La commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da uno Stato estero in cui l’ordinamento non ammetta la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare riguardo ad altra pena dell’ergastolo – oggetto di cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato.
Con l’informazione provvisoria n.4 del 25 marzo, le Sezioni Unite Penali hanno dato risposta negativa al quesito «se la condizione di commutazione della pena dell’ergastolo in pena che non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l’intera vita, posta dallo Stato estero richiesto con riferimento a condanna per la quale sia stata concessa la estradizione in estensione debba operare anche in relazione ad altra condanna alla pena dell’ergastolo, per la cui esecuzione è stata concessa in precedenza l’estradizione senza l’apposizione della stessa condizione e che sia stata, assieme alla prima, oggetto di unificazione delle pene ai sensi dell’articolo 663 cod.proc.pen.». Infatti le Sezioni Unite Penali hanno sottolineato che «la commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare riguardo ad altra pena dell’ergastolo oggetto di cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato».
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