Omicidio doloso e atti persecutori: concorso di reati o concorso apparente di norme?

Deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione della sussistenza, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 51, c.p., di un concorso di reati o un reato complesso, che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612- bis c.p. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 14916/21, depositata il 20 aprile. La Corte d’Assise d’Appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio dopo l’annullamento della precedente sentenza da parte della Cassazione, ha affermato la responsabilità dell’imputata per i reati di omicidio doloso aggravato e atti persecutori. Riconosciuto il vincolo della continuazione tra le due fattispecie, ha rideterminato l’entità della pena, confermando per il resto la sentenza di primo grado. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione il Procuratore Generale e la difesa dell’imputata. Il Collegio ha sottolineato la necessità di dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla sussistenza di un concorso di reati o di un concorso apparente di norme tra la fattispecie dell’omicidio aggravato di cui all’art. 576, comma 1, n. 51, c.p. e il delitto di atti persecutori. Dopo aver riepilogato i contrastanti indirizzi giurisprudenziali sul tema, l’ordinanza formula in questi termini il quesito rimesso alle Sezioni Unite se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 51, c.p., sussista un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612- bis c.p. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, ordinanza 1 marzo – 20 aprile 2021, n. 14916 Presidente Bruno – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 21/04/2020 la Corte di Assise di Appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio disposto all'esito dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 48418 del 10/07/2019, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Latina del 28/04/2017, ha affermato la responsabilità penale di M.A. per il reato di cui al capo A, qualificato come omicidio doloso aggravato art. 575 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1. , e per il reato di atti persecutori di cui al capo B, e, riconosciuto il vincolo della continuazione e le attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, e con la diminuente del rito, ha rideterminato la pena in 15 anni e 4 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. M.A. é imputata del delitto di cui all'art. 61 c.p., n. 1, art. 575 c.p., e art. 576 c.p., comma 1, n. 2 e n. 5.1., per avere cagionato la morte di C.A., aggredendola con violenza dopo averla raggiunta sulla rampa delle scale di un parcheggio, strattonandola tanto da farla precipitare per le scale, così facendo sbattere il suo capo contro una superficie rigida e procurandole lesioni gravissime che l'avevano portata a morte. Il fatto era avvenuto a Sperlonga il 14/6/2016, luogo dove entrambe le donne lavoravano presso l'Ufficio Postale la vittima era deceduta il 21/6/2016 all'Ospedale di Latina. Inoltre, la M. é imputata del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., per avere minacciato e molestato la C. con condotte reiterate, consumate prevalentemente all'interno dell'Ufficio Postale di Sperlonga, negli anni 2015 e 2016, offendendola in più occasioni e appellandola con epiteti ingiuriosi alla presenza di più persone, ricercando il contatto fisico violento con la C. con finalità vessatoria e minacciosa e lasciandole messaggi offensivi e minacciosi, rendendole il luogo di lavoro insopportabile e suscitando in lei ansia e timore anche per la sua incolumità personale, tanto da indurla ad evitare di incontrarla e di programmare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Imputata e vittima erano impiegate all'Ufficio Postale di Sperlonga e l'indagine aveva dimostrato una serie di contrasti personali in cui, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la M., molto più giovane della collega, molestava, minacciava, insultava ed offendeva la C., anche davanti a colleghi e ad altre persone era stato rinvenuto anche un opuscolo sul quale la M. aveva scritto insulti e volgarità nei confronti della C. proprio il 14 giugno 2016 era esploso un ennesimo contrasto tra le due colleghe al quale avevano assistito gli utenti in fila davanti allo sportello, uno dei quali aveva notato il tono aggressivo e l'irruenza della M. verso la collega più anziana la C. aveva le lacrime agli occhi ed appariva molto scossa e ferita dalle accuse mosse dalla collega più giovane. Entrambe le donne parcheggiavano le loro autovetture nel parcheggio multipiano di Sperlonga. Come ricostruito sulla base di testimonianze, quel giorno la M. era entrata per prima nel parcheggio e si stava dirigendo verso la sua autovettura aveva notato, però, la C. che stava entrando nelle scale che, scendendo, portavano al medesimo piano in cui ella si trovava improvvisamente si era diretta verso quelle scale e aveva iniziato a salirle. I testimoni presenti sia quelli che provenivano dall'alto, come la C., sia quelli che si trovavano sul livello in cui si trovava la M. avevano sentito un forte urlo di donna e un forte botto giunti sul posto, avevano notato la C. riversa a terra, con la testa sul pianerottolo e le gambe sugli ultimi due gradini, con la M. in piedi accanto a lei che diceva che la C. l'aveva spinta ed era caduta, che lei non c'entrava niente e che voleva allontanarsi, come in effetti aveva fatto. La C., in entrambe le mani, teneva ancora degli oggetti, oltre ad una ciocca di capelli della M Le consulenze medico legali avevano evidenziato diverse lesioni fratture composte multiple del cranio, nonché frattura dello zigomo e delle ossa nasali. Sulla base delle consulenze e del posizionamento del corpo della C., il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le fratture del cranio fossero state provocate da un unico, fortissimo impatto della parte sinistra della testa contro il pavimento, mentre la frattura dello zigomo e delle ossa nasali dovessero essere attribuite ad un violentissimo pugno. In mancanza di lesioni in altre parti del corpo della vittima, che si sarebbero verificate nel caso di ruzzolamento della C. dalle scale, e dell'assenza di segni di lesioni sul corpo dell'imputata, il Giudice dell'udienza preliminare aveva ricostruito la dinamica dei fatti nel senso che la M., avendo visto la C. imboccare le scale, si fosse velocemente diretta ad incontrarla e l'avesse repentinamente colpita con un violento pugno per poi spingerla con forza verso il basso, senza che la C. potesse mettere in atto alcun tentativo di difesa, cosicché la testa aveva violentemente impattato sul pianerottolo le tracce di sangue della vittima erano state repertate a significativa distanza dall'ultimo gradino della scala , con conseguente frattura del cranio. Secondo il Giudice, non vi era stata alcuna colluttazione, né la C. aveva schiaffeggiato la M., come sostenuto dall'imputata per di più, la vittima aveva entrambe le mani occupate. Sulla base di questa ricostruzione, il Giudice di primo grado aveva affermato la sussistenza del dolo di omicidio, ritenendo che l'imputata avesse ben presente la concreta possibilità dell'evento mortale come rischio possibile ed osservando che qualunque uomo di esperienza media sa benissimo che la condotta di scaraventare violentemente dalle scale una persona di mezza età, già stordita per la frattura dello zigomo e delle ossa nasali, può provocare fratture craniche mortali. Il dolo eventuale si accompagnava al dolo d'impeto. 3. Con sentenza emessa il 28/06/2018 la Corte di assise di appello di Roma, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Latina appellata dal Procuratore generale, dalle parti civili e da M.A., assolveva la M. dal delitto di cui all'art. 612 bis c.p., contestato al capo B per insussistenza del fatto qualificava la condotta contestata al capo A come omicidio preterintenzionale ai sensi dell'art. 584 c.p., escludeva le aggravanti contestate dei futili motivi e della consumazione del delitto nei confronti della persona offesa del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., e rideterminava la pena in anni sei di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza dichiarava inammissibile l'appello incidentale proposto dalle parti civili, ma condannava l'imputata a rifondere alle stesse le spese del grado del giudizio. La Corte territoriale riteneva di indubbia saldezza l'attribuibilità alla M. della morte della C. tuttavia, osservava che la mancanza di testimoni e di telecamere funzionanti lasciava consistenti margini di dubbio circa la multiformità delle opzioni interpretative sul momento antecedente la caduta, non consentendo di attribuire alle stesse valenza di gravità e univocità indiziaria. Era certo che vi era stata una colluttazione tra le due donne, ma non poteva esserne individuato il momento genetico. La sentenza poneva l'attenzione sulla ciocca di capelli dell'imputata che la vittima aveva ancora in mano quando era caduta nonché sui lividi ai polsi della C., valutandoli come dati che si prestavano ad una lettura ambigua in effetti, i lividi ai polsi potevano essere conseguenza sia del tentativo dell'imputata di immobilizzare la vittima, ma anche essere subentrati ad un primo contatto mosso dalla vittima stessa la ciocca di capelli poteva essersi staccata nel tentativo di limitare gli effetti della caduta o per difendersi dai colpi della M Ancora la Corte territoriale riteneva che non potesse essere escluso né che la frattura delle ossa nasali e dello zigomo fosse conseguenza dell'impatto con i gradini delle scale, né che fosse stata provocata dal pugno inferto dall'imputata. Era certo, però, che le fratture del cranio, che avrebbero provocato la morte della C., fossero dovute ad un violento impatto su una struttura rigida a superficie ampia che aveva avuto origine da una spinta, che aveva impresso al corpo una forza cinetica e, quindi una accelerazione della velocità di caduta. La tesi della difesa, secondo cui la C. aveva perso l'equilibrio dopo avere afferrato i capelli della M., era del tutto congetturale e non poteva essere accolta. Pur ritenendo, quindi, che la C. fosse caduta in seguito ad una spinta da parte della M., la Corte territoriale non condivideva la ricostruzione adottata dal giudice di primo grado di una precipitazione del corpo, sollevato e spinto dalle scale si trattava di ricostruzione incerta, ritenendo la Corte inverosimile che l'imputata, della stessa statura della vittima, fosse riuscita a sollevarla per i polsi e spingerla, con una forza tale da non farla entrare a contatto con i gradini della scala, facendola precipitare direttamente nel vuoto del resto, la scala in questione non ha una tromba nella quale il corpo poteva cadere si tratta di scala circolare che ha all'interno un ascensore. In definitiva, secondo la sentenza, l'ipotesi della caduta per precipitazione doveva essere esclusa in quanto irrealizzabile. In definitiva, secondo la Corte territoriale, al momento in cui le due colleghe si erano incrociate sulle scale, era sorto un litigio, sfociato in una colluttazione nel corso della quale l'imputata aveva spinto giù per le scale la vittima che era rotolata per le scale, battendo la testa e procurandosi le lesioni craniche. Sulla base di tale ricostruzione, la sentenza escludeva che l'intento dell'imputata fosse, anche solo in via eventuale, di cagionare la morte della vittima. Se la M. avesse voluto veramente spingere all'improvviso la vittima, non trovava spiegazione la circostanza che ella, invece di seguirla e colpirla alle spalle, avesse deciso di affrontarla frontalmente, collocandosi in basso rispetto a lei, quindi in una posizione sfavorevole per di più, la presenza di telecamere e di altre persone nel parcheggio rendeva insostenibile l'ipotesi accusatoria. Secondo la Corte territoriale, la configurazione della scala - che impediva una precipitazione nel vuoto - lasciava ampi margini di dubbio circa la reale possibilità per l'imputata di prevedere che la spinta, con caduta da pochi gradini, potesse provocare la morte della vittima. Significativa era la circostanza che la M. tenesse il capo della C. dopo la sua caduta ella era agitata e non era fuggita immediatamente e tale stato denotava lo stupore per il prodursi di un evento, esito della propria condotta, che non era certo quello che l'imputata si proponeva quando l'aveva posta in essere. In definitiva, l'imputata non si era raffigurata l'evento morte come conseguenza della propria condotta e, quindi, non lo aveva previsto né accettato il fatto doveva, quindi, essere riqualificato come omicidio preterintenzionale. Con riferimento al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., la Corte riassumeva le numerose testimonianze rilasciate sulla vicenda dei contrasti tra le due colleghe, da cui emergeva una forte e reciproca ostilità, connotata da epiteti e da continui battibecchi ne era derivato per entrambe uno stato di esasperazione tale da indurle a lasciare l'Ufficio postale di Sperlonga. Le continue discussioni non sfociavano mai in comportamenti aggressivi o, in generale, in atteggiamenti che vedevano l'imputata prevalere sulla vittima cosicché doveva escludersi la ricorrenza del delitto di stalking. La condotta dell'imputata era circoscritta all'orario di lavoro e la stessa imputata aveva chiesto di essere posta in mobilità la vittima non aveva mai proposto reclami formali nei confronti della M. e, tanto meno, denunce all'autorità non era provato che la C. ritardasse l'uscita dal lavoro per evitare di incontrare la M. e, infine, la C. si era decisa ad accettare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro solo grazie alle pressioni del marito. La Corte escludeva l'aggravante dei futili motivi, rigettava l'appello del Procuratore generale sulla concessione delle attenuanti generiche all'imputata, dichiarava inammissibile l'appello incidentale delle parti civili sulla rideterminazione della provvisionale, quantificava la pena in misura superiore al minimo edittale. 