’avviso dell’udienza è l’esito di una valutazione di diritto e non di fatto .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 gennaio – 14 giugno 2021, n. 23225 Presidente Tardio – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 17641 del 27 febbraio 2020, depositata il 9 giugno 2020, la Quinta Sezione Penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da D.N. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino del 25 gennaio 2019 che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da D. avverso la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in forza della quale l’imputato era stato condannato per furto in abitazione aggravato e si era visto irrogare la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, posto in continuazione il suddetto reato con altri reati già giudicati. 2. D.N. ha proposto ricorso straordinario avverso la suddetta decisione di legittimità per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. articolando un solo motivo. Con esso si evidenzia, in particolare, che avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia dell’epoca aveva proposto ricorso per cassazione a seguito del quale era stata fissata l’udienza del 27 febbraio 2020 nelle more, l’imputato aveva, in data 12 dicembre 2019, conferito nuovo mandato ad altro difensore di fiducia, con revoca di ogni altro difensore, inoltrando l’atto di nomina, a mezzo posta, alla Corte di cassazione tuttavia, per un disservizio causato dalle Poste, l’atto di nomina era pervenuto nella cancelleria della Corte di legittimità il 19 febbraio 2019 ed era stato depositato il giorno seguente intanto, la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi alla Corte di cassazione era stata effettuata in data 28 dicembre 2019 al pregresso difensore di fiducia, mediante posta elettronica certificata indi, il nuovo difensore, essendo stato tardivamente informato della fissazione della data per lo svolgimento della suindicata udienza, aveva chiesto il giorno 11 febbraio 2019 rinvio alla Corte di cassazione per poter esercitare in nodo effettivo il suo diritto di difesa. Tuttavia, lamenta la difesa, la Corte di legittimità ha rigettato l’istanza di rinvio presumibilmente trascurando l’analisi degli atti processuali con i dati suindicati, in particolare la data di spedizione dell’atto di nomina, dati che, se fossero stati correttamente valutati, avrebbero condotto al rinvio del procedimento, così consentendo al nuovo difensore di proporre motivi aggiunti, essendo peraltro chiaro che l’omesso avviso dell’udienza all’unico difensore di fiducia ha comportato una nullità insanabile a cui non potrebbe porsi rimedio se non attraverso il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., trattandosi di errore di fatto inerente alla mancata notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza, che aveva determinato il venir meno di una condizione di regolarità del processo, non potendo il perseguimento della ragionevole durata andare a detrimento delle garanzie difensive fondamentali. Su tale base D. ha chiesto la correzione dell’errore di fatto evidenziato, con l’adozione dei provvedimenti conseguenziali. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta depositata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha chiesto la revoca della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è stato proposto in data 6 marzo 2020, dunque in termini, se si considera il termine per la sua proposizione stabilito dall’art. 625-bis c.p.p., comma 2, centottanta giorni dal deposito del provvedimento , atteso che la sentenza oggetto dell’istanza di correzione è stata emessa il 27 febbraio 2020. Va subito aggiunto che, all’esito della redazione della relativa motivazione, la sentenza è stata depositata il 9 giugno 2020 ossia dopo che D. aveva depositato l’impugnazione. Da tale rilievo si trae la constatazione che il ricorrente ha proposto il mezzo senza conoscere la motivazione che la Corte di legittimità ha fornito. 2. L’esame di tale motivazione rende, in effetti, palese che la Corte di cassazione ha affrontato per esplicito la situazione processuale determinatasi e ha sostenuto, con chiaro ragionamento, la validità ed esaustività dell’avviso inviato dalla cancelleria al difensore revocato, in quanto - ha precisato - l’atto con cui erano stati avvicendati i difensori di fiducia non era ancora pervenuto presso l’ufficio del giudice procedente al momento stabilito per l’effettuazione della formalità partecipativa. Più specificamente, nella sentenza oggetto di impugnazione, si è affermato che in data 11 febbraio 2020 era stata depositata un’istanza di rinvio del procedimento da parte dell’avv. Rocco Bruno Condoleo, il quale si lamentava dell’omessa notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale, da svolgersi ai sensi dell’art. 611 c.p.p. il 27 febbraio 2020 si prospettava, in particolare, che il decreto era stato erroneamente notificato al precedente difensore di fiducia, poi revocato, del ricorrente D. . I giudici di legittimità hanno