Diminuzione di pena per l’imputato che ha commesso il reato in stato di cronica intossicazione da alcol e stupefacenti

La ratio del riconoscimento di una diminuzione di pena qualora la condotta costituente reato sia stata commessa in stato di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti risiede nell’esistenza di uno stato patologico di carattere cronico sulla capacità di intendere e volere al momento del fatto tale condizione di carattere cronico giustifica la diminuzione di pena per i fatti commessi in tale stato. La determinazione della misura della diminuzione di pena conseguente all’accertamento della commissione del fatto in stato di cronica intossicazione da alcol deve essere graduata in funzione della gravità della malattia e della sua incidenza nella genesi della condotta antigiuridica, potendosi applicare una riduzione inferiore a quella massima consentita qualora risulti che l’autore sia stato indotto al reato anche da altri fattori, diversi dalla patologia mentale e con essa concorrenti.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12494/21, depositata il 6 aprile. La Corte d’Appello di Firenze, provvedendo sull’impugnazione proposta da un imputato condannato alla reclusione per due anni e sei mesi per vari reati commessi, riduceva la pena a un anno e dieci mesi. L’accusato ricorre in Cassazione lamentandosi della decisione della Corte territoriale in quanto questa, dopo aver stabilito in due anni e tre mesi di reclusione la pena per il più grave reato commesso, gli ha ridotto erroneamente di soli tre mesi la reclusione a causa del suo stato di seminfermità dell’imputato dovuto agli alcolici e agli stupefacenti. Il ricorso è fondato in quanto la Corte di Cassazione ha sottolineato precedentemente che la ratio del riconoscimento di una diminuzione di pena qualora la condotta costituente reato sia stata commessa in stato di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti risiede nell’esistenza di uno stato patologico di carattere cronico , ossia di un lungo corso e senza possibilità di guarigione, pur senza escluderla, sulla capacità di intendere e volere al momento della sua radicata persistenza, che ne determina il carattere patologico, la diminuzione di pena per i fatti commessi in tale stato. Detta condizione con carattere patologico, se non dovuta a caso fortuito o forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità determinando un aumento di pena se preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. La determinazione della misura della diminuzione di pena conseguente all’accertamento della commissione del fatto in stato di cronica intossicazione da alcol deve essere graduata in funzione della gravità della malattia e della sua incidenza nella genesi della condotta antigiuridica, potendosi applicare una riduzione inferiore a quella massima consentita qualora risulti che l’autore sia stato indotto al reato anche da altri fattori, diversi dalla patologia mentale e con essa concorrenti Cass. n. 33268/2013 . Nel caso di specie la Corte d’Appello di Firenze ha attribuito rilevanza, nella determinazione della misura della diminuzione della pena, al fatto che lo stato patologico di cronica intossicazione da alcol fosse conseguenza di successive condotte dello stesso imputato, senza considerare che l’ordinamento attribuisce rilevanza indipendentemente dalla sua riconducibilità a comportamenti o abitudini pregresse dell’agente. Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Firenze.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 gennaio – 6 aprile 2021, n. 12949 Presidente Aceto – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 luglio 2019 la Corte d’appello di Firenze, provvedendo sulla impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del 11 ottobre 2018 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pisa, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, K.S. , era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione in relazione ai reati di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, capo A , artt. 56 e 624 c.p. capo B e art. 660 c.p. capo C , ha ridotto la pena a un anno e dieci mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata, peraltro oggetto di censura solamente quanto al trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b et e , , l’errata applicazione degli artt. 89 e 95 c.p. e l’illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte d’appello, dopo aver stabilito in due anni e tre mesi di reclusione la pena per il più grave reato di cui al capo a , da considerare quale base di computo, la aveva ridotta per effetto della applicazione della diminuente di cui all’art. 95 c.p. di soli tre mesi di reclusione, sottolineando che la misura di tale diminuzione era dovuta al fatto che lo stato di seminfermità dell’imputato era in parte dovuto al consumo da parte sua di alcolici e sostanze stupefacenti. Tale motivazione risulterebbe, però, contraria al disposto degli artt. 89 e 95 c.p. e illogica, in quanto dalla perizia psichiatrica prodotta nel corso del giudizio di primo grado era emerso che l’imputato era afflitto da un disturbo da consumo di alcol recidivante, esordito almeno a far tempo dal XXXX, con la conseguente sussistenza dei presupposti per la diminuente di cui all’art. 95 c.p., che, infatti, era stata riconosciuta e applicata dai giudici di merito risulterebbe, però, illogico il riferimento compiuto dalla Corte d’appello, per giustificare la misura della modesta riduzione della pena base per effetto della applicazione di tale diminuente, alla situazione di cronica intossicazione da alcol dell’imputato, in quanto il presupposto della applicazione della diminuzione di pena non poteva essere anche il motivo della negativa valutazione della personalità e della condotta dell’imputato posto a base della misura della relativa diminuzione di pena. Ha pertanto concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, ribadendo l’illogicità della motivazione nella parte relativa alla misura della diminuzione di pena ai sensi dell’art. 95 c.