Alle Sezioni Unite la questione del periculum in mora nel sequestro per confisca “facoltativa”

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca c.d. facoltativa” art. 321, comma 2, c.p.p. , deve essere rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la questione se, con riguardo a detta modalità di sequestro, il Giudice debba motivare circa il requisito del periculum in mora che giustifica l’apposizione del vincolo, al fine di comprendere se debba o meno escludersi qualsivoglia automatismo tra la pericolosità e la mera confiscabilità del bene posto sotto sequestro.

Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9335/21, depositata in data 8 marzo. I principi applicabili alle misure cautelari reali I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali , e devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del Giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione, il Giudice deve motivare adeguatamente sull’impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale con una meno invasiva misura interdittiva cfr. Cass. pen., sez. V, n. 8152/2010 . Inoltre, il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato, e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato cfr. Cass. pen., sez. III, n. 15717/2009 . ed i presupposti del sequestro preventivo . In base all’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal Giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell' attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. Inoltre, il sequestro preventivo di tipo impeditivo previsto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p. è una misura di coercizione reale connessa e strumentale al procedimento penale ed all'accertamento del reato per cui si procede, avente lo scopo di evitare che il decorso del tempo pregiudichi irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna. Ne discende che la sua applicazione va disposta nelle situazioni in cui il mancato assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato possa condurre, in pendenza del relativo accertamento, non solo al protrarsi del comportamento illecito od alla reiterazione della condotta criminosa, ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto, sicché può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi. Ulteriore riflessione è opportuna in merito alla nozione di fumus commissi delicti , rilevante nel sistema delle misure cautelari reali. Il concetto di gravi indizi di colpevolezza, previsto dal codice di procedura penale art. 273, comma 1, c.p.p. , si pone quale condizione di applicabilità di una misura cautelare. Tuttavia, la nozione di gravi indizi di cui all’art. 273 c.p.p. non ha lo stesso valore probatorio degli indizi gravi, precisi e concordanti di cui all’art. 192 c.p.p Questi ultimi, infatti, sono veri elementi di prova idonei a fondare un giudizio finale di colpevolezza, una prova logica o indiretta, intesa quale un fatto certo dal quale risalire ad uno incerto, attraverso massime di comune esperienza. Al contrario, per emettere una misura cautelare è sufficiente un grave indizio, inteso come qualunque elemento probatorio idoneo e fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli Cass. Pen., n. 30328/05 . Nella fase cautelare , quindi, è necessario - per applicare una misura cautelare - il semplice requisito della gravità dell’indizio , e non quelli della precisione e concordanza degli stessi. L’orientamento maggioritario . Con la sentenza in commento, la Suprema Corte sottolinea la tendenza, ad oggi prevalente, a ritenere che, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente , spetti al Giudice il solo compito di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, essendo, invece, irrilevante sia la valutazione del periculum in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p. - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni. In altre parole, il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca nella specie, per equivalente non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa od obbligatoria.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, ordinanza 2 marzo – 8 marzo 2021, n. 9335 Presidente Vessichelli – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da E.G.M. avverso il decreto di sequestro preventivo - finalizzato alla confisca - emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 3-4 maggio 2020, siccome concernente beni estranei alla sfera patrimoniale dell’impugnante ha rigettato l’impugnazione proposta da E. avverso analogo provvedimento dello stesso giudice del 22 maggio 20020, avente ad oggetto due particelle di terreno effettivamente riconducibili all’impugnante. 