osservato che la nomina da parte di D. in favore dell’avv. Rocco Bruno Condoleo, con revoca del precedente difensore, era pervenuta all’ufficio della Corte di cassazione il 20 febbraio 2020, laddove il decreto di fissazione dell’udienza camerale era stato emesso il 28 dicembre 2019 e, di conseguenza, era stato correttamente notificato al - diverso - difensore di fiducia dell’epoca situazione rispetto alla quale non sussisteva alcuna necessità di provvedere ad una nuova notificazione al difensore successivamente nominato i giudici di legittimità hanno richiamato e fatto proprio l’insegnamento di Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013, Sigrisi, Rv. 254747 . Si è pertanto concluso da parte della Corte di cassazione nel senso che il contraddittorio era stato ritualmente instaurato. 3. Assodato quanto precede, è da ribadirsi che l’errore di fatto - verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. - consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Coerente corollario di tale assunto è che, ove la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio e che, nella stessa linea, sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali ‘consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, De Lorenzo, non mass. . Secondo tale linea, anche in epoca recente, il consesso di legittimità, nella più autorevole composizione, ha avuto cura di rimarcare, sempre in tema di ricorso straordinario, che qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. così Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 cfr. nello stesso alveo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 . Del tutto coerente con questa impostazione è, infine, la considerazione per cui il ricorso straordinario non è da ammettersi neanche quando venga dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo pure in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio cfr. Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817 . Del pari conseguente all’impostazione illustrata e sintetizzata anche da Sez. 1, n. 52985 del 16/05/2017, Novebaci, non mass. si profila l’approdo secondo cui l’errore materiale e l’errore di fatto - indicati dall’art. 625-bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione - consistono, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e, il secondo, in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, con l’effetto che rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatto - e vanno ritenuti, quindi, inoppugnabili - anche gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non cortetta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01 . 4. Applicando al caso in esame i principi di diritto testè enunciati, è evidente che manca l’emersione dell’errore di fatto predicato dal ricorrente in ordine all’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza camerale al nuovo difensore di D. , essendosi - i giudici di legittimità - mostrati perfettamente consapevoli, alla stregua della motivazione resa, della situazione processuale determinatasi, avendola analizzata e avendola regolata applicando le norme giuridiche ritenute attinenti ad essa per ciò solo, la determinazione che ha dettato l’opzione dai medesimi privilegiata è da considerarsi come l’esito di una valutazione di diritto, non come il terminale di una percezione - in thesi erronea - di un elemento di fatto. La Corte di legittimità, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, ha avuto, quindi, esatta contezza della nomina da parte di D.N. del nuovo difensore di fiducia, ma ha rilevato che il pervenimento della stessa nella cancelleria della stessa Corte si era perfezionato dopo l’emissione e la notificazione al precedente difensore dell’avviso dell’udienza camerale, facendone discendere la valutazione - di ordine giuridico - dell’avvenuto perfezionamento del contraddittorio e, poi, dell’insussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza di rinvio del procedimento. Pertanto - in disparte la considerazione che la valutazione operata dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata si è fondata su un consolidato indirizzo ermeneutico v., oltre al precedente dalla stessa citato, Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273201 - 01 - il caso delibato si pone al di fuori dell’ambito per il quale l’ordinamento offre, attraverso il ricorso al mezzo regolato dall’art. 625-bis c.p.p., la tutela del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. 5. Deve, pertanto, concludersi che la prospettazione che la connota colloca la richiesta fra quelle che, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., comma 4, non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità. Tale approdo determina l’inammissibilità del mezzo, a cui segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione Corte Cost., sent. n. 186 del 2000 - di una somma alla Cassa delle Ammende in misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, si fissa equamente in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.