Detenzione spray urticante: è porto abusivo d’armi?

Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 c.p., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum” che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15083/2021. La Corte di Appello di Milano, riqualificando il reato per cui era stata giudicata colpevole una donna nel cui zainetto – collocato all’ interno della propria auto - erano stati ritrovati un coltello con lama pieghevole senza dispositivo di blocco e uno spray urticante rideterminava la pena irrogata dal Tribunale, ritenendo la donna colpevole di porto abusivo di armi. L’imputata propone ricorso in Cassazione, lamentando come la pronuncia di condanna sia priva di un percorso argomentativo che tenga conto e verifichi nel caso in questione la presenza effettiva degli elementi costitutivi del reato in oggetto. I Giudici di legittimità sottolineano come il ricorso relativo all’errata configurazione del reato contestato sia fondato. La Corte di Cassazione in particolare, precisa infatti come la detenzione di bombolette spray contenenti sostanze urticanti sia riconducibile alla fattispecie di cui all’ articolo 699 c.p. solo laddove tali strumenti di autodifesa non rispettino le caratteristiche stabilite dall’articolo 1 d.m. 12 maggio 2011 numero 103 che individua le condizioni in presenza delle quali è possibile sanzionare la loro detenzione. La Corte infatti ha già avuto modo di affermare in precedenza che Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all.articolo 699 c.p., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum ” che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 numero 103 Cass.nnumero 14087/2016 e 3116/2011 . Alla luce di tali principi, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di porto abusivo d’armi con rinvio al giudice di merito.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 febbraio – 21 aprile 2021, n. 15083 Presidente Iasillo – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 23/01/2011 il Tribunale di Milano, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava D.C. colpevole dei reati di cui ai capi 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4 e 3 L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 , accertati a omissis , condannando l’imputata alla pena di sette mesi di arresto e 1.100,00 Euro di ammenda. 2. Con sentenza emessa il 09/04/2019 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sull’impugnazione di D.C. , in riforma della decisione di primo grado, riqualificato il reato di cui al capo 2 della rubrica ex art. 699 c.p., comma 2, rideterminava la pena irrogata all’imputata in sette mesi di arresto. 3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è detto, emergeva che il 29/05/2016, nel corso della perquisizione dell’autovettura Fiat Doblò, targata [], posteggiata all’interno del parcheggio del Supermercato [], ubicato a omissis , con cui l’imputata e S.D. erano giunti sul posto, veniva trovato uno zainetto dentro il quale si trovavano un coltello con lama pieghevole senza dispositivo di blocco e una bomboletta contenente spray urticante, della cui disponibilità si controverte in questa sede. Su tali fatti riferiva in dibattimento il teste C.G. , che chiariva le modalità con cui era stato eseguito l’accertamento di polizia giudiziaria da cui traeva origine il presente procedimento, precisando ulteriormente che lo zainetto all’interno del quale venivano trovati gli oggetti in contestazione si trovava nel sedile posteriore del veicolo a bordo del quale l’imputata e S. erano giunti nel parcheggio del supermercato, confermando che gli strumenti offensivi erano nella disponibilità dei due soggetti. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi l’imputata D.C. veniva condannata alla pena di cui in premessa. 4. Avverso tale sentenza D.C. , a mezzo dell’avv. Paolo Carlino, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2, la cui verifica appariva indispensabile ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell’imputata per il reato di cui al capo 2 della rubrica. Si deduceva, al contempo, che la condanna dell’imputata discendeva dall’erroneo inquadramento della fattispecie di reato contestata al capo 2, così come riqualificata nel giudizio di appello, che, a sua volta, era correlato all’inoffensività della condotta illecita ascritta alla ricorrente e alle potenzialità lesive della bombolette spray controversa, che erano state affermate dalla Corte territoriale milanese in assenza di specifici accertamenti tecnici, che si rendevano necessari per verificare le caratteristiche dello strumento di autodifesa in oggetto. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposta da D.C. è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che, con il ricorso in esame, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2, la cui verifica appariva indispensabile ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità penale espresso nei confronti della ricorrente per il reato ascrittole al capo 2 della rubrica. Tanto premesso, deve rilevarsi che l’assunto difensivo, relativo all’erroneo inquadramento della fattispecie ascritta all’imputata D.C. al capo 2 ex art. 699 c.p., comma 2, e all’inoffensività della relativa condotta illecita, che discendevano dall’incongrua valutazione delle effettive potenzialità lesive delle bombolette spray controversa - sequestrata dentro uno zainetto, posizionato nel sedile posteriore dell’autovettura con cui l’imputata e S.D. erano giunti nel parcheggio del Supermercato [], ubicato a omissis - appare fondato, limitatamente alla censura relativa alla configurazione del reato contestato. Si consideri, in proposito, che la detenzione di bombolette spray contenenti sostanze urticanti a base di oleoresin capsicum è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 699 c.p. - ascritta a D.C. al capo 2, a seguito della riqualificazione effettuata dalla Corte di appello di Milano -, laddove tali strumenti di autodifesa non rispettino le caratteristiche stabilite dal D.M. 12 maggio 2011, n. 103, art. 1 che individua le condizioni in presenza delle quali è possibile sanzionare la loro detenzione ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma 3. La regolamentazione normativa di tali strumenti si è resa necessaria in ragione del fatto che l’oleoresin capsicum è una sostanza naturale le cui proprietà vasodilatatorie, proprie della capsaicina, provocando l’irritazione delle mucose e degli occhi degli esseri umani, vengono utilizzate per finalità di autodifesa della persona, disciplinate in modo estremamente diversificato nei Paesi Europei. Con l’introduzione del D.M. n. 203 del 2011, dunque, il Ministero dell’Interno, nella consapevolezza della diversificazione normativa riscontrabile nelle legislazioni del continente Europeo, ha ritenuto necessario individuare le condizioni in presenza delle quali uno strumento di autodifesa, fondato sull’impiego nebulizzante di oleoresin capsicum, può presentare caratteristiche di offensività tali da costituire un pericolo per la pubblica incolumità. In questo modo, il Ministero dell’Interno ha individuato le condizioni per potere ritenere uno strumento di autodifesa fondato sull’impiego di capsaicina - non riconducibile nè alle armi da guerra o tipo guerra nè alle armi comuni da sparo pericoloso per la pubblica incolumità. Queste connotazioni di offensività - che, al contrario di quanto eccepito dalla difesa della ricorrente, non sono censurabili laddove concretamente accertate, assumendo rilievo penale ex art. 699 c.p. - sono espressamente previste dal D.M. n. 203 del 2011, art. 1, comma 1, a tenore del quale gli strumenti di autodifesa di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3,, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum, possono detenersi legittimamente a condizione che presentino le seguenti caratteristiche a contenere una miscela non superiore a 20 ml b contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento c la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici d essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale e avere una gittata utile non superiore a tre metri . 3. In questa cornice normativa, deve rilevarsi che solo in presenza delle connotazioni di offensività previste dal combinato disposto del L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, e D.M. n. 203 del 2011, art. 1 che non appaiono concretamente accertate nel caso di specie, la detenzione delle bombolette spray può essere ritenuta illecita, ai sensi dell’art. 699 c.p., conformemente al seguente principio di diritto Integra la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all’art. 699 c.p., il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente spray urticante a base di oleoresin capsicum che non rispetti le caratteristiche stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2011 n. 103 Sez. 1, n. 14807 del 07/01/2016, Delmastro, Rv. 267284-01 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 3116 del 24/10/2011, dep. 2012, Cantieri, Rv. 251825-01 . Tenuto conto di questi parametri normativi, non può rilevare, in senso sfavorevole a D.C. , la circostanza che la bomboletta spray della cui detenzione di controverte, secondo quanto contestato al capo 2, risultava priva di indicazioni sulla quantità del principio attivo e di indicazioni in lingua italiana , non concretizzando tale omissione ex se una violazione dell’art. 699 c.p. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 203 del 2011, art. 2 infatti, non concretizza alcuna violazione dell’art. 699 c.p., per la cui configurazione, come detto, occorre fare applicazione del combinato disposto della L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, e D.M. n. 203 del 2011, art. 1, comma 1, che prefigura una condotta illecita ancorata alle caratteristiche di offensività degli strumenti di autodifesa fondati sull’uso di capsaicina - su cui si imponeva un accertamento giurisdizionale da parte dei Giudici di merito milanesi, non riscontrabile nel caso in esame -, rispetto alle quali l’omissione delle prescrizioni di cui all’art. 2 dello stesso decreto appare priva di rilevanza penale. Nè è dubitabile che l’illiceità della detenzione di bombolette contenenti spray urticante a base di oleoresin capsicum è subordinata alla verifica giurisdizionale delle connotazioni di offensività di tali strumenti di autodifesa, che prescinde dall’osservanza delle prescrizioni contenute nel D.M. n. 203 del 2011, art. 2. Tali conclusioni, a ben vedere, discendono dalla ratio della L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, che ancora inequivocabilmente il giudizio di illiceità relativo agli oggetti ivi disciplinati alla loro potenzialità offensiva, ritenuta foriera di un pericolo per la pubblica incolumità, affermando che non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, art. 2, comma 2, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri . 5. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 2 della rubrica, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. Il ricorso proposto nell’interesse di D.C. , nel resto, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 2 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.