Fuga dopo investimento e omissione di soccorso: due fattispecie autonome

Il reato di fuga dopo un investimento e quello di omissione di soccorso hanno diversa configurabilità giuridica. Nel primo caso - per potersi dire integrato il reato - è sufficiente che il responsabile dell’incidente, riconducibile al proprio comportamento concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, si allontani dal luogo del sinistro, senza che sia necessaria la sussistenza di un danno alla vittima. Nel secondo caso, quale elemento soggettivo, rileva anche il dolo eventuale.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14648/21, depositata il 20 aprile. La Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna per fuga ed omissione di soccorso emessa dal Tribunale nei confronti di un automobilista che dopo aver cagionato un incidente stradale si era dato alla fuga, non prestando così assistenza al motociclista urtato durante la collisione, il quale aveva riportato delle lesioni. L’imputato, avverso tale sentenza, propone ricorso in Cassazione. I Giudici di legittimità confermano la responsabilità dell’automobilista, evidenziando nel caso in questione la sussistenza di entrambe le fattispecie - punite ex art. 189, comma 6 e 7, c.d.s. - caratterizzate da una diversa ratio giuridica . La prima previsione infatti punisce il reato di fuga e mira a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione del fatto, mentre la seconda che punisce l’omissione di soccorso ha la finalità di garantire che le persone ferite vengano soccorse. La Corte di Cassazione precisa inoltre come in riferimento all’elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso rilevi anche il dolo eventuale, ravvisabile dal momento che l’automobilista avrebbe potuto figurarsi immediatamente le conseguenze della propria condotta sull’integrità fisica della vittima. Rispetto al reato di fuga – la Corte prosegue - è sufficiente invece che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento idoneo a produrre eventi lesivi, senza che sia necessaria la sussistenza di un danno alla vittima. Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 – 20 aprile 2021, n. 14648 Presidente Ciampi – Relatore Nardin Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 24 settembre 2019 ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze con cui B.L. è stato dichiarato responsabile dei reti di cui all’art. 590 c.p. e art. 189 c.p., commi 6 e 7, per avere, alla guida di un autoveicolo, cagionato un incidente stradale senza arrestarsi per fornire le proprie generalità e dandosi alla fuga, omettendo così di prestare assistenza a P.N. , alla guida di un motociclo, che urtando contro la ruota posteriore destra del mezzo guidato da B.L. , cadeva a terra, riportando lesioni guaribili in sette giorni. 2. Avverso la decisione propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 3. Con il primo lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità. Assume che la Corte territoriale non offre un apparato argomentativo adeguato, fondando la condanna su un compendio probatorio inconsistente, inidoneo a fugare il ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato. Sottolinea che l’identificazione di B. e della sua autovettura BMW di colore grigio targata [] è intervenuta in modo frammentario. Invero, il teste P.N. , presente sul luogo del sinistro, ha precisato di non rammentare di avere annotato sul proprio biglietto da visita la targa dell’auto contro la quale la persona offesa aveva urtato, non riconoscendo la propria grafia sul documento, affermando di ricordare solo alcune cifre di quella targa e precisamente []. Il teste C.F. , invece, ha sostenuto di poter riferire la targa completa, in quanto l’auto coinvolta nel sinistro è nuovamente transitata sul luogo poco tempo dopo il suo verificarsi. Osserva che, nondimeno, il teste C. ha riferito di avere annotato la targa dell’auto BMW transitata dopo il sinistro, sincerandosi della corrispondenza con quella dell’auto coinvolta nell’incidente, grazie all’intervenuta collaborazione di soggetti terzi, non identificati, che facevano jogging. D’altro canto, gli stessi agenti della Polizia Municipale hanno dichiarato in giudizio di non avere compiuto alcun tipo di accertamento sulla targa parzialmente annotata da P. . Il fatto che B. , il giorno del sinistro, si trovasse in prossimità dei luoghi, peraltro, è circostanza mai smentita dall’interessato, ma che non consente di affermare, a fonte di un’identificazione tanto incerta che fu la sua auto quella coinvolta nell’incidente, anche perché nessun accertamento è stato svolto sul mezzo per verificare se vi fossero i segni di un urto. Inoltre, la circostanza che le persone escusse come testimoni, si siano, in quel frangente confrontate sull’annotazione della targa dell’auto coinvolta, rende le loro dichiarazioni prive del carattere di genuinità necessario per ritenerle veritiere. 