4. La Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 48418 del 10/07/2019, dichiarava inammissibile il ricorso di M.A., e, in parziale accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale e delle parti civili, annullava con rinvio per nuovo esame limitatamente - e per quanto rileva in questa sede - alla qualificazione del fatto di cui al capo A ai sensi dell'art. 584 c.p., e all'esclusione del reato di atti persecutori. La sentenza rescindente aveva censurato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ritenuta carente, superficiale e non sempre del tutto comprensibile , in particolare nella diversa qualificazione del fatto da omicidio volontario ad omicidio preterintenzionale. In particolare, con riferimento alla qualificazione del fatto, aveva evidenziato che lo snodo decisivo per la decisione sul punto era costituito dall'individuazione delle cause della caduta della vittima dalle scale del parcheggio, poiché erano state le lesioni conseguenti a tale caduta a provocare la morte della C Ebbene, . i giudici di merito concordano sul fatto che la vittima non fosse scivolata, né avesse perso l'equilibrio, ma fosse stata spinta volontariamente dalla M. giù dalle scale, urtando in maniera violentissima con la parte posteriore del cranio sul pianerottolo. La Corte territoriale doveva confrontarsi con le considerazioni della sentenza di primo grado che, dopo avere correttamente ribadito la sussistenza del delitto di omicidio volontario nel caso in cui l'agente, pur non avendo l'intenzione diretta di provocare la morte della vittima, é in possesso di tutti gli elementi per prevedere il tragico epilogo e, nonostante ciò, agisce ugualmente, accettando il rischio che la sua azione, nei modi in cui é posta M essere, possa avere le tragiche conseguenze verificatesi effettivamente , osservava che, nel caso di specie, sussistevano i presupposti dell'omicidio volontario atteso che, chiunque abbia uso di ragione e di esperienza media sa benissimo che, scaraventando violentemente dalle scale una persona, di mezza età e già stordita per la frattura dello zigomo e delle ossa nasali, può provocare fratture craniche mortali nel caso in esame, le modalità brutali con cui l'imputata ha aggredito la C. fino a spingerla per le scale . dimostrano senza dubbio che la concreta possibilità dell'evento mortale fu ben presente nell'imputata come rischio realisticamente possibile, previsto ed accettato . La Corte territoriale, al contrario, esclude che l'intento dell'imputata fosse anche solo in via eventuale, quello di cagionare la morte della vittima frase non del tutto chiara, mostrando il tentativo di comprendere sia l'ipotesi del dolo eventuale che quella del dolo intenzionale in effetti, nonostante l'art. 43 c.p., faccia coincidere delitto doloso e delitto secondo l'intenzione , nell'omicidio con dolo eventuale la morte é un evento preveduto ed accettato come possibile dall'agente che, nonostante ciò, mette in atto la condotta non invece un evento direttamente perseguito con l'azione. La mancanza di chiarezza si coglie nel passaggio immediatamente successivo della motivazione Le circostanze . non lasciano spazio all'ipotesi sostenuta dall'Accusa, secondo cui l'imputata avrebbe deciso di cogliere di sorpresa la vittima sulle scale per ucciderla . Questa considerazione fa retroagire l'analisi del dolo al momento in cui l'imputata, avendo visto la C. imboccare le scale, aveva deciso di recarsi ella stessa verso le scale e di salirle per incontrarla al contrario, il dolo deve essere valutato nel momento della condotta, cioé in quello in cui la M. pose in atto la condotta di spingere la C. giù dalle scale al contrario é irrilevante che, in un momento precedente, l'imputata avesse già deciso di uccidere la collega o avesse già immaginato di spingerla giù dalle scale non a caso, il Giudice di primo grado aveva espressamente riconosciuto il dolo d'impeto dell'imputata, rappresentato efficacemente dalla testimonianza dell'automobilista in cerca di parcheggio che aveva visto la M. improvvisamente cambiare direzione e dirigersi verso le scale ma, appunto, anche se in quel momento l'imputata non avesse immaginato l'azione che poi avrebbe compiuto magari avendo deciso soltanto, senza riflettere, di scontrarsi con la C. , ciò non avrebbe inciso sul dolo che nel processo rilevava, quello di chi spinge l'avversario giù dalle scale. Soprattutto, non sussiste il dolo omicidiario soltanto nel caso in cui l'agente vuole uccidere la vittima avrebbe deciso di cogliere di sorpresa la vittima sulle scale per ucciderla , ma anche nel caso in cui, come già osservato, la morte come conseguenza della condotta sia soltanto prevista ed accettata come possibile cosicché l'osservazione immediatamente successiva se la M. avesse voluto veramente spingere all'improvviso la vittima l'avrebbe seguita e colpita alle spalle é totalmente incongrua rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado e, addirittura, ipotizza una premeditazione o una preordinazione della condotta omicidiaria che il Giudice dell'udienza preliminare aveva espressamente escluso. Segue un passaggio motivazionale insieme congetturale e impalpabile secondo la Corte, infatti, l'assenza della tromba delle scale esclude il rischio di una caduta con precipitazione nel vuoto potenzialmente idonea a cagionare la morte su questo punto la sentenza dà per acquisito un dato che, in realtà, non era mai stato preso in considerazione che, cioé , la morte derivasse da una caduta dalla tromba delle scale l'impossibilità di caduta con precipitazione nel vuoto avrebbe dovuto essere invece valutata alla luce delle dimensioni e della forma delle scale più o meno strette, più o meno ripide, di forma rotonda o quadrata o rettangolare ecc. e avrebbe dovuto tenere conto di due fattori da una parte, la mancata individuazione del punto esatto nel quale le due donne si erano incrociate e dal quale la M. aveva spinto la C. dall'altra, le indicazioni peritali che indicavano un unico violentissimo impatto nella parte posteriore del cranio della vittima, che così come riferito dai testimoni aveva urtato sul pianerottolo. Non si comprende, quindi, sulla base di quali dati fattuali la sentenza faccia riferimento ad una caduta da pochi gradini é sostanzialmente immotivata, comunque, la considerazione secondo cui vi sarebbero ampi margini di dubbio circa la reale possibilità di prevedere che la spinta, con caduta da pochi gradini, potesse provocare la morte della vittima in effetti, é difficile negare una consapevolezza generalizzata del rischio che una caduta dalle scale possa avere effetti disastrosi Sez. 1, n. 37940 del 24/10/2006 - dep. 17/11/2006, De Cristofaro e altro, Rv. 235427 . Infine, le considerazioni finali relative alla condotta tenuta dalla M. subito dopo il fatto sono decisamente illogiche, oltre che travisanti il dato probatorio infatti, non solo i testimoni avevano fornito versioni diverse sulla circostanza che la M. tenesse il capo rialzato della C. ma, soprattutto, la Corte territoriale pretende illogicamente di dedurre dall'atteggiamento della M. uno stupore e, ancora più illogicamente, di dedurre da tale presunto stupore e dalla mancata fuga che, in realtà, vi fu poiché la M., che non poteva evitare di incrociare i testimoni, accorsi sia dal basso che dall'alto delle scale, appena possibile si allontanò l'assenza del dolo eventuale . Se, quindi, la motivazione della sentenza impugnata sul dolo della M. nel momento in cui spinse la C. é stata ritenuta nettamente insufficiente ed illogica, la sentenza rescindente ha evidenziato altresì i vizi logici anche con riferimento alla ricostruzione del fatto nel suo complesso Si pensi, ad esempio, all'affermazione secondo cui é certo - in relazione alle lesioni obbiettivate dai Consulenti - che vi fu, tra le due donne, una colluttazione . Tale considerazione - che ribalta la convinzione opposta del Giudice di primo grado - sembra denotare una netta sottovalutazione da parte della Corte territoriale dei dati probatori disponibili e ricavabili dalla sentenza di primo grado il fatto che l'incrocio sulle scale fosse stato cercato sia pure in conseguenza di una decisione improvvisa, che la stessa imputata riferisce dalla M. la brevità del fatto, riferita dai testimoni l'impossibilità per la C. di schiaffeggiare la M., avendo le mani occupate l'assenza di qualsiasi tipo di lesione sul corpo della M La considerazione sulla ciocca dei capelli rimasta in mano alla C. risulta irrilevante per valutare se vi fosse stata una colluttazione mentre l'attribuzione della causa dei lividi ai polsi ad un primo contatto mosso dalla vittima é sostanzialmente incomprensibile. Quanto, invece, alla frattura delle ossa nasali e dello zigomo riportata dalla vittima e attribuita dal G.U.P. ad un forte pugno inferto dalla M. alla C. subito dopo averla incrociata, la sentenza non esclude, invece, che sia stata conseguenza dell'impatto con i gradini delle scale, durante il ruzzolamento che, cioé , la frattura si fosse prodotta dopo che la M. aveva spinto la C A leggere la motivazione, sembra trattarsi di ipotesi alternativa basata su una congettura e che appare totalmente sganciata dalle risultanze probatorie emergenti dalle sentenze i testimoni avevano sentito, subito dopo l'ingresso della M. nel vano scale, il rumore di colpi sordi e successivamente l'urlo prolungato della C. accreditando una successione cronologica nella quale la M. aveva dapprima colpito la C. con il pugno e poi l'aveva spinta inoltre, la CT indicava una fonte diversa delle lesioni, ritenendo la frattura compatibile con la mano posta a pugno, mentre non vi erano tracce di impatto del viso sugli scalini né sul viso, né sugli scalini . Infine, quanto all'alternativa tra precipitazione e ruzzolamento, la sentenza sceglie la seconda ipotesi a seguito della spinta, la vittima rotola per le scale battendo la testa e procurandosi lesioni cranio encefaliche sostiene che l'ipotesi della caduta per precipitazione deve ritenersi esclusa in quanto irrealizzabile ed annota, ancora, che é inverosimile che l'imputata sia riuscita a sollevare per i polsi la collega e a spingerla con una propulsione tale da non farla entrare in contatto con i gradini della scala. Per tali affermazioni sembrano del tutto tralasciate le risultanze dell'autopsia, che aveva dimostrato che il cranio aveva avuto un solo urto con una superficie ampia quella del pianerottolo e che il corpo della vittima non presentava alcun segno dell'impatto con i gradini né vi erano segni sui gradini la Corte non sembra prendere in considerazione l'eventualità che il ruzzolamento producesse lesioni minori e lividi sulle gambe e sul corpo, tenuto conto che la vittima aveva le mani occupate e, quindi, non si riparava. La sentenza di primo grado, comunque, non affermava affatto che la M. la cui forza, comunque, emergeva dagli effetti devastanti del pugno avesse sollevato la vittima per i polsi prima di spingerla nel vuoto. In definitiva, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Roma, che riesaminerà il fatto nel suo complesso, valutando tutte le risultanze probatorie disponibili e confrontandosi con le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, adottando una decisione adeguatamente motivata . Analoga decisione é stata adottata con riferimento alla pronuncia assolutoria per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. la sentenza rescindente ha evidenziato come la Corte territoriale si sia limitata a contrapporre alle dichiarazioni valorizzate dalla sentenza di primo grado altre ritenute di segno opposto , dalle quali risulterebbe che l'imputata aveva espresso, nell'ambito della propria cerchia affettiva, sensazioni sostanzialmente analoghe a quelle che manifestava la C. da lei ricondotte agli screzi continui con la vittima . Preso, quindi, atto che le dichiarazioni dei familiari delle due donne sostanzialmente si annullavano a vicenda, la Corte territoriale ha ritenuto di decidere esclusivamente sulla base di quelle dei colleghi delle due donne, giungendo a ritenere un quadro di forte, reciproca ostilità, connotata da epiteti e da continui battibecchi , da cui era derivato, per entrambe, uno stato di esasperazione tale che entrambe si attivavano per lasciare l'ufficio in cui lavoravano . Questa restrizione della fonte conoscitiva é conseguenza di un errato metodo di valutazione delle prove dichiarative da parte del giudice di appello il fatto che esistano testimonianze favorevoli ad una persona ed altre favorevoli all'altra non consente al giudice di annullare la portata probatoria di entrambe, sulla considerazione del rapporto di parentela con l'una o con l'altra é necessario, invece, vagliare l'attendibilità dei testimoni e adottare una decisione motivata sulla base delle testimonianze ritenute attendibili e rappresentative di fatti concreti. Ciò non é avvenuto, atteso che - in sostanza i parenti delle due donne sono stati tutti compresi in un unico implicito giudizio di inattendibilità e cancellati dal quadro probatorio. Inoltre, la Corte territoriale ha cancellato dal quadro probatorio anche testimonianze di persone che non erano parenti dell'una o dell'altra. In definitiva la valutazione di reciprocità delle condotte di C. e M. é espressa sulla base di una considerazione insufficiente, parziale e travisata delle fonti di prova. 5. Con la sentenza impugnata, la Corte di Assise di Appello, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato l'affermazione di responsabilità di M.A. per l'omicidio di C.A., qualificandolo come omicidio doloso aggravato, nonché per il reato di atti persecutori. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso in maniera completa ed analitica la piattaforma probatoria con riferimento ad entrambe le fattispecie di reato contestate, ha escluso l'ipotesi del ruzzolamento dalle scale, in quanto incompatibile innanzitutto con le lesioni ed i traumi rilevati in sede autoptica, e con la stessa posizione del corpo della vittima, ed ha qualificato il fatto come omicidio volontario, connotato da dolo d'impeto, ritenendo che la caduta della vittima fosse stata provocata e voluta dall'imputata, che l'evento morte fosse stato quantomeno accettato come conseguenza diretta della propria azione, cioé della forte, violenta spinta impressa al corpo della vittima posizionata in piedi su una rampa di scale, dopo averla colpita con un violento pugno al volto, e che il comportamento successivo tenuto dalla M. non fosse rilevante ai fini dell'esclusione del dolo di omicidio, ed anzi, in una considerazione completa e non parcellizzata, risultasse con esso coerente. Con riferimento al reato di cui all'art. 612 bis c.p., la Corte territoriale ha proceduto ad una completa rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali, ed ha affermato la sussistenza, altresì, del delitto di atti persecutori. