La nuova legittima difesa domiciliare non scalfisce il giudicato

La revisione della legittima difesa domiciliare, come recata dalla l. n. 36/2019, ha confermato le direttive di fondo della scriminante, colché – non trattandosi di abolitio criminis – va esclusa la possibilità di scalfire il giudicato.

Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23040, depositata in cancelleria il 10 giugno 2021. Nel caso di specie, un uomo è stato condannato, a seguito di giudizio di rinvio, in relazione al reato di duplice omicidio , esclusa l’aggravante ex art. 61, n. 4 , c.p. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone” . Nondimeno, l’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione paventando nuove censure in funzione della frattanto sopravvenuta l. n. 36/2019 Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa” , di riforma degli artt. 52 e 55, c.p., in specie con riferimento alla nuova formulazione della legittima difesa c.d. domiciliare” , rispetto alla quale il giudice del rinvio avrebbe del tutto mancato di pronunciarsi. In questi termini, la difesa – scomodando i principi della CEDU – ha chiesto di rimettere in discussione il giudicato afferente alla ormai pacifica responsabilità per il reato ascritto i.e. giudicato parziale . Con la sentenza in epigrafe gli Ermellini sono tornati sulla possibilità di rivedere il giudicato parziale a fronte di successiva lex mitior non abolitiva del reato , c.d. ius superveniens in bonam partem . Sul punto, richiamando la giurisprudenza penale maturata sul punto - anche in relazione all’overrulling giurisprudenziale in bonam partem -, ha confermato come nessun collegamento con la [] libertà [di autodeterminazione, ndr] ha [] il principio di retroattività della norma più favorevole , in quanto la lex mitior sopravviene alla commissione del fatto, cui l’autore si era liberamente e consapevolmente autodeterminato in base al panorama normativo e giurisprudenziale dell’epoca trovando detto principio fondamento piuttosto in quello di uguaglianza, che richiede, in linea di massima, di estendere la modifica mitigatrice della legge penale, espressiva di un mutato apprezzamento del disvalore del fatto, anche a coloro che hanno posto in essere la condotta in un momento anteriore”. L’ovvia conseguenza – si spiega – è di rendere non incompatibile il principio di uguaglianza con il limite del giudicato si richiama, in proposito, il caso Scoppola contro Italia” v. sent. Corte EDU n. 230/2012 nonché sent. 210/2013 . Talchè la Corte - esclusa l’abolitio criminis in relazione alla norma sopravvenuta - ha negato altresì la possibilità di applicare, come richiesto dal ricorrente, la nuova previsione in punto legittima difesa domiciliare, confermando il verdetto cristallizzato ed inscalfibile, secondo la logica del c.d. giudicato progressivo ”. A margine, la Corte coglie l’occasione per ricapitolare alcuni importanti aspetti salienti della nuova legittima difesa domiciliare che sono stati assunti, in ogni caso, non provati, nel caso di specie , sottolineando come la scriminante in questione, come rieditata dalla l. n. 36/2019, postuli – quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione di cui all’art. 52, comma 1, c.p. – i la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore ii la presenza legittima dell’agente nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e uno specifico animus defendendi , talché [] alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di una offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata”. Sul crinale delle considerazioni che precedono la Corte ha dunque rigettato il ricorso, per l’effetto confermando la statuizione resa, e passata in giudicato, di condanna dell’imputato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 marzo – 10 giugno 2021, n. 23040 Presidente Sabeone – Relatore Guardiano Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.