2. Il Tribunale premette che l’immobile suddetto è soggetto a confisca facoltativa per essere l’E. indagata dei reati di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166, art. 110 c.p. e L. n. 173 del 2005, artt. 5 e 7, nonché per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 640 c.p. e art. 61 c.p., nn. 7 e 11 commessi nell’arco di tempo tra il 1997 e il 2016, e che la richiesta di riesame concerne il solo profilo del periculum in mora, di cui il Giudice per le indagini preliminari ha omesso la valutazione. Dato atto di tanto, il Tribunale - sulla scorta di un contrastato orientamento giurisprudenziale - ha ritenuto corretta l’impostazione del primo giudice, dacché, argomenta, il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in materia di confisca facoltativa o obbligatoria. Pertanto, compito del giudice è - nella specie - solo quello di accertare che le cose rientrino nel novero di quelle oggettivamente suscettibili di confisca, essendo la pericolosità connessa alla confiscabilità. 3. Avverso il provvedimento suddetto ha proposto ricorso per Cassazione l’indagata, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell’art. 321 c.p.p., per essere stata omessa la prognosi relativa alla pericolosità della cosa oggetto di sequestro, resa necessaria - secondo la ricorrente - dal carattere facoltativo della confisca, che impone al giudice di rendere conto dei criteri utilizzati per l’esercizio del suo potere discrezionale. 4. Con requisitoria scritta del 15 febbraio 2021 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, aderendo all’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo che l’unico requisito richiesto sia quello della confiscabilità del bene. 5. Con memoria del 15 febbraio 2021, il difensore della ricorrente si è riportato ai motivi di ricorso, evocando a sostegno recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte. In subordine ha chiesto la remissione del contrasto alle Sezioni unite. Considerato in diritto 1.L’unica questione oggetto del ricorso in esame è interessata da contrasti interpretativi che ne impongono la rimessione alle Sezioni unite. 2. Il tema posto dal ricorso è quello dell’obbligo o meno di motivazione sul periculum in mora, in caso di sequestro di beni costituenti il profitto di reato, finalizzato alla confisca facoltativa, risultando controverso, nella giurisprudenza di questa Corte, se il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 2, strumentale alla confisca, costituisca figura specifica e autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal comma 1 dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre, dunque, la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo tipico , essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità oppure se, con specifico riferimento al sequestro finalizzato alla confisca facoltativa , il giudice debba comunque dare conto del periculum in mora che giustifica l’apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro. 3. Secondo un orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, al quale ha prestato adesione il provvedimento impugnato, per il sequestro disciplinato nell’art. 321 c.p.p., comma 2, l’unico requisito richiesto è quello della confiscabilità del bene, ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca, a mente del codice penale o delle leggi speciali. Si ritiene, cioè, che il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non presupponga alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose. Conseguentemente, si afferma, il compito del giudice nel disporre il sequestro è esclusivamente quello di verificare se i beni siano suscettibili di confisca, essendo anche indifferente che si tratti di confisca facoltativa oppure di confisca obbligatoria. 3.1. Tale linea esegetica trova affermazione in una prima, risalente, pronuncia della Sesta sezione Sez. 6 n. 3343 del 25/09/1992, Garofalo e altri, Rv. 192862 così massimata Il sequestro strumentale alla confisca previsto dall’art. 321 c.p.p., comma 2, costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal comma 1 dello stesso articolo. La particolarità della prima misura consiste nel fatto che per la legittimità di essa non occorre necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo tipico pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati , ma basta il presupposto della confiscabilità ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali. Ne consegue che compito del giudice, nel disporre il sequestro in esame, è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca il che può avvenire, secondo la disciplina sostanziale del diritto penale, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria. Nella medesima direzione si pronunciava anche la Prima sezione Sez. 1, n. 2994 del 23/06/1993, Cassanelli, Rv. 194824 che ribadiva come Il sequestro delle cose confiscabili previsto dall’art. 321 c.p.p., comma 2, a differenza di quello di cui al comma 1, non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose stesse, le quali, proprio perché confiscabili, sono, di per sé, obiettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in tema di confisca facoltativa o obbligatoria. Nello stesso solco si sono attestate Sez. 6, n. 1022 del 17/03/1995, Franceschini, Rv. 201943 Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994 dep. 1995 , Giacalone, Rv. 200854 Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242 . 