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, deducendo vizi di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata. Lamenta, in particolare, un vizio di motivazione sulla censura proposta avverso l'originaria sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l'equivalenza delle circostanze, e senza pronunciarsi sulla richiesta di subvalenza avanzata. Deduce, inoltre, la contraddittorietà tra il giudizio di equivalenza formulato e gli indici fattuali evidenziati dalla Corte territoriale. 7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, altresì, M.A., con due distinti atti dei difensori Avv. Pasquale Cardillo Lupo e Avv. Giovanni Aricò, deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Ricorso Avv. Aricò. 7.1. Con un primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 627 c.p.p., e degli artt. 575 e 584 c.p Premesso un diffuso richiamo alla giurisprudenza di legittimità sui poteri del giudice del rinvio in caso di annullamento per vizio di motivazione, ed alla sentenza rescindente, deduce che la Corte di Cassazione avesse individuato un vuoto conoscitivo in relazione alla quota da cui sarebbe avvenuta la caduta della vittima, da pochi gradini e da un punto più alto delle scale tema che sarebbe dirimente per valutare la possibilità di rappresentazione dell'evento mortale. Lamenta, inoltre, una parziale divergenza nella ricostruzione della dinamica tra il giudice di primo grado - che aveva desunto dai segni sui polsi una condotta dell'imputata diretta a scaraventare per le scale la vittima proprio tenendola dai polsi - e la sentenza impugnata, che avrebbe attribuito ai segni un significato diverso, nel senso che l'imputata avrebbe girato la vittima verso il basso, e poi l'avrebbe scaraventata sostiene, infine, che il dato della ciocca di capelli rinvenuto nella mano della vittima, in assenza di un quadro lesivo del cuoio capelluto dell'imputato, sarebbe stato illogicamente valutato. Deduce, pertanto, la persistenza di un ragionevole dubbio sulla sussistenza del dolo. 7.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di atti persecutori. Sostiene il ricorrente che la sentenza rescindente aveva enucleato l'obbligo di valutare in maniera completa gli elementi probatori in tema di ostilità reciproca, mentre la Corte territoriale avrebbe reiterato il medesimo vizio metodologico, soffermandosi soltanto sulle testimonianze d'accusa, con una sistematica esclusione delle testimonianze offerte dalla difesa. Inoltre, deduce che il condizionamento delle abitudini di vita della vittima sarebbe stato circoscritto al contesto lavorativo, e non esteso allo svolgimento dell'intera vita, e che la manifestata volontà della C. di andare in pensione anticipatamente sarebbe stata oggetto di testimonianze contraddittorie. Ricorso Avv. Cardillo Lupo. 7.3. Con un primo motivo deduce il vizio di motivazione ed il travisamento delle prove con riferimento al reato di atti persecutori. Nel dedurre una sottovalutazione delle testimonianze in favore della M., sostiene il travisamento - della dichiarazione di M.F., padre dell'imputata, che aveva riferito della decisione della figlia di cambiare sede lavorativa per le controversie sorte con la C. - delle dichiarazioni del personale dell'ufficio postale, che avrebbero riferito di un clima ostile legato ad una incompatibilità caratteriale tra le due donne, con richiamo di estratti testimoniali di F.A., D.N.G., D.B.P., V.S., P.P., V.P., D.M., che avevano riferito della reciprocità delle condotte persecutorie, e del fatto che entrambe erano state segnalate alla direzione centrale - della brochure su cui erano riportate frasi ritenute minacciose, in quanto contenente, invece, vignette su tutti i colleghi - delle dichiarazioni di T., che ha riferito del proposito di un trasferimento di sede della C., mentre é emersa la volontà della donna di accedere al pensionamento anticipato tale profilo renderebbe inattendibile la parte del narrato in cui la teste ha riferito dell'episodio, precedente di qualche giorno, in cui la M. avrebbe costretto la C. a scendere le scale a spintoni - del pensionamento della C., sul cui proposito vi sono le dichiarazioni contraddittorie di N.L. e del marito, I.G. - sul momento dell'uscita dall'ufficio, a proposito dello sguardo della C., ripreso dalle telecamere, e diretto a scovare la presenza della M. - sulle conclusioni della Corte territoriale, in quanto, al di là degli episodi di ostilità reciproca all'interno dell'ufficio, l'unica condotta persecutoria al di fuori sarebbe quella dei presunti spintoni sulle scale una sola condotta non integra, tuttavia, il reato di stalking. 7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di atti persecutori le condotte contestate si sono consumate esclusivamente sul luogo di lavoro, e sembrerebbero più ascrivibili al concetto di mobbing. 7.5. Violazione di legge in relazione all'art. 84 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, e art. 612 bis c.p. deduce il ricorrente l'erroneità del riconoscimento del concorso formale tra i reati di omicidio aggravato e di atti persecutori, in quanto il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, assorbe il disvalore della condotta rilevante anche ai sensi dell'art. 612 bis c.p., ai sensi dell'art. 84 c.p. l'aggravante contestata, infatti, non può essere ritenuta una circostanza soggettiva, così pervenendo ad una interpretatio abrogans dell'art. 84 cit 7.6. Vizio di motivazione in relazione al reato di omicidio. Sostiene il ricorrente che il dolo possa ritenersi provato soltanto rispetto al reato di lesioni, e che la Corte territoriale abbia travisato - la condotta immediatamente precedente, in quanto la M. ha deciso di tornare indietro non perché aveva visto la C., ma perché voleva parlare con D.B.P., che, evidentemente, non poteva confermare un mero proposito - l'asserita impossibilità della vittima di aggredire l'imputata, in quanto, benché avesse le mani impegnate, é nondimeno riuscita a strappare una ciocca di capelli alla M. inoltre, i lividi ai polsi possono essere attribuiti ad un tentativo di aggressione della C., anche perché il preteso carattere mite della vittima é tutt'altro che dimostrato - le modalità dell'azione, in quanto la stretta ai polsi é stata oggetto di tre diverse ricostruzioni, e la spinta rappresenta un elemento nuovo, mai considerato - il luogo dei fatti, non essendo emersa l'altezza dei gradini, ed il punto da cui sarebbe avvenuta la caduta - il momento successivo ai fatti, in quanto i testimoni hanno riferito che la M. teneva il capo alla vittima, e anche la frase chissà che si inventerà adesso , che sarebbe un indice del fatto che l'imputata era convinta che la collega fosse viva, e mai avrebbe pensato di provocare il tragico evento inoltre, non sarebbe stata valutata la relazione tecnica dello psichiatra sulle sofferenze patite dalla vittima recte, dall'imputata in conseguenza dell'episodio. 