



Termini processuali | 25 Febbraio 2021
Misure cautelari personali e effetti della sospensione dei termini causa COVID
di La Redazione
In tema di misure cautelari personali, nel caso di presentazione di istanza di riesame nel periodo compreso fra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, qualora il capo dell’ufficio giudiziario abbia disposto il rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali a norma dell’art. 83, commi 6 e 7, lett g) l. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione, con modificazioni, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in assenza della richiesta di trattazione del procedimento da parte del detenuto o del suo difensore ai sensi del comma 3 dello stesso art. 83, la sospensione dei termini prevista dal successivo comma 9 del medesimo art. 83 – per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 -, pur essendo espressamente contemplata in relazione al termine perentorio per decisione del ricorso di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., deve ritenersi estesa anche al termine per la trasmissione degli atti di cui all’art. 309, comma 5, stesso codice.

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 7266/21; depositata il 24 febbraio)








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