3.2. L’indirizzo ha trovato conferme anche in più recenti pronunce Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv. 260367, e Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408, le quali, ribadendo che il solo compito del giudice, nel disporre il sequestro preventivo per le finalità di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2, consiste nella verifica che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca, hanno affermato che è, invece, irrilevante sia la valutazione del periculum in mora - che attiene ai requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1 - sia quella inerente alla pertinenzialità dei beni, poiché tale tipo di sequestro richiede solo l’esistenza del nesso strumentale, anche occasionale, fra la res e la perpetrazione del reato, e non esige invece alcun rapporto di stabile asservimento della cosa alla commissione del reato che si traduca in una prognosi di pericolosità connessa alla sua libera disponibilità come affermato altresì da Sez. 5, n. 33027 del 26/05/2017, Soc. Archimede ‘97 s.r.l., Rv. 270337 Sez. 2, n. 50744 del 24/10/2019, Farese, Rv. 277719 . 3.3. L’orientamento ora richiamato riflette l’opinione, comune in dottrina, secondo cui il legislatore, attraverso l’art. 321 c.p.p., avrebbe disciplinato due differenti tipologie di sequestro con finalità preventive. Il sequestro c.d. impeditivo, che ha ad oggetto le cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri art. 321 c.p.p., comma 1 , e che trarrebbe origine dalla esigenza di disciplinare positivamente la prassi giurisprudenziale che si era formata nel vigore del codice del 1930, vale a dire quella di fronteggiare l’esigenza di tutelare la collettività con riferimento al protrarsi dell’attività criminosa e dei suoi effetti il sequestro preventivo prodromico alla confisca diretta art. 321, commi 2 e 2 bis costituente, invece, una tipica cautela conservativa, che trova fondamento nell’esigenza di assicurare la presenza delle cose sulle quali deve operare la confisca. Finalità che può essere apprezzata non solo con riferimento alla futura esecuzione della confisca c.d. ordinaria di cui all’art. 240 c.p., ma anche alle nuove forme di confisca, per sproporzione e per equivalenza, codificate sotto l’art. 240 bis c.p. frutto della c.d. riserva di codice , aventi una natura più marcatamente repressiva. 3.4.Si ritiene, in particolare, che l’art. 321 c.p.p., comma 2, nel sancire la possibilità di sequestrare le cose di cui è consentita la confisca, senza alcuna altra condizione, costituirebbe, secondo quanto emerge dalla Relazione al progetto preliminare del codice vigente, una figura specifica e autonoma rispetto a quella disciplinata dal comma 1. La tesi si fonda sulla considerazione che sul piano sintattico, l’inserimento dell’avverbio altrimenti nel testo dell’art. 321 c.p.p., comma 2, avrebbe la funzione di sottolineare che, rispetto al sequestro preventivo impeditivo , non sarebbe richiesta alcuna valutazione circa la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri, essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità. Poiché, dunque, si ritiene che l’art. 321 c.p.p. disciplini, in realtà, due diverse figure cautelari, aventi, la prima, una finalità impeditiva e la seconda una prettamente conservativa per evitare la dispersione delle cose che, all’esito del giudizio, potrebbero o dovrebbero essere sottratte al condannato , si è formata l’opinione che, in ragione di tale specificità e autonomia rispetto all’istituto regolato dal comma precedente, per il sequestro finalizzato alla confisca non sarebbe richiesta una puntuale verifica del periculum in mora. 4. In un’ottica differente si colloca, invece, quella parte della giurisprudenza di legittimità, alla quale si richiama la ricorrente - più avvertita delle esigenze di tutela di beni costituzionalmente protetti art. 42 Cost. , e di rispetto dell’l’equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei beni di sua proprietà - che esclude qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro, assegnando al giudice il compito di dare conto della sussistenza del requisito del c.d. periculum in mora , che giustifica l’apposizione del vincolo Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013, Scriva, Rv. 257537 Sez. 3, n. 13044 del 06/03/2013, Borri, Rv. 255116 Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391 Sez. 3, n. 11935/17 del 10/10/2016, Zamfir, Rv. 270698, richiamate anche da Sez. U. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 . 