7.7. Violazione di legge in relazione al giudizio di equivalenza, e non di prevalenza delle attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto, delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla sussistenza di un concorso di reati o di un concorso apparente di norme tra il delitto di omicidio aggravato dall'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, e il delitto di atti persecutori. 2. In premessa, va rilevato che, all'esito della delibazione dei motivi logicamente propedeutici proposti dalla ricorrente in ordine alla sussistenza del dolo di omicidio ed alla integrazione del reato di atti persecutori richiamati infra p.p. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. e 7.6 del Ritenuto in fatto - delibazione svolta alla luce della motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello sinteticamente richiamata, e sufficiente ai fini dello scrutinio della rilevanza della questione, dovendosi escludere la necessità di un'anticipazione del giudizio circa le doglianze attinenti alla dichiarazione di responsabilità dell'imputata in ordine ai reati per i quali si procede cfr., in analoga fattispecie, Corte Cost., sentenza n. 78 del 2002 -, viene in rilievo l'esame del terzo motivo proposto dall'Avv. Cardillo Cupo, richiamato infra p. 7.3. del Ritenuto in fatto, relativo alla questione del concorso apparente o di reati tra il delitto di omicidio aggravato dall'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, ed il delitto di atti persecutori. Invero, la sentenza impugnata, nell'affermare la responsabilità penale dell'imputata in relazione ai delitti di omicidio aggravato e di atti persecutori, ha calcolato l'aumento di pena per il concorso di reati, richiamando espressamente l'orientamento giurisprudenziale che ne esclude il rapporto di specialità. 3. Un primo orientamento, espresso da Sez. 1, n. 20786 del 12/04/2019, P., Rv. 275481, ed espressamente richiamato dalla sentenza impugnata, ha affermato il principio secondo cui il delitto di atti persecutori non é assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato. In motivazione, la Corte ha osservato che, nella previsione di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, l'elemento aggravatore - a differenza della previsione immediatamente precedente di cui al n. 5, concernente il delitto di omicidio compiuto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies , che allude ad una occasionalità esistente tra i fatti commessi - é di natura soggettiva, essendo incentrato sulla mera identità del soggetto autore sia degli atti persecutori che dell'omicidio ne consegue, secondo tale interpretazione, che l'elemento aggravatore non appartiene alla condotta e alle sua modalità di commissione e quindi non si pone al centro di un rapporto di interferenza tra le fattispecie , tra le quali intercorre una relazione di piena compatibilità perché la commissione degli atti persecutori, reato di natura abituale e a condotta tipizzata, non involge in alcun modo la commissione del fatto di omicidio, reato di natura istantanea e causalmente orientato . Da ciò consegue che, siccome nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta della fattispecie Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 , non si verifica l'assorbimento del delitto di atti persecutori in quello di omicidio aggravato, in assenza di una qualsivoglia affinità strutturale tra le fattispecie . Né , in senso contrario, depone la clausola di riserva contenuta nell'art. 612 bis c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato , perché essa non può aver riguardo al rapporto con il delitto di omicidio, la cui natura istantanea lo pone al di fuori dell'area di possibile interferenza con il reato abituale di atti persecutori . 4. Un secondo orientamento, in consapevole contrasto con quello appena richiamato, ha invece affermato il principio secondo cui sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio nella specie, tentato aggravato ex art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1, assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa Sez. 3, n. 30931 del 13/10/2020, G., Rv. 280101 . In motivazione, la Sez. 3 di questa Corte ha evidenziato che, sebbene l'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, dia effettivamente rilevanza al fatto che l'omicidio sia commesso dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis, nei confronti della persona offesa , a differenza del precedente n. 5, tuttavia l'infelice e incerta formulazione della norma non può giustificarne un'interpretazione soggettivistica, incentrata sul tipo d'autore, senza considerare che la pena si giustifica non per ciò che l'agente é , ma per ciò che ha fatto . In altri termini, ciò che aggrava il delitto di omicidio non é il fatto che esso sia commesso dallo stalkerin quanto tale, ma che esso sia stato preceduto da condotte persecutorie che siano tragicamente culminate, appunto, con la soppressione della vita della persona offesa in tal senso, vengono richiamati altresì i lavori parlamentari, nel corso dei quali si é riconosciuta la necessità di una connessione tra i due fatti tale da giustificare la severa pena dell'ergastolo , e la volontà del legislatore di reprimere un allarmante fenomeno sociale che vedeva in costante aumento il numero di omicidi consumati ai danni delle vittime di atti persecutori, obiettivo che é stato perseguito con l'introduzione di una specifica aggravante che comporta la pena dell'ergastolo . D'altronde, la previsione dell'identità della vittima dei due delitti - requisito opportunamente aggiunto dalla L. n. 38 del 2009, in sede di conversione del D.L. n. 11 del 2009 -, quale necessario presupposto della fattispecie aggravante appare sintomatica della volontà del legislatore di punire più gravemente l'omicidio solo se effettivamente connesso ai precedenti atti persecutori . Nell'affermare, dunque, il concorso apparente di norme, l'orientamento richiamato evidenzia altresì che la diversa conclusione conduce a un'interpretazione abrogans dell'art. 84 c.p., comma 1, che non appare rispettosa del principio del ne bis in idem sostanziale, posto a fondamento della disciplina del reato complesso, il quale vieta che uno stesso fatto venga addossato giuridicamente due volte alla stessa persona, nei casi in cui l'applicazione di una sola norma incriminatrice assorba il disvalore del suo intero comportamento nel caso in esame, seguendo la tesi del concorso di reati, gli atti persecutori sarebbero addebitati all'agente due volte come reato autonomo, ai sensi dell'art. 612 bis c.p., e come specifica circostanza aggravante dell'omicidio, ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, sebbene il disvalore della condotta sia già integralmente ed adeguatamente considerato da quest'ultima norma, che commina la pena dell'ergastolo. 