Nessuna giustificazione per il tifoso che viola il DASPO

Confermata la condanna per un uomo. Fatale il non essersi recato alla caserma dei carabinieri in occasione di due partite amichevoli estive della sua squadra del cuore. Respinta la tesi difensiva, mirata a sostenere la scarsa conoscibilità dei due appuntamenti calcistici.

Siti web e blog sportivi, oltre che i tradizionali giornali cartacei, sono strumenti normali per rendere pubblico lo svolgimento di una partita di calcio. Logico quindi ritenere colpevole il tifoso che sottoposto a DASPO non si è presentato dai carabinieri, come impostogli, in occasione di due amichevoli estive della sua squadra del cuore Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 12117/21, depositata il 31 marzo . Sotto accusa finisce un tifoso del Napoli. Gli viene contestato, difatti, di avere violato il DASPO non presentandosi ai carabinieri, nel luglio del 2012, in occasione di due differenti amichevoli estive della sua squadra. Per i Giudici di merito il quadro è chiarissimo e non ci sono dubbi sulla colpevolezza del tifoso napoletano, soprattutto perché gli incontri di calcio amichevoli erano adeguatamente pubblicizzati . Proprio su quest’ultimo dettaglio si sofferma il ricorso proposto in Cassazione dall’avvocato del supporter del Napoli. Secondo il legale è erroneo il ragionamento compiuto dai Giudici di secondo grado, poiché hanno tratto la dimostrazione che gli incontri di calcio amichevoli erano adeguatamente pubblicizzati dando rilievo al fatto di avere rinvenuto su un sito di calcio la pubblicizzazione dei due incontri , mentre proprio la necessaria ricerca da parte dei giudici del merito nei siti internet dimostra che gli incontri di calcio amichevoli non erano pubblicizzati, e quindi il tifoso, non conoscendo le due date, si era trovato nell’impossibilità di adempiere all’obbligo di presentazione ai carabinieri. Acclarata la violazione compiuta dal tifoso, nodo gordiano è la conoscibilità dei due incontri di calcio amichevoli. In premessa, i Giudici della Cassazione tengono a ribadire che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive , con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia , può legittimamente riferirsi anche agli incontri cosiddetti amichevoli che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione, in modo da essere previamente conoscibili dal tifoso mentre debbono restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione . Per quanto concerne poi il concetto di conoscibilità degli incontri , esso implica l’onere del tifoso sanzionato col DASPO di tenersi informato , e ciò comporta, ovviamente, che gli incontri calcistici, soprattutto quelli amichevoli, siano adeguatamente pubblicizzati . In questa vicenda, chiariscono i Giudici, è evidente che le due partite incriminate risultavano adeguatamente pubblicizzate sui giornali sportivi ed anche sui blog e sui siti sportivi . Sufficiente, quindi, il riferimento a giornali e blog, che certamente costituiscono una delle modalità di pubblicizzazione degli incontri calcistici, essendo un normale strumento di diffusione dell’incontro, così da essere previamente conoscibile dal tifoso che è messo in grado di adempiere all’obbligo di presentazione alle forze dell’ordine.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 gennaio – 31 marzo 2021, n. 12117 Presidente Ramacci – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. U.B. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli con la quale era stata confermata la sentenza del medesimo tribunale di condanna perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, L. n. 401 del 1989, art. 6, perché, sottoposto a provvedimento di daspo con obbligo di presentazione presso i Carabinieri di Quarto Flegreo, negli orari di svolgimento delle partite di calcio della squadra del Napoli, comprese le partite amichevoli, del Questore di Napoli in data 19/09/2009, non vi ottemperava il 17 e 20 luglio 2012. 2. Per l’annullamento della sentenza deduce, con un unico articolato motivo, la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e , in relazione all’erronea applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6 comma 6 e vizio di motivazione. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe tratto la dimostrazione che gli incontri di calcio amichevoli erano adeguatamente pubblicizzati sul rilievo di avere rivenuto sul sito di calcio blog.it la pubblicizzazione degli incontri Napoli - Rappresentativa Trentino e Napoli-Bayer Monaco, quasi fossero un fatto notorio, al contrario la necessaria ricerca da parte dei giudici del merito nei siti internet dimostrerebbe che gli incontri di calcio amichevoli non fossero assolutamente un fatto notorio e che, dunque, l’imputato non conoscendo le date si era trovato nell’impossibilità di adempiere all’obbligo di presentazione. Considerato in diritto 3. Il ricorso che ripropone la medesima censura già sottoposta al vaglio del Collegio territoriale e che non si confronta con i passaggi argomentativi sviluppati in risposta nella sentenza impugnata, come integrata dal corredo motivazionale della richiamata decisione di primo grado v. da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 è inammissibile. 4. Deve rilevarsi che non è oggetto di contestazione l’omessa presentazione, nelle data del 17 e 20 luglio 2020, del ricorrente, sottoposto a provvedimento questorile che gli imponeva il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, e luoghi limitrofi, prescrivendo allo stesso la presentazione presso i Carabinieri di Quarto Flegreo, secondo le indicazioni ivi previste. Il difensore censura il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto adeguatamente pubblicizzati gli incontri amichevoli di calcio che si disputavano in quelle giornate e, dunque, censura la ritenuta conoscibilità per il soggetto tenuto all’osservanza dell’obbligo di presentazione, la cui omissione costituisce reato la L. n. 401 del 1989, ex art. 6. Per orientamento consolidato di Questa corte di legittimità, il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dal L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1 e 2, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. amichevoli che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall’interessato dovendo restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione cfr. Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659 Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363 . Allo stesso modo è stato chiarito che il concetto di conoscibilità degli incontri implica, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, un onere del destinatario di tenersi informato sul punto Sez. 3 n. 7948/17, Rv. 269318 , onere che presuppone che gli incontri calcistici, soprattutto quelli amichevoli, siano adeguatamente pubblicizzati. La Corte d’appello ha ritenuto sulla scorta di un percorso argomentativo che è immune da rilievi di illogicità che gli incontri amichevoli in questione risultavano adeguatamente pubblicizzati sui giornali sportivi ed anche sui blog e siti sportivi dell’epoca il cui testo è ancora presente sulla rete . A fronte di siffatta motivazione la censura non coglie nel segno ed è anche in parte generica laddove non contesta la ritenuta pubblicizzazione sui giornali sportivi, e quanto al riferimento ai siti internet e blog su cui si appunta la censura difensiva, osserva il Collegio che dalla sentenza impugnata risulta che i giudici del merito hanno ritenuto che la pubblicizzazione risultava in allora sui giornali e blog, e che vi era ancora traccia al momento del processo di secondo grado, accertamento in punto di fatto rispetto al quale ora il ricorrente propone una diversa e alternativa lettura degli atti e del testo della sentenza che non è consentita. Nè coglie nel segno la censura difensiva laddove fa riferimento al fatto notorio. Nel caso di specie oggetto di prova è la adeguata pubblicizzazione dell’incontro calcistico che la corte territoriale ritiene dimostrata sulla base di una pluralità di elementi - giornali dell’epoca e blog - che certamente costituiscono una delle modalità di pubblicizzazione degli incontri calcistici, essendo un normale strumento di diffusione dell’incontro così da essere previamente conoscibile dall’interessato che è messo in grado di adempiere all’obbligo di presentazione. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.