4.1 Sembra muovere da tale consapevolezza Sez. 5, sentenza n. 2308 del 10/11/2017 Cc. dep. 19/01/2018 , Greci, Rv. 271999, la quale ha tratto argomenti da generali principi affermati da due risalenti sentenze della Sesta sezione n. 151 del 19/01/1994 Rv. 198258 e n. 1022 del 17/03/1995 Rv. 201943 , anch’esse, però, incentrate sulla natura autonoma del sequestro preventivo funzionale alla confisca, per gli argomenti testuali desumibili dalla Relazione al codice e dall’uso dell’avverbio altresì inserito nell’art. 321, comma 2, nel suo significato additivo Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca -. Queste ultime, pur affermando che per disporre il sequestro finalizzato alla confisca basta il presupposto della confiscabilità, avevano, tuttavia, precisato che, nel solo caso di confisca facoltativa, ciò che si richiede è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi cfr. la espressione può , il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l’esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata. La Quinta sezione con il richiamato approdo, ha, quindi, preso le distanze dall’orientamento che ritiene legittimo il sequestro preventivo ai fini di confisca in virtù della mera confiscabilità del bene, escludendo tale automatismo nell’applicazione del vincolo reale, e richiedendo che, invece, si dia conto della pericolosità che ne giustifica in concreto l’apposizione, dovendosi escludere che la pericolosità possa essere desunta semplicemente dalla confiscabilità di esso Rv. 271999 cit. . 4.2. Tale orientamento risulta ripreso in recenti pronunce sia della medesima sezione Sez. 5 n. 25834 del 22.07.2020, ric. Pensabene, non. mass. , che della Terza n. 5530 del 19/11/2019 dep. 2020 , non. mass. n. 10091 del 16/01/2020, Marigliano, Rv. 278406 . In quest’ultima decisione, in particolare, il Collegio, pronunciandosi sul tema intimamente connesso della facoltativa ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 1, e traendo argomento dalla natura cautelare di siffatto istituto, in quanto finalizzato a prevenire la commissione di nuovi reati, considera che neppure è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone sulla base del solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ex multis, Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324 - 01 , necessitando invece un quid pluris, ossia la dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per commettere il reato, reiteri, secondo l’id quod plerumque accidit, l’attività punibile, cosicché, al fine di impedire la futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l’emanazione del provvedimento ablativo, strumentale alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l’applicazione della misura di sicurezza reale, intende preservare. 4.3. Poiché, innegabilmente, le diverse ipotesi di confisca delineate dalla disposizione di cui all’art. 240 c.p. presuppongono sempre una valutazione di pericolosità della cosa, secondo tale alternativo indirizzo, mentre nelle ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall’art. 240 c.p., la misura viene applicata sul presupposto della pericolosità delle cose da confiscare, una pericolosità che, per essere indefettibilmente presente in quel genere di cose, rende del tutto inutile un concreto accertamento del giudice per l’affermazione della non necessità della motivazione ai casi nei quali la funzione perseguita dallo strumento cautelare sia di immediata evidenza quale connotato ontologico ed immanente del peculiare tipo di bene o compendio sequestrato cfr. Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 Sez. 3, n. 1145/17 del 27/04/2016, Bernardi, Rv. 268736 , invece, nella confisca facoltativa, la discrezionalità non può non essere determinata dall’esigenza di condizionare l’applicazione della misura all’effettiva sussistenza della pericolosità delle cose, poiché queste possono anche non essere pericolose. 4.4. Tale ultimo orientamento, del resto, evoca principi affermati in più di un’occasione dalle Sezioni Unite Sez. Un. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua Sez. Un. 36072 del 19/04/2018 Cc. dep. 27/07/2018 P.M. in proc. Botticelli e altri , che, pronunciandosi sul tema dell’onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto come la soluzione che riconosce siffatto onere è l’unica compatibile con i limiti dettati all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell’individuo , tra cui certamente il diritto alla protezione della proprietà riconosciuto dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Si afferma, infatti, che la portata precettiva dell’art. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K. . Dunque, solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu. 4.5.Questa Corte ha, peraltro, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103 Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712 Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509 e, su tale linea, si è, dunque, affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250 più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068 . 4.6.In continuità con tale indirizzo ermeneutico si è attestata anche la giurisprudenza Europea che ha affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit. Corte Edu 13 dicembre2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania . 5. L’esistenza del descritto contrasto interpretativo nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte in ordine all’unica questione posta con il ricorso, e i risvolti della decisione su beni di rilievo costituzionale, ne impongono la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p P.Q.M. rimette il ricorso alle Sezioni Unite.