4.1. Al riguardo, va osservato che il principio affermato da Sez. 3, n. 30931 del 13/10/2020, G., Rv. 280101, nel senso della sussistenza di un concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio nella specie, tentato aggravato ex art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1, concerneva una fattispecie nella quale il ricorrente lamentava la violazione del principio del ne bis in idem processuale, essendo stato già condannato con sentenza irrevocabile per tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, e nuovamente sottoposto a processo per i medesimi fatti a titolo di atti persecutori oltre che di violenza sessuale e sequestro di persona . Sul punto, non appare ridondante precisare che le nozioni di bis in idem processuale e di bis in idem sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839, non massimata sul punto Sez. 7, Sentenza n. 32631 del 01/10/2020, Barbato . La diversa dimensione del ne bis in idem processuale e del ne bis in idem sostanziale che viene in rilievo nella fattispecie non priva di rilevanza, tuttavia, la questione controversa, concernente la configurabilità di un reato complesso o di un concorso di reati tra il delitto di omicidio aggravato dall'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, e il delitto di atti persecutori. 5. Tanto premesso, il primo orientamento, che esclude un concorso apparente di norme, e, in particolare, un reato complesso, é fondato su un'interpretazione che valorizza il dato letterale dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, calibrando l'offensività dell'evento aggravatore sulla componente soggettiva, sull'autore del delitto il quale, non importa quando, ha oppresso la vittima con atti persecutori p. 1.3. secondo tale ricostruzione, del resto, l'esclusione di un rapporto di interferenza tra i due diversi reati sarebbe legata al rilievo che l'attenzione normativa é riposta sui fatti , posto che il rapporto é tra fattispecie e quindi tra descrizioni di accadimenti umani , su profili oggettivi, dunque, ai quali é estranea la relazione eminentemente soggettiva tra l'accadimento e il suo autore p. 1.1. . 6. L'orientamento che esclude il reato complesso pone due questioni interpretative di rilievo a una riguarda il rapporto astratto tra le fattispecie e, dunque, l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 84 c.p. b l'altra riguarda l'interpretazione dell'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, che, nella ricostruzione offerta, assume uno spazio applicativo ampio, che sembra prescindere da indici di collegamento fattuale - temporale o finalistico -, con il delitto di atti persecutori, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante, che il delitto di omicidio sia commesso, non importa quando , dall'autore del delitto di atti persecutori. Il secondo profilo ermeneutico rappresenta l'esito della risoluzione della prima questione, ma ne costituisce contemporaneamente anche il presupposto logico, in quanto la diluizione interpretativa della circostanza aggravante nella mera identità soggettiva dell'autore é posta a fondamento dell'opzione del concorso di reati. 7. Va osservato che, a parere di questo Collegio, non appare assorbente il rilievo, formulato da Sez. 1, n. 20786 del 12/04/2019, P., Rv. 275481, che la giurisprudenza di legittimità abbia sostanzialmente ritenuto scontata la soluzione del concorso di reati, allorquando ha affermato il principio secondo cui é procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 612 bis c.p., u.c., il reato di atti persecutori connesso con il delitto di lesioni, anche nel caso in cui la procedibilità d'ufficio di quest'ultimo sia determinata dall'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, per essere stato commesso il fatto da parte dell'autore del reato di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa Sez. 5, n. 11409 del 08/10/2015, dep. 2016, C., Rv. 266341 , in considerazione della natura devolutiva del ricorso per cassazione, dell'assenza di questioni espressamente proposte in merito all'applicabilità dell'art. 84 c.p., e della quantomeno controversa natura di questione rilevabile d'ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2, della violazione del principio del bis in idem sostanziale, non venendo in rilievo una ipotesi di incostituzionalità della pena. 7.1. Analogamente va rilevato che la clausola di riserva prevista dall'art. 612 bis c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato non appare idonea ad orientare l'interprete, né in positivo, né in negativo, in quanto essa concerne l'ipotesi in cui un unico fatto sia suscettibile di qualificazione giuridica multipla. 7.2. Nel caso in esame, al contrario, va preliminarmente chiarito che non viene in rilievo un unico fatto, bensì due fatti-reato, autonomamente suscettibili di integrare due distinte fattispecie incriminatrici in altri termini, trattandosi di una pluralità di fatti, non sembra venire in rilievo, direttamente, l'art. 15 c.p., che disciplina il fenomeno della qualificazione normativa multipla di un identico fatto, regolandolo mediante il principio di specialità al contrario, la norma che viene in rilievo per la risoluzione del conflitto di norme é l'art. 84 c.p., che, sia pur come concretizzazione del principio del ne bis in idem sostanziale e specificazione del principio di specialità sancito a livello generale dall'art. 15 c.p., disciplina il reato complesso nell'ambito del Capo III sul Concorso di reati . 7.3. Tanto premesso vale a sgombrare il campo dall'argomento della differenza strutturale tra le due fattispecie. Secondo l'orientamento che esclude il reato complesso, infatti, essendo l'omicidio un delitto di natura istantanea e causalmente orientato, e gli atti persecutori un delitto abituale ed a condotta tipizzata, non può esservi interferenza tra le fattispecie. Al riguardo, tuttavia, é pacifico che i due reati - in assenza della norma di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, - possano concorrere materialmente, essendo astrattamente diversi tuttavia, ciò che rileva é la formulazione, a livello di fattispecie astratta, di un'aggravante del delitto di omicidio che racchiude la tipizzazione del delitto di atti persecutori, prevedendo, tra l'altro, un trattamento sanzionatorio la pena dell'ergastolo più rigoroso di quello che sarebbe applicabile in caso di concorso di reati trenta anni di reclusione . 8. Con riferimento al perimetro di tipicità dell'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, l'interpretazione sulla quale é basato il primo orientamento, che nega la sussistenza di un reato complesso, é fondata su una considerazione esclusivamente soggettivistica della circostanza, che, nell'evocare il paradigma del tipo d'autore, non appare coerente con l'impostazione oggettivistica del diritto penale, e con i principi di materialità e di offensività che lo presidiano sotto il profilo costituzionale. 8.1. Al riguardo, va rammentato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'aggravante della clandestinità, di cui all'art. 61 c.p., n. 11 bis, rilevando che le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilità dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un tipo d'autore assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento Corte Cost., sent. 249/2010, p. 9 in tal senso, la Corte Costituzionale ha censurato proprio, da un lato, la carenza di carica offensiva rispetto alla gravità del reato base, e, dall'altro, il fondamento esclusivamente soggettivo dell'aggravante, entrambe concorrenti nella violazione del principio di offensività, che, anche in rapporto agli elementi accidentali del reato , pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali . 8.2. Ciò posto, questo Collegio ritiene, al contrario, che proprio la locuzione normativa adoperata dal legislatore nell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, indichi la necessità di un rapporto di connessione, finalistica e/o temporale, tra il fatto di omicidio e il fatto di atti persecutori la disposizione normativa, infatti, prevede l'aggravante quando il fatto di omicidio sia commesso dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis, nei confronti della stessa persona offesa la fattispecie legale sembra, dunque, circoscrivere l'applicabilità della circostanza aggravante ritagliando la vicenda umana dello stalker che, al culmine delle condotte persecutorie, e quale atto esso stesso espressivo del proposito persecutorio, giunga ad uccidere la vittima e ciò fa radicando un nesso inscindibile tra l' autore del delitto di atti persecutori e la stessa persona offesa , quale vittima, altresì dell'omicidio. Né la diversa locuzione adoperata dal legislatore nel precedente n. 5, allorquando l'omicidio sia commesso in occasione dei delitti indicati nella norma, appare suscettibile di fondare una diversa interpretazione, per la pretesa disomogeneità linguistica. L'aggravante di cui al n. 5, infatti, é collegata alla commissione non soltanto di un delitto abituale come i maltrattamenti in famiglia , ma altresì ed in misura prevalente di delitti non abituali, come la prostituzione minorile Sez. 3, n. 21335 del 15/04/2010, L. Rv. 247633 , la pornografia minorile Sez. 3, n. 698 del 30/11/2006, dep. 2007, Maccarrone, Rv. 236073 , e i delitti di violenza sessuale. L'omicidio commesso dallo stalker ai danni della propria vittima, invece, piuttosto che essere commesso in occasione o contestualmente agli atti persecutori é , di solito, preceduto e preparato da quest'ultimi, secondo una logica di progressione ed in questo risiede la particolare connessione tra i fatti di reato in questione, i quali, anche se separati sul piano cronologico, costituiscono espressione della medesima volontà persecutoria, che, secondo la valutazione politico-criminale del legislatore basata su fondamenti criminologici, spinge l'autore del reato prima a commettere le reiterate condotte di minaccia o molestia e poi, da ultimo, alla condotta omicida. E' dunque la parziale differenza della dinamica criminologica - posta a fondamento del paradigma legale - a spiegare la differente locuzione normativa adoperata, che, con riferimento alla commissione dei delitti per lo più istantanei ad eccezione dei maltrattamenti in famiglia , individua il collegamento temporale e finalistico nell'espressione in occasione , mentre, con riferimento alla commissione di un delitto abituale come gli atti persecutori, individua il medesimo collegamento nell'espressione apparentemente calibrata solo sull'autore, ma in realtà connotata da un nesso inscindibile con la stessa persona offesa, a ritagliare la medesima vicenda umana. 9. Con riferimento alla questione oggetto della rimessione alle Sezioni Unite, va invece osservato che l'orientamento che nega la sussistenza di un reato complesso fonda l'esclusione di un rapporto di interferenza tra i due diversi reati sul rilievo che l'attenzione normativa é riposta sui fatti , posto che il rapporto é tra fattispecie e quindi tra descrizioni di accadimenti umani , su profili oggettivi, dunque, ai quali é estranea la relazione eminentemente soggettiva tra l'accadimento e il suo autore p. 1.1. . Nell'osservare che le ipotesi di qualificazione normativa multipla comprese le ipotesi di reato complesso - hanno, quale parametro di valutazione, le fattispecie astratte, e non i fatti concreti, e che, per quanto osservato infra p. 8, non appare costituzionalmente persuasiva un'interpretazione che estrometta dalla tipicità astratta della circostanza aggravante la commissione degli atti persecutori mediante una scissione ermeneutica della sola componente soggettiva, va evidenziato che l'art. 84 c.p., prevede che le disposizioni sul concorso di reati non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato . Come é noto, la norma prevede due tipi di reato complesso 1 il reato complesso del primo tipo, derivante dall'unificazione normativa di almeno due reati in una terza fattispecie incriminatrice autonoma c.d. reato composto 2 il reato complesso del secondo tipo, derivante dall'unificazione normativa di due reati in una forma aggravata di uno solo di essi. E, nel caso dell'omicidio aggravato dall'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, il fatto che costituirebbe, per se stesso, il reato sarebbe appunto integrato, nella interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata che appare preferibile, dagli atti persecutori previsti dall'art. 612 bis, considerati dalla legge come circostanza aggravante di un solo reato, quello di omicidio. Del resto, va altresì osservato che il maggior disvalore connesso alla abitualità del reato di atti persecutori - magari commesso per un lungo periodo di tempo, e infine culminato nell'omicidio, o, come di dirà, in altra aggressione all'incolumità personale - appare pienamente considerato dal legislatore, qualora si optasse per il riconoscimento di un reato complesso invero, la configurazione di un reato complesso, che permette di derogare alla disciplina del concorso di reati, nel caso di specie consente l'irrogazione di una pena più severa rispetto a quella derivante dall'applicazione delle regole ordinarie, in quanto viene prevista la pena dell'ergastolo in luogo della reclusione fino al massimo di trent'anni, pena che, ai sensi dell'art. 78 c.p., e in assenza dell'art. 575 comma 1 n. 5.1, sarebbe stata applicabile al concorso materiale tra i reati di atti persecutori e di omicidio. 9.1. Va aggiunto che la rilevanza della questione si pone anche nel caso, ancor più frequente nella prassi giudiziaria, del concorso tra il delitto di atti persecutori e il delitto di lesioni l'art. 585 c.p., infatti, prevede, tra le circostanze aggravanti del reato di lesioni personali, il concorso di alcuna delle circostanze previste dall'art. 576 , tra cui, evidentemente, anche il n. 5.1 del comma 1. Sicché , anche in relazione a tale fattispecie aggravata, per la quale il legislatore ha previsto un aumento fino ad un terzo della pena base, si pone un problema di configurabilità o meno di un reato complesso, in termini sostanzialmente analoghi al delitto di omicidio aggravato. 10. La rilevanza per la decisione del ricorso, e la ravvisabilità di un contrasto giurisprudenziale, induce dunque a rimettere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione Se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, sussista un concorso di reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1, che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa . P.Q.M. rimette la questione alle Sezioni Unite.