4. Con il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7 e del vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Rileva che la Corte ha ritenuto volontario l’allontanamento del conducente dell’auto, senza la doverosa valutazione delle dichiarazioni testimoniali. Invero, il teste P. ha escluso di poter affermare con certezza che vi fosse stato un effettivo impatto fra lo scooter e la vettura ed ha dichiarato che questa si allontanò, come se nulla fosse accaduto. Parimenti il teste C. ha riferito che il conducente dell’auto si allontanò, come se non si fosse accorto di nulla. Che l’urto del ciclomotore contro la ruota posteriore della BMW fosse stato lieve, peraltro, è circostanza confermata dalla stessa persona offesa, costituitasi parte civile. A fronte di ciò il giudice di seconda cura si limita a sostenere come non possa ritenersi che l’imputato non si fosse reso conto dell’impatto, perché non intervenuto davanti, ma dietro di lui, posto che egli qualche minuto dopo l’accaduto, ripassò sul tratto stradale, evidentemente per rendersi conto delle conseguenze del sinistro. E ciò benché, proprio nel corso dell’istruttoria sia emerso che il conducente dell’autovettura, erroneamente identificato in B.L. , non si era avveduto dell’urto, semmai urto ci fu, non potendo, quindi, prestare soccorso ad alcuno. Mentre il successivo passaggio sui luoghi da parte di B. , non assume alcun valore probatorio in ordine al dolo, posto che le motivazioni di una simile condotta possono essere le più varie. In ogni caso, la presenza di altre persone che prestarono soccorso a P. , esclude, in radice, secondo la giurisprudenza di legittimità, la consumazione del reato, avuto riguardo la ratio della disposizione. Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 6. Con memoria ritualmente depositata, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, ha ribadito la manifesta illogicità della motivazione della sentenza della Corte di appello, richiamando quanto già sostenuto dal giudice di prima cura, senza dare compiuta risposta ai motivi di gravame, senza colmare nè le lacune investigative, nè l’evidente carenza degli argomenti posti a sostegno dell’affermazione di responsabilità. Censura l’inconsistenza delle considerazioni fatte proprie dai giudici di appello in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, sottolineando che una più accurata valutazione delle prove avrebbe consentito di escludere la consapevolezza in capo al conducente dell’autovettura dello stesso verificarsi del sinistro. 7. Con memoria depositata in data 17 marzo 2021 P.N. ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3. La ricostruzione della Corte è priva di ogni illogicità e la censura, per come formulata, finisce per coincidere con la richiesta di una nuova valutazione probatoria, non consentita in questa sede. La Corte territoriale, invero, non si limita a tenere in considerazione le dichiarazione testimoniali sulle modalità di ricostruzione del numero di targa dell’auto condotta da B. , ma identifica l’imputato con il soggetto alla guida dell’auto coinvolta nel sinistro, anche facendo riferimento, da un lato, al fatto che il medesimo fu fermato per un controllo dalla Polizia Municipale nelle vicinanze del luogò dell’incidente poco prima del suo verificarsi, dall’altro, alla compatibilità fra le celle agganciate dal telefono cellulare dell’imputato ed il luogo ove avvenne il sinistro, in orario compatibile con il suo accadimento. Sulla base di siffatte circostanze -non smentite dal ricorrente la Corte, con un ragionamento del tutto coerente, ricostruisce l’identità del veicolo condotto da B. con il veicolo coinvolto nel sinistro, ricordando che l’agente di Polizia Municipale, Pa.Al. , escusso in giudizio, ha riferito di avere ricevuto dal C.F. -anch’egli esaminato in dibattimento il numero di targa completo, mentre P. aveva trascritto il medesimo numero solo parzialmente. C. , che aveva assistito all’accaduto, infatti, mentre era intento a soccorrere il motociclista, caduto a terra, aveva visto ricomparire l’auto e ne aveva annotato la targa, dapprima solo parzialmente trascritta da P. . Mal si comprende, a fronte dell’illustrazione del quadro probatorio contenuto nella sentenza impugnata e della sequenza dei fatti che condussero all’individuazione del numero di targa dell’auto sulla quale il motociclo urtò, a causa del mancato rispetto del diritto di precedenza da parte della vettura, in che modo le censure proposte possano disarticolare il ragionamento della Corte territoriale. 