Ebbrezza alla guida, la documentazione medica non può salvare l’automobilista

Insufficiente il richiamo alla assunzione di farmaci che possono influire sull’esito dell’accertamento etilometrico. Confermata la condanna dell’automobilista, inchiodato anche da andamento a zig zag, occhi lucido e alito vinoso.

La relazione medica certifica che i farmaci assunti dall’uomo possono comportare un aumento del livello ematico di alcol e un incremento del livello di alcol espulso tramite espirazione. Ciò non basta però per metterne in discussione la colpevolezza per essersi messo alla guida ubriaco, come indicato dall’etilometro Corte di Cassazione, sentenza n. 14637/21, sez. IV Penale, depositata oggi . Scenario della vicenda è la provincia toscana. Lì un uomo viene fermato, a tarda ora, dalla polizia giudiziaria – insospettita dall’andamento a zig zag della vettura da lui guidata – e sottoposto all’ accertamento etilometrico . L’esito del test è inequivocabile il tasso alcolemico riscontrato è pari a 1,08 grammi per litro in un caso e a 1,12 grammi per litro in un altro caso. Inevitabile il processo a carico dell’ automobilista , accusato di guida in stato di ebbrezza , in orario notturno . Per i Giudici di merito gli elementi probatori a disposizione sono sufficienti consequenziale la condanna, sia in Tribunale che in Corte d’Appello, per l’uomo. Inutile il richiamo difensivo all’ assunzione di farmaci prima della decisione di mettersi al volante della vettura. Col ricorso in Cassazione, però, l’uomo batte nuovamente su una specifica documentazione medica che attesta, in sostanza, che i farmaci da lui assunti possono comportare un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione . Più in particolare, il legale dell’automobilista sostiene che sono passati neanche sessanta minuti tra l’assunzione del farmaco – una aspirina 500, presa dopo cena – e l’accertamento alcolimetrico . Chiaro l’obiettivo della linea difensiva sollevare almeno il dubbio che il farmaco possa aver influito sull’aumento dei valori alcolemici rilevati dall’etilometro. Dal ‘Palazzaccio’ ribattono però richiamando il principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza , l’ esito positivo dell’ alcotest costituisce prova dello stato di ebbrezza , che non può essere messo in discussione solo richiamando la circostanza relativa all’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test . In questo caso specifico, poi, la relazione medica messa sul tavolo dall’automobilista non può essere decisiva, anche perché essa non provava né l’assunzione del farmaco né che la causa certa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile proprio all’assunzione del farmaco . Peraltro, in concreto, il tempo trascorso tra la fine della cena – mezzanotte circa – e la presumibile assunzione dell’aspirina e l’accertamento del tasso alcolemico è tale da azzerare i presunti effetti del farmaco. E comunque, precisano i Giudici, tocca al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida . A inchiodare l’automobilista, poi, non solo gli esiti dell’esame alcoli metrico ma anche i sintomi descritti dagli operanti di polizia giudiziaria , ossia guida a zig zag, occhi lucidi e alito vinoso .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 marzo – 20 aprile 2021, n. 14637 Presidente Ciampi – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze con la sentenza in epigrafe ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa in data 12.1.22018 che ha condannato C.L. alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b e 2 sexies, commesso in omissis , per aver guidato in stato di ebbrezza e in orario notturno la propria Fiat 500 tg. omissis , tasso accertato pari a 1,08 gl e 1,12 gl. 2. Propone ricorso in cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi - Vizio di motivazione nella parte in cui indica in quattro ore il lasso di tempo intercorso tra l'assunzione del farmaco da parte di C. e l'accertamento alcolimetrico cui é stato sottoposto, in quanto tra i due episodi sono trascorsi meno di 60 minuti, come risulta dalla ricostruzione dell'orario della cena e dell'assunzione dell'aspirina 500, che può aver influito sull'aumento dei valori alcolemici rilevati. - Violazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis solo in forza dei precedenti specifici, peraltro risalenti nel tempo e affatto indicatori di un'abitualità. 3. Il Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto. Considerato in diritto 1. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza. Invero é stato affermato dalla Corte di legittimità il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed é onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori Sez. 4 -, n. 2868 del 05/12/2019 Ud. dep. 24/01/2020 Rv. 278028- 01 Sez. 4, n. 15187 del08/04/2015 Ud. dep. 13/04/2015 Rv. 263154- 01 Sez. 4, n. 45070 del30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489 . Nel caso che occupa la Corte territoriale ha dato conto del fatto che l'imputato aveva prodotto una relazione medica da cui si evinceva che i farmaci asseritamente assunti potevano comportare un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione ma ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici, che ciò non provava né l'assunzione del farmaco né che la causa certa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all'assunzione di esso. Inoltre la Corte d'appello ha ricostruito i fatti all'estio dell'istruttoria e ha valutato che se in astratto la circostanza dell'assunzione del farmaco poteva assumere rilievo, in concreto il tempo trascorso tra la fine della cena circa mezzanotte e la presumibile assunzione dell'aspirina e l'accertamento del tasso alcolemico era tale da annullarne gli effetti fol 4 trattandosi di reato colposo spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza e incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità dell'assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida cfr. Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, De Filippo, Rv. 255835 .La Corte territoriale con giudizio di merito non censurabile ha inoltre evidenziato che gli esiti dell'esame alcolimetrico erano convalidati dai sintomi descritti dagli operanti di PG guida a zig zag occhi lucidi e alito vinoso. L'onere probatorio difensivo teso a confutare l'esito positivo dell'alcotest non può considerarsi assolto con la mera allegazione di certificazione medica attestante l'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all'effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione Sez. 4, Sentenza n. 15187 del 08/04/2015 Ud. dep. 13/04/2015 , Bregoli, Rv. 263154 . 2. Il motivo attinente alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 131 bis é generico e aspecifico e perciò inammissibile. Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi giuridici vigenti in materia e con argomentazione logica e coerente, incensurabile in questa sede, ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità non potendo qualificarsi esiguo il concreto pericolo alla circolazione derivante dalla condotta di guida dell'imputato fol 3 in considerazione dell'elevato tasso alcolemico e dall'abitualità della condotta illecita in quanto l'imputato é stato condannato già in via definitiva tre volte per lo stesso reato. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila Euro, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.