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La ratio del riconoscimento di una diminuzione di pena qualora la condotta costituente reato sia stata commessa in stato di cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacente risiede nella esistenza di uno stato patologico di carattere cronico, ossia di lungo corso e senza possibilità di rapida guarigione, incidente, pur senza escluderla, sulla capacità di intendere e volere al momento del fatto tale condizione di carattere cronico giustifica, proprio in considerazione della sua radicata persistenza, che ne determina il carattere patologico, la diminuzione di pena per i fatti commessi in tale stato. Detta condizione che, come evidenziato, deve avere carattere patologico, cioè aver determinato una alterazione funzionale nell’organismo, e cronica, ossia con sintomi che non si risolvono nel tempo e non giungono a miglioramento, si distingue, proprio per tali caratteristiche, dalla ubriachezza volontaria o colposa o preordinata che, ai sensi dell’art. 92 c.p., se non dovuta a caso fortuito o forza maggiore non esclude nè diminuisce l’imputabilità, determinando, anzi, ai sensi del comma 2 di tale disposizione, un aumento di pena se preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa. La determinazione della misura della diminuzione di pena conseguente all’accertamento, come nel caso in esame, della commissione del fatto in stato di cronica intossicazione da alcol, deve, poi, essere graduata in funzione della gravità della malattia e della sua incidenza nella genesi della condotta antigiuridica, potendosi applicare una riduzione inferiore a quella massima consentita qualora risulti che l’autore sia stato indotto al reato anche da altri fattori, diversi dalla patologia mentale e con essa concorrenti v. Sez. 1, n. 33268 del 13/06/2013, Arba, Rv. 256993 . 3. Nel caso in esame la Corte d’appello di Firenze ha giustificato la misura della riduzione della pena di soli tre mesi di reclusione, da due anni e tre mesi a due anni, per effetto del riconoscimento di tale diminuente, in considerazione del fatto che la seminfermità riconosciuta dal perito all’imputato è in parte ricollegabile a commendevole uso di alcool e sostanze stupefacenti, come riferito da detto perito . Si tratta, come eccepito dal ricorrente, di motivazione contraria alla ratio e alla funzione dell’istituto di cui all’art. 95 c.p., che, come notato, consiste nell’attribuire rilievo, a fini di attenuazione del trattamento sanzionatorio, a determinate condizioni patologiche di carattere cronico che abbiano inciso sulla realizzazione della condotta. Mediante tale motivazione la Corte territoriale ha, infatti, in modo contraddittorio oltre che contrastante con la funzione dell’istituto, attribuito rilevanza, nella determinazione della misura della diminuzione di pena, al fatto che lo stato patologico di cronica intossicazione da alcol sia conseguenza di condotte dello stesso imputato, di consumo di alcol e sostanze stupefacenti, come, peraltro, è pressoché ineludibile, attribuendo, in sostanza, una sorta di disvalore a tale stato patologico in quanto derivante da comportamenti dello stesso imputato, senza considerare che l’ordinamento gli attribuisce rilevanza indipendentemente dalla sua riconducibilità a comportamenti o abitudini pregresse dell’agente qualora, a differenza della ubriachezza volontaria, colposa o preordinata di cui all’art. 92 c.p., abbia assunto carattere patologico e cronico nel senso anzidetto, cosicché l’argomento posto a fondamento della giustificazione della misura della diminuzione di pena risulta contrastante con la ratio e la funzione dell’istituto di cui all’art. 95 c.p. e illogica. Nella determinazione della misura di tale diminuzione di pena deve, invece, come notato, aversi riguardo alla gravità della malattia e della sua incidenza nella genesi della condotta antigiuridica, oltre che alla esistenza di eventuali altri fattori concorrenti nella deliberazione del proposito delittuoso e nella sua realizzazione. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze, per nuovo esame del punto relativo alla misura della diminuzione di pena da applicare ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 e 89 c.p., da compiere tenendo conto dei criteri ricordati. Non essendo stati sollevati altri rilievi deve essere dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della pena responsabilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 624 c.p.p P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.