4. Le contestazioni formulate con il ricorso non possiedono la caratteristica della percettibilità ictu oculi, richiesta per autorizzare, in questa sede, il sindacato sulla ricostruzione del fatto. Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622 Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623 la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto , ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio. Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621 Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789 Sez. 4, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Riv. 234559 Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099 . 5. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. Secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente al sesto e dall’art. 189 C.d.S., comma 7, hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038 Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Rv. 266969 . L’elemento soggettivo del reato previste dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354 Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374 Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429. 6. Ne consegue che, mentre nel reato di fuga previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009, Rizzante, Rv. 245354 Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374 Sez. 6, n. 21414 del 12/03/2013, Rv. 255429 , per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, invece, non è sufficiente la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica. Effettività che si è in passato reputata insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l’intervento dell’obbligato. Certamente, l’assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute ex post dall’investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 dep. 09/05/2000, Sitia e altri, Rv. 216465 Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 dep. 24/04/1995, Prestigiacomo, Rv. 201501 . Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività della tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l’assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell’assistenza, nell’ampio senso dianzi indicato Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, v. 259216 Sez. 4, Sentenza n. 33772 del 15/06/2017, Rv. 271046 . 7. Nel caso di specie il ricorrente osserva che la Corte non avrebbe giustificato la sussistenza dell’elemento soggettivo, ciò in quanto la motivazione si limita a fare riferimento al fatto che B. ritornò sui luoghi poco dopo il sinistro, circostanza da cui trae la consapevolezza del medesimo di essere rimasto coinvolto in un sinistro, desumendone quindi la volontarietà dell’allontanamento. Mentre sarebbero rimasti al di fuori del perimetro delle considerazioni del giudice di merito le dichiarazioni dei testi P. che non ha saputo affermare se l’urto effettivamente vi fu e C. che ha riferito che il conducente dell’auto si allontanò come se non si fosse accorto di nulla-, entrambe sintomatiche dell’assenza di consapevolezza del conducente dell’auto in ordine al coinvolgimento nel sinistro. 8. Ora, sebbene la Corte non richiami i passi delle dichiarazioni ripresi dal ricorrente -che, peraltro, non le allega al ricorso vi è che nel corpo della motivazione si fa riferimento all’inseguimento dell’auto da parte di alcune persone intente a fare jogging, sicché gli argomenti posti dalla sentenza a base dell’affermazione della sussistenza della fuga e dell’omissione di soccorso non risiedono solo nella constatazione del ritorno” di B. sul luogo del fatto, bensì anche sulla constatazione del suo allontanamento consapevole, non essendosi egli fermato, benché inseguito, ed essendo successivamente ritornato sul posto in quanto cosciente di essere rimasto coinvolto in un incidente. 9. È parimenti priva di fondamento l’osservazione secondo cui in presenza di terzi che capaci di soccorrere la persona offesa, verrebbe meno il dovere di fermarsi e prestare assistenza. E ciò, in quanto In tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolare abilitazioni al soccorso peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada. Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011, Cilardi, Rv. 25374501 . La semplice presenza di altra persona, in questo caso i passanti, non autorizza, dunque, in alcun modo l’elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti. 10. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di Euro tremila alla Cassa delle Ammende.