Recarsi al Pronto Soccorso non basta per giustificare la violazione della detenzione domiciliare

Confermato il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare. Fragile la versione fornita dall’uomo, cioè presunti problemi di salute, per spiegare la mancata presenza a casa.

La mera tappa al Pronto Soccorso non basta a giustificare la violazione della detenzione domiciliare. A tradire l’uomo i dettagli e le tempistiche della condotta da lui tenuta. Sacrosanta, di conseguenza, la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 23226/21, depositata oggi . Netta la posizione assunta dal Tribunale di sorveglianza, che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a un uomo denunziato per evasione a seguito di controllo presso la sua casa . Secondo i giudici ci si trova di fronte a un comportamento tale da arrecare un grave vulnus al rapporto fiduciario con gli organi preposti al trattamento del concesso beneficio penitenziario , poiché l’uomo, contattato telefonicamente dai genitori – unici presenti nell’abitazione dove stava scontando la misura – su richiesta del personale di polizia giudiziaria, si era limitato ad informarli del suo immediato ritorno per poi, però, presentarsi, mezz’ora dopo, presso un presidio ospedaliero dove veniva dimesso senza nessuna prognosi . La revoca della detenzione domiciliare viene fortemente contestata dal difensore di fiducia dell’uomo. Il legale pone in evidenza soprattutto la circostanza che il suo cliente aveva fatto ingresso presso i locali del ‘ Pronto Soccorso ’, lamentando sintomi di malessere connessi a cefalea, in concomitanza con l’arrivo nella sua abitazione del personale addetto al controllo , e aggiunge poi che il documentato orario di accesso ore 2.00 era perfettamente compatibile con la distanza esistente tra il presidio sanitario ed il luogo di detenzione, anche tenuto conto del tempo di attesa prima della visita e di quello occorrente per la sua registrazione . Infine, sempre secondo il legale, l’episodio, oltre ad essere stato determinato da una causa di forza maggiore, correlata alle gravi condizioni di salute del suo cliente attestate dalla documentazione in atti e considerate dalla relazione di un medico incompatibili con la detenzione carceraria , è in ogni caso isolato ed occasionale, quindi del tutto inidoneo a giustificare la revoca del beneficio . Per respingere le obiezioni difensive i Giudici della Cassazione richiamano i dettagli dell’episodio, così come accertati dal Tribunale di sorveglianza. In sostanza, si è appurato che l’ allontanamento del condannato dalla sua abitazione non è stato determinato dalla impellente necessità di ricorrere alle cure del presidio ospedaliero per ragioni di salute , e quindi esso va valutato come palese violazione delle prescrizioni imposte dal regime di detenzione domiciliare , violazione che l’uomo ha goffamente tentato di giustificare, una volta appreso telefonicamente dai genitori dell’arrivo dei militari incaricati del controllo nell’abitazione dove avrebbe dovuto essere presente, simulando un improvviso malore e recandosi al ‘Pronto Soccorso’ . A dare solidità a questa visione sfavorevole all’uomo depongono, secondo i magistrati, non solo la distanza temporale tra la telefonata e la visita dei sanitari, ma anche il contenuto della telefonata intercorsa coi genitori, nel corso della quale, secondo quanto riportato nell’annotazione di servizio, l’uomo nulla aveva detto sui suoi problemi di salute così seri da averlo indotto ad allontanarsi dal luogo degli arresti, ed infine il contenuto del referto rilasciato in esito alla visita, nel quale non erano indicati una precisa patologia né atre prescrizioni . Evidente , quindi, la condotta illecita tenuta dall’uomo, condotta sicuramente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa , preso atto della inaffidabilità dimostrata dal condannato , concludono dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 1 aprile – 14 giugno 2021, n. 23226 Presidente Tardio – Relatore Aliffi Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.