Inammissibile il ricorso se l’imputato nomina il suo difensore di fiducia dopo averlo sottoscritto personalmente

La Corte di Cassazione, ribadendo alcuni principi delle Sezioni Unite, dichiara il ricorso di un imputato inammissibile. Ciò in quanto l’accusato avrebbe sottoscritto personalmente il ricorso prima ancora di nominare un difensore di fiducia nominato successivamente . E l’autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è sufficiente per mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo al rilascio di un regolare mandato difensivo.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza 11126/21, depositata il 23 marzo. La Corte d’Appello di Salerno confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Nocera Inferiore ad un imputato per aver attestato falsamente nella SCIA uno stato di luoghi non veritiero essendovi già in atto alcuni lavori abusivi . L’imputato ricorre in Cassazione deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione, sottoscrivendo personalmente il ricorso . Solo dopo la redazione di quest’ultimo egli nomina un difensore di fiducia. Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha proposto il ricorso personalmente in epoca successiva all’entrata in vigore della l. n. 103/2017 che ha modificato l’art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. E l’ autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è sufficiente per mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo al rilascio di un regolare mandato difensivo. Le Sezioni Unite hanno precedentemente affermato che l’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensore non iscritti nell’apposito albo speciale , ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’art. 613, comma1 S.U. n. 8914/2017 . Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 gennaio – 23 marzo 2021, n. 11126 Presidente Aceto – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza del 8 gennaio 2020 la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna inflitta a M.G. dal Tribunale di Nocera Inferiore il 14 giugno 2018 per il reato ex art. 483 c.p. per avere attestato falsamente nella Scia presentata il 12 ottobre 2012 uno stato dei luoghi non veritiero essendovi già in atto i lavori abusivi di cui al capo A . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è sottoscritto personalmente dall’imputato dopo il testo del ricorso e le conclusioni, l’imputato nomina e costituisce proprio difensore di fiducia per il presente grado di giudizio l’avv. Catapano Costantino che delega al deposito del presente atto . Segue poi la firma del difensore per accettazione ed autentica . 1.1. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l’art. 613 c.p.p., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La nomina del difensore di fiducia non è stata effettuata prima della redazione del ricorso, ma alla fine dell’atto, conferendo per altro la delega al deposito il ricorso è dunque atto personale dell’imputato, da depositare a cura del difensore. 1.2. L’autentica della sottoscrizione da parte del difensore non è suscettibile di mutare il carattere del ricorso personale, non equivalendo la stessa al rilascio di un regolare mandato difensivo. 1.4. Analogamente, la sottoscrizione del difensore per accettazione non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto. Tale formula si riferisce al conferimento dell’incarico difensivo e della delega al deposito. 1.5. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001, hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell’imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l’esercizio del diritto di impugnazione in cassazione. Affermano in motivazione le Sezioni Unite che L’attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell’esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell’impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell’apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell’art. 613, comma 1 . 1.6. Dunque, la sottoscrizione non è una mera attività di accettazione della paternità dell’atto ma è l’espressione della rappresentanza tecnica lo jus postulandi nel giudizio di legittimità ex art. 613 c.p.p., comma 1, è riservato esclusivamente al difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. È il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità art. 614 c.p.p., comma 2 . 1.7. Come osservano le Sezioni Unite, la parte non può esercitare questi poteri